Art. 52 — Organi compenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale delle carriere ausiliarie
Il rapporto informativo per l'impiegato appartenente a carriera ausiliaria e' compilato dal direttore della sezione. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore della divisione o del reparto. Rimangono salve le diverse disposizioni dei regolamenti particolari delle singole amministrazioni per il personale che presta servizio presso uffici periferici.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957
