Art. 47 — Organi competenti alla compilazione del rapporto per il personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale

Il rapporto informativo di cui all'art. 43 e' compilato:

  • a)per gli impiegati con qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, dal direttore generale. Il giudizio complessivo e' espresso dal Consiglio di amministrazione;
  • b)per gli impiegati con qualifica di direttore di sezione, dal direttore di divisione. Il rapporto e' vistato dal direttore generale il quale lo trasmette con le proprie osservazioni al Consiglio di amministrazione per il giudizio di cui alla lettera d);
  • c)per gli impiegati con qualifica inferiore a direttore di sezione, dal direttore di divisione; il giudizio complessivo e' espresso dal direttore generale.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art47 · fonte del testo

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