Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. 35 L'impiegato in prova svolge le mansioni affidategli nei vari servizi ai quali viene applicato e frequenta i corsi di formazione istituiti dall'amministrazione. Compiuto il periodo di prova, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con decreto del ministro, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, fondato anche sulle relazioni dei capi dei servizi ai quali e' stato applicato e sull'esito dei corsi eventualmente frequentati. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova e' prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennita' pari a due mensilita' del trattamento relativo al periodo di prova. Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente. E' esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che provenga da una carriera corrispondente della stessa o di altra amministrazione, presso la quale abbia superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso. L'amministrazione ha facolta' di obbligarlo a frequentare i corsi di formazione. Per l'impiegato nominato in ruolo il servizio di prova e' computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni dalla L. 19 ottobre 1970, n. 744

35

Il D.L. 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni dalla L. 19 ottobre 1970, n. 744, ha disposto (con l'art. 9) che "Il periodo di prova di cui al primo comma dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' ridotto nei confronti dei vincitori gia' assunti presso le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in qualita' di straordinario ai sensi dell'art. 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, anche in deroga ai limiti di eta' fissati dall'articolo stesso, di un periodo corrispondente al servizio reso, alla data di nomina, senza demerito nella predetta qualita' di straordinario".

Testo vigente dal 28 agosto 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 agosto 1970

Confronto con la versione in vigore dal 25 gennaio 1957 al 28 agosto 1970.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni dalla L. 19 ottobre 1970, n. 744

    Il D.L. 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni dalla L. 19 ottobre 1970, n. 744, ha disposto (con l'art. 9) che "Il periodo di prova di cui al primo comma dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' ridotto nei confronti dei vincitori gia' assunti presso le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in qualita' di straordinario ai sensi dell'art. 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, anche in deroga ai limiti di eta' fissati dall'articolo stesso, di un periodo corrispondente al servizio reso, alla data di nomina, senza demerito nella predetta qualita' di straordinario".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art10 · fonte del testo

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