Art. 29 — Altri casi di esclusione della responsabilità verso i terzi

La responsabilita' personale verso i terzi di cui agli articoli precedenti e' esclusa, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, quando l'impiegato ha agito per legittima difesa di se o di altri o quando sia stato costretto all'azione od omissione dannosa da violenza fisica esercitata sulla persona. Quando ha agito perche' costrettovi dalla necessita' di salvare se o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona ed il pericolo non e' stato da lui volontariamente causato ne' era altrimenti evitabile, al danneggiato e' dovuto dall'amministrazione cui l'impiegato appartiene un indennizzo. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al precedente comma l'impiegato ha l'obbligo di informare i superiori prima di essere convenuto in giudizio per il risarcimento del danno o prima che gli siano notificate le diffide previste dagli articoli 25 e 26. Nelle ipotesi previste nei commi precedenti l'amministrazione puo' valutare se sussista responsabilita' dell'impiegato verso di essa.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art29 · fonte del testo

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