Art. 19 — Giurisdizione della Corte dei conti

L'impiegato, per la responsabilita' di cui al precedente articolo, e' sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti nei modi previsti dalle leggi in materia. La Corte, valutate le singole responsabilita', puo' porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso. Il diritto al risarcimento si estingue con il decorso del termine di prescrizione ordinario previsto dal Codice civile.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 268/1992

    Questione inammissibile
    10 giugno 1992

    Non è rilevante nel giudizio di responsabilità 'a quò, pendente innanzi alla Corte dei conti nei confronti di amministratori delle U.S.L., la questione di legittimità costituzionale sollevata per la mancata estensione a questi ultimi della prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità, prevista per gli amministratori e il personale degli enti locali dall'art. 58, quarto comma, della legge sulle autonomie locali n. 142 del 1990. Anche ammesso infatti che il nuovo termine quinquennale sia applicabile a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge (13 giugno 1990) esso non potrebbe che calcolarsi da questa stessa data, sempreché non rimanesse a decorrere un termine minore quale residua frazione del termine di prescrizione decennale previsto in precedenza dall'art. 19, ultimo comma, del T.U. n. 3 del 1957. Pertanto nel caso, anche alla stregua della nuova norma, l'azione di responsabilità, essendo stata promossa dal Procuratore generale con atti notificati tra il marzo e l'aprile del 1991, in relazione a fatti verificatisi tra il 27 giugno 1984 e il 27 giugno 1987, non potrebbe comunque ritenersi prescritta. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 58, quarto comma, legge 8 giugno 1990, n. 142, e 19, ultimo comma, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, 'in parte qua').

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 19 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art19 · fonte del testo

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