Art. 112 — Modalità per la trattazione orale e per la deliberazione della Commissione di disciplina

Nella seduta, fissata per la trattazione orale, il relatore riferisce in presenza dell'impiegato senza prendere conclusioni in merito al provvedimento da adottare. L'impiegato puo' svolgere oralmente la propria, difesa ed ha per ultimo la parola. Il presidente o, previa, sua autorizzazione, i componenti della commissione possono rivolgergli domande in merito ai fatti ed alle circostanze che risultano dagli atti del procedimento e chiedergli chiarimenti in merito agli assunti difensivi. Alla seduta puo' intervenire il capo del personale o un impiegato da lui delegato. Della trattazione orale si forma verbale che viene sottoscritto dal segretario e vistato dal presidente. Chiusa la trattazione orale e ritiratisi il capo del personale, l'impiegato ed il segretario, la commissione, sentite le conclusioni del relatore, delibera a maggioranza, di voti, con le modalita' seguenti:

  • a)il presidente sottopone separatamente a decisione le questioni pregiudiziali, quelle incidentali la cui decisione sia stata differita, quelle di fatto e di diritto riguardanti le infrazioni contestate e quindi, se occorre, quelle sull'applicazione delle sanzioni. Tutti i componenti della commissione di disciplina danno il loro voto su ciascuna questione, qualunque sia stato quello sulle altre;
  • b)il presidente raccoglie i voti cominciando dal componente di qualifica meno elevata od a parita' di qualifica dal componente meno anziano e vota per ultimo;
  • c)se i componenti presenti alla seduta eccedono il numero legale, quelli di qualifica meno elevata, od i meno anziani non possono partecipare alla votazione a pena di nullita', salvo che uno di essi sia stato relatore nella seduta di trattazione, nel qual caso egli prende il posto del componente di qualifica meno elevata, o del meno anziano fra coloro che avrebbero dovuto votare;
  • d)qualora nella votazione si manifestino piu' di due opinioni, i componenti la commissione che hanno votato per la sanzione piu' grave si uniscono a quelli che hanno votato per la sanzione immediatamente inferiore fino a che venga a risultare la maggioranza. In ogni altro caso, quando su una, questione vi e' parita' di voti, prevale la opinione piu' favorevole all'impiegato. La deliberazione e' sempre segreta e nessuno puo' opporre la inosservanza delle modalita' precedenti come causa di nullita' o d'impugnazione, salvo quanto e' stabilito sub c) Non possono partecipare alla deliberazione a pena di nullita' i membri della commissione che abbiano riferito all'ufficio del personale o svolte indagini ai sensi dell'art. 103 o che abbiano partecipato come funzionari istruttori o consulenti alla inchiesta.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 239/1988

    Questione inammissibile
    3 marzo 1988

    Pur essendo stata espressamente riconosciuta, da parte del legislatore (v. Legge n. 93/1983),l'esigenza di garantire il diritto di difesa del pubblico dipendente sottoposto a procedimento disciplinare, in presenza di un'ampia devoluzione a successivi interventi legislativi, e ad autonomi o conseguenti procedimenti di normazione subordinata o ad accordi - interventi ormai non piu` rinviabili - la Corte non puo` sostituirsi al legislatore, integrando detta garanzia con la richiesta pronuncia additiva. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - dell'art. 112, comma secondo, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, della parte in cui non prevede, nella fase della trattazione orale avanti la commissione di disciplina, nei procedimenti a carico di dipendenti statali, l'intervento e l'assistenza di un difensore).

    Art. 112 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art112 · fonte del testo

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