Art. 92 — Sospensione cautelare facoltativa

Il ministro puo', per gravi motivi, ordinare la sospensione dell'impiegato dal servizio anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare. La sospensione disposta prima, dell'inizio del procedimento disciplinare e' revocata, e l'impiegato ha diritto alla riammissione in servizio ed alla corresponsione degli assegni non percepiti, escluse le indennita' o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, se la contestazione degli addebiti, ai sensi del secondo comma dell'articolo 103, non ha luogo entro quaranta giorni dalla data in cui e' stato comunicato all'impiegato, nelle forme dell'art. 104, il provvedimento di sospensione. All'impiegato sospeso ai sensi del precedente e del presente articolo si applicano, le disposizioni dell'articolo 82.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 541/1988

    Questione infondata
    12 maggio 1988

    Il potere di sospensione dal servizio per gravi motivi, attribuito al Ministro nei confronti dell'impiegato ed esercitabile prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare a carico di quest'ultimo, concreta una potestà discrezionale la cui attribuzione a detto organo, anziché alla commissione disciplinare, costituisce una scelta legislativa, non lesiva del diritto di difesa del dipendente: tale diritto, infatti, può, se mai, trovare la sede idonea di tutela nell'ambito del procedimento disciplinare, considerato nella sua integralità e non nei confronti dell'atto ministeriale che può esplicarsi anche prima che tale procedimento sia iniziato. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.92, d.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, sollevata in riferimento all'art.24 Cost.). - cfr. O. n. 239/1988.

    Art. 92 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato · Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 258/1988

    Questione infondata
    3 marzo 1988

    È ragionevole l'attribuzione all'impiegato sospeso cautelarmente di un assegno alimentare in misura non superiore a meta` dello stipendio, tenuto conto che la sospensione della prestazione lavorativa e` disposta cautelarmente nell'interesse pubblico; ne` essa contrasta con il precetto dell'art. 36 Cost. che fa riferimento alla tutela del lavoro e non anche alle particolari situazioni nelle quali venga a mancare l'applicazione del principio di corrispettivita` fra le prestazione delle parti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - dell'art. 92 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3).

    Art. 92 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato · Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 82 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art92 · fonte del testo

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