Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in dipendenza del procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perche' il fatto non sussiste o perche' l'impiegato non lo ha commesso, la sospensione e' revocata e l'impiegato ha diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e salva deduzione dell'assegno alimentare eventualmente corrisposto. Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente, la sospensione puo' essere mantenuta qualora nei termini previsti dal successivo comma venga iniziato a carico dell'impiegato procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio, con la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui e' divenuta irrevocabile la sentenza definitiva di proscioglimento od entro 40 giorni dalla data in cui l'impiegato abbia notificato all'amministrazione la sentenza stessa. 60 La sospensione cessa se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro il detto termine ed il procedimento disciplinare, per i fatti che formarono oggetto del procedimento penale, non puo' piu' essere iniziato. In tal caso l'impiegato ha diritto agli assegni previsti nel primo comma. Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia all'autorita' giudiziaria, la scadenza del termine predetto estingue altresi' il procedimento disciplinare che non puo' piu' essere rinnovato.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

60

La Corte costituzionale, con sentenza 13 - 25 luglio 1995, n. 374 (in G.U. 1a s.s. 02/08/1995, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 97, terzo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui prevede, in caso di sentenza o ordinanza che pronuncia sull'impugnazione, che il procedimento disciplinare deve avere inizio entro 180 giorni dalla data in cui e' divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento, indipendentemente dalla data di deposito della sentenza o ordinanza conclusiva del procedimento, se successiva alla data in cui si verifica l'irrevocabilita' della pronuncia di proscioglimento".

Testo vigente dal 3 agosto 1995

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 374/1995

    Ha colpito questo articolo
    25 luglio 1995

    Col far decorrere il termine di decadenza di 180 giorni per l'inizio del procedimento disciplinare a carico degli impiegati civili dello Stato, in seguito a sentenza penale di proscioglimento per motivi diversi (nella specie: per amnistia e prescrizione) dalla insussistenza del fatto o dal non essere stato il fatto commesso dall'impiegato, dalla data in cui la sentenza penale è divenuta irrevocabile, anche nei casi in cui la sentenza, essendo stata impugnata, diviene definitiva solo con la sentenza o con la ordinanza che respingono, o dichiarano inammissibile, la impugnazione, l'art. 97, terzo comma, d. P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, si pone in contrasto con il principio - già affermato dalla Corte nella decisione di altra questione sulla medesima norma, e che trova fondamento nei principi costituzionali della ragionevolezza e del buon andamento della pubblica amministrazione - secondo cui la decorrenza del termine di decadenza, ai fini del bilanciamento tra i contrapposti interessi sottesi alla potestà disciplinare della pubblica amministrazione, deve essere ancorata ad un evento obiettivamente certo. Finché la sentenza o la ordinanza conclusive del procedimento penale non siano state depositate, infatti, per l'amministrazione si ha una reale incertezza sia in ordine alla conoscenza tempestiva della data di irrevocabilità, sia in ordine alla valutazione del fatto da apprezzare in ambito disciplinare, sicché l'esercizio dell'azione disciplinare potrebbe risultare estremamente difficoltoso o addirittura precluso. Per la violazione degli artt. 3 e 97, che ne consegue, il citato art. 97, terzo comma, deve essere quindi dichiarato illegittimo nella parte in cui prevede, in caso di sentenza o ordinanza che pronuncia sull'impugnazione, che il procedimento disciplinare deve avere inizio entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento, indipendentemente dalla data di deposito della sentenza o ordinanza conclusiva del procedimento, se successiva alla data in cui si verifica l'irrevocabilità della pronuncia di proscioglimento. - Cfr. S. n. 264/1990. red.: S. P.

    Art. 97 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 264/1990

    Questione infondata
    25 maggio 1990

    Il pubblico dipendente non deve rimanere esposto 'sine diè all'azione disciplinare, e non è perciò irragionevole ne' lesivo del principio di buon andamento disporre - privilegiando la detta esigenza rispetto a quelle sanzionatorie - che il procedimento disciplinare nei confronti dell'impiegato assolto o prosciolto in sede penale (con formula diversa da "il fatto non sussiste" o "l'imputato non l'ha commesso") debba essere iniziato o rinnovato, a pena di decadenza, entro il congruo termine di 180 giorni, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, e cioè da un evento obiettivo di cui l'amministrazione può acquisire conoscenza mediante un opportuno coordinamento con gli uffici giudiziari. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della questione di costituzionalità dell'art. 97, commi secondo, terzo e quarto, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3). - S. n. 1128/1988; nonché S. nn.107/1963, 46 e 234/1974; O. n. 781/1988.

    Art. 97 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 agosto 1995

Confronto con la versione in vigore dal 25 gennaio 1957 al 3 agosto 1995.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con sentenza 13 - 25 luglio 1995, n. 374 (in G.U. 1a s.s. 02/08/1995, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 97, terzo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui prevede, in caso di sentenza o ordinanza che pronuncia sull'impugnazione, che il procedimento disciplinare deve avere inizio entro 180 giorni dalla data in cui e' divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento, indipendentemente dalla data di deposito della sentenza o ordinanza conclusiva del procedimento, se successiva alla data in cui si verifica l'irrevocabilita' della pronuncia di proscioglimento".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art97 · fonte del testo

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