L'omissione di atti o di operazioni, al cui compimento l'impiegato sia tenuto per legge o per regolamento, deve essere fatta constare da chi vi ha interesse mediante diffida notificata all'impiegato e all'Amministrazione a mezzo di ufficiale giudiziario. Quando si tratti di atti o di operazioni da compiersi ad istanza dell'interessato, la diffida e' inefficace se non siano trascorsi sessanta giorni dalla data di presentazione della istanza stessa. Qualora l'atto o l'operazione faccia parte di un procedimento amministrativo, la diffida e' inefficace se non siano trascorsi sessanta giorni dalla data di compimento dell'atto od operazione precedente ovvero, qualora si tratti di atti od operazioni di competenza di piu' uffici, dalla data in cui l'atto precedente, oppure la relazione o il verbale della precedente operazione, trasmesso dall'ufficio che ha provveduto, sia pervenuto all'ufficio che deve attendere agli ulteriori incombenti. Se le leggi ed i regolamenti amministrativi, ovvero i capitolati generali o speciali e i disciplinari di concessione, stabiliscono per il compimento di determinati atti od operazioni termini piu' brevi o piu' ampi di quelli previsti nei commi precedenti la diffida e' efficace se notificata dopo la scadenza del termine entro il quale gli atti o le operazioni debbono essere compiuti, secondo la specifica norma che li concerne. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione della diffida, l'interessato puo' proporre l'azione di risarcimento, senza pregiudizio del diritto alla riparazione dei danni che si siano gia' verificati in conseguenza della omissione o del ritardo.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art25 · fonte del testo

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