L'impiegato puo' essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermita' o per motivi di famiglia. Il collocamento in aspettativa, e' disposto, su domanda dell'impiegato, dall'organo cui tale competenza e' attribuita dagli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni. Puo' anche essere disposto d'ufficio, per servizio militare o per infermita'; in tale caso l'impiegato puo' chiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa. Non puo' in alcun caso disporsi del posto dell'impiegato collocato in aspettativa.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art66 · fonte del testo

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