Non è rilevante nel giudizio di responsabilità 'a quò, pendente innanzi alla Corte dei conti nei confronti di amministratori delle U.S.L., la questione di legittimità costituzionale sollevata per la mancata estensione a questi ultimi della prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità, prevista per gli amministratori e il personale degli enti locali dall'art. 58, quarto comma, della legge sulle autonomie locali n. 142 del 1990. Anche ammesso infatti che il nuovo termine quinquennale sia applicabile a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge (13 giugno 1990) esso non potrebbe che calcolarsi da questa stessa data, sempreché non rimanesse a decorrere un termine minore quale residua frazione del termine di prescrizione decennale previsto in precedenza dall'art. 19, ultimo comma, del T.U. n. 3 del 1957. Pertanto nel caso, anche alla stregua della nuova norma, l'azione di responsabilità, essendo stata promossa dal Procuratore generale con atti notificati tra il marzo e l'aprile del 1991, in relazione a fatti verificatisi tra il 27 giugno 1984 e il 27 giugno 1987, non potrebbe comunque ritenersi prescritta. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 58, quarto comma, legge 8 giugno 1990, n. 142, e 19, ultimo comma, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, 'in parte qua').
Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 19 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale