L'impiegato con qualifica inferiore a direttore generale, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo o per decadenza dall'impiego nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 127, puo' essere riammesso in servizio, sentito il parere del Consiglio di amministrazione. 56 Puo' essere riammesso in servizio l'impiegata dichiarata decaduta ai sensi della, lettera a) dell'art. 127, quando la perdita della cittadinanza italiana si sia verificata a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero e l'impiegata abbia riacquistata la cittadinanza per effetto dell'annullamento o dello scioglimento del matrimonio. L'impiegato riammesso e' collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianita' nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione. La riammissione in servizio e' subordinata alla vacanza del posto e non puo' aver luogo se la cessazione dal servizio avvenne in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale. 69b

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

56

La Corte costituzionale, con sentenza 14 - 26 gennaio 1994, n. 3 (in G.U. 02/02/1994, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 132, primo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui non comprende, tra le fattispecie di cessazione del rapporto di impiego in ordine alle quali e' possibile la riammissione in servizio, la dispensa dal servizio per motivi di salute".

69b

Il D.L. 10 settembre 2003, n. 253, convertito con modificazioni dalla L. 6 novembre 2003, n. 300, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che, nei limiti delle autorizzazioni ad assumere e della relativa spesa definite, per la Polizia di Stato, dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Amministrazione della pubblica sicurezza puo' riammettere in servizio, in deroga a quanto previsto dal quarto comma del presente articolo, il personale gia' appartenente ai ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, trasferito, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Testo vigente dal 11 novembre 2003

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 132, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 8675/2025

    1 aprile 2025

    In materia di pubblico impiego, la riammissione in servizio del lavoratore dimissionario non è configurabile come diritto soggettivo, in quanto presuppone la scelta discrezionale della P.A. di coprire il posto vacante senza avviare una nuova procedura concorsuale, ma utilizzando gli esiti di una procedura precedente, previo rigoroso accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge in funzione esclusiva dell'interesse pubblico alla copertura; pertanto, il lavoratore può dolersi solamente dell'inadempimento da parte della P.A. dei cosiddetti obblighi strumentali, relativi sia alla tempestività nell'esame della domanda e al rispetto dei suddetti criteri generali, sia alla congruità della motivazione del diniego di riammissione in servizio. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nel rigettare il gravame dell'Agenzia delle Entrate, aveva accertato il diritto del dipendente alla ricostituzione del rapporto di lavoro ed emesso pronuncia di cessata materia del contendere, a fronte del rifiuto di sottoscrizione del contratto per sopravvenuta perdita di interesse da parte del lavoratore).

    Art. 132

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 251 ↗

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 3/1994

    Ha colpito questo articolo
    26 gennaio 1994

    Nell'ambito del pubblico impiego l'art. 132, primo comma, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, prevede che può essere riammesso in servizio, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, l'impiegato cessato dal servizio per dimissioni, per collocamento a riposo, o per decadenza nei casi di cui alle lettere b e c dell'art. 127, che prevedono rispettivamente l'accettazione di una missione o di altro incarico da un'autorità straniera senza autorizzazione del Ministro, e la ingiustificata mancata assunzione o riassunzione del servizio entro il termine prefissato, od assenza dall'ufficio per un determinato periodo minimo. Precludono viceversa la riammissione tutte le altre ipotesi di cessazione del rapporto d'impiego, quali la dispensa per motivi di salute, la dispensa per incapacità o per insufficiente rendimento (art. 129 del t.u.); la decadenza per incompatibilità o per perdita della cittadinanza o a seguito dell'accertamento che l'impiego fu conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile (art. 53 e 127 lett. a e d del t.u.); la destituzione, nonche'altri casi marginali. L'inclusione tra queste ultime della dispensa per motivi di salute - comprensiva di entrambi i casi in cui il provvedimento può essere adottato, a seconda cioè che essa consegua o meno alla scadenza del periodo massimo di aspettativa (artt. 71 e 129 del d.P.R. n. 3 del 1957) - appare sfornita di razionale giustificazione e si pone in violazione del principio di eguaglianza, dato che tale causa di cessazione del rapporto si fonda su una situazione (lo stato di infermità) indipendente dalla volontà dell'interessato e in assoluto non irreversibile, anche alla luce delle odierne cognizioni della scienza medica. Conseguentemente - restando assorbiti i profili di censura relativi agli artt. 35 e 97 Cost. - deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 132, primo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui non comprende, tra le fattispecie di cessazione del rapporto di impiego in ordine alle quali è possibile la riammissione in servizio, la dispensa dal servizio per motivi di salute. red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 132 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 344/1999

    Questione infondata
    22 luglio 1999

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - dell'art. 59, terzo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), nella parte in cui rinvia, per i dipendenti delle unità sanitarie locali, all'art. 132, terzo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), il quale - prevedendo che l'impiegato riammesso in servizio, ancorché inquadrato nella qualifica precedentemente rivestita, anziché nella qualifica iniziale di coloro che accedono per la prima volta all'impiego, abbia però una anzianità, nella suddetta qualifica, decorrente dalla data del provvedimento di riammissione - attuerebbe, secondo il giudice 'a quò, una ingiustificata disparità rispetto al trattamento riservato al personale docente della scuola dall'art. 115 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, che, nella medesima situazione, dispone, invece, la riammissione del dipendente nella posizione giuridica ed economica occupata all'atto della cessazione del rapporto di servizio. Premesso, infatti, che in materia di inquadramento ed articolazione delle carriere del pubblico impiego, il legislatore gode di un'ampia discrezionalità, censurabile solo per arbitrarietà o per irragionevolezza, tali da ledere il principio del buon andamento della pubblica amministrazione o da determinare discriminazioni tra soggetti interessati; e che la norma dell'art. 115, terzo comma, del d.P.R. n. 417 del 1974, introducendo una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella contenuta nell'art. 132 citato, non può fungere da idoneo 'tertium comparationis', tanto più in riferimento ad una disposizione generale applicabile a tutti gli impiegati civili dello Stato; le situazioni disciplinate dalle norme poste a raffronto non sono comparabili per la loro sostanziale disomogeneità, non derivandone così alcuna lesione neppure sul piano dell'adeguatezza del trattamento. Ed invero è costante l'indirizzo della giurisprudenza costituzionale, secondo cui le norme speciali, singolari o comunque derogatorie di principi generali non possono costituire utile elemento di comparazione alla stregua del principio di eguaglianza. - Sulla "specifica progressione di carriera del personale della scuola", v., tra le molte, S. n. 228/1976. - Sulla discrezionalità del legislatore in materia di inquadramento ed articolazione delle carriere del pubblico impiego, cfr. S. nn. 217/1997, 174/1997, 127/1996, 'ex plurimis'. - Sulla impossibilità per le norme speciali, singolari o comunque derogatorie di principi generali di costituire utile elemento di comparazione alla stregua del principio di eguaglianza, v., pure, S. nn. 402/1996, 295/1995 e 201/1995. red.: G. Leo

    Art. 132 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato · Art. 3 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 novembre 2003

Confronto con la versione in vigore dal 3 febbraio 1994 al 11 novembre 2003.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 10 settembre 2003, n. 253, convertito con modificazioni dalla L. 6 novembre 2003, n. 300, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che, nei limiti delle autorizzazioni ad assumere e della relativa spesa definite, per la Polizia di Stato, dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Amministrazione della pubblica sicurezza puo' riammettere in servizio, in deroga a quanto previsto dal quarto comma del presente articolo, il personale gia' appartenente ai ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, trasferito, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art132 · fonte del testo

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