Art. 68 — Aspettativa per infermità - Equo indennizzo per perdita della integrità fisica dipendente da causa di servizio

L'aspettativa per infermita' e' disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, l'esistenza di una malattia, che impedisca temporaneamente la regolare prestazioni del servizio. Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa. L'aspettativa per infermita' ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non puo' protrarsi per piu' di diciotto mesi. 89 L'amministrazione puo', in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari. Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla meta', di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia. Il tempo trascorso in aspettativa per infermita' e' computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Qualora l'infermita' che e' motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, inoltre, per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto dell'impiegato a tutti gli assegni escluse le indennita' per prestazioni di lavoro straordinario. Per le infermita' riconosciute dipendenti da causa di servizio, e' a carico dell'amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell'integrita' fisica eventualmente subita dall'impiegato. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 APRILE 1994, N. 349. 59

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

59

Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349, come modificato dall'avviso di rettifica in G.U. 16/12/1994, n. 293), ha disposto (con l'art. 11, comma 1) l'abrogazione dell'ultimo comma del presente articolo. Si intendeno, pertanto, ripristinati i commi da 1 a 8, in precedenza erroneamente abrogati. La suddetta modifica entra in vigore il 16/12/1994.

Corte Costituzionale

89

La Corte Costituzionale, con sentenza 11 gennaio - 3 marzo 2021, n. 28 (in G.U. 1ª s.s. 10/03/2021, n. 10), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 68, comma 3, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui, per il caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, non esclude dal computo dei consentiti diciotto mesi di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie".

Testo vigente dal 11 marzo 2021

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 28/2021

    Ha colpito questo articolo
    3 marzo 2021

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo di ragionevolezza, l'art. 68, comma 3, del d.P.R. n. 3 del 1957, nella parte in cui, per il caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, non esclude dal computo dei consentiti diciotto mesi di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Il mancato riconoscimento del periodo di comporto per i dipendenti del pubblico impiego non contrattualizzato manifesta una intrinseca irrazionalità, manifestazione di un ritardo storico del legislatore rispetto alla contrattazione collettiva - come, ad esempio, l'art. 35 del CCNL del comparto Università per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007, benché esso non sia valutabile come tertium comparationis -, la quale, con la sua naturale dinamicità, è stata in grado di tener conto del progressivo sviluppo dei protocolli di cura per le gravi patologie, e in particolare delle c.d. terapie salvavita con i loro pesanti effetti invalidanti. Né può affermarsi che i princìpi di cui agli artt. 9 e 33 Cost. - trattandosi, nel caso di specie, di personale docente universitario - impedirebbero una così prolungata assenza dal servizio, poiché i valori da essi protetti non possono costituire un ostacolo alla stabilità del rapporto di lavoro.

    Art. 68 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 321/1997

    Questione infondata
    30 ottobre 1997

    Non è fondata, con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, ottavo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui prevede la corresponsione dell'equo indennizzo ai familiari, eredi del dipendente pubblico deceduto a seguito di infortunio derivante da causa di servizio, titolari anche di pensione privilegiata di reversibilità. Non sussiste il prospettato contrasto con il principio di eguaglianza sotto il profilo della disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati, giacché le analoghe finalità di protezione dei lavoratori in caso di infortunio, malattia ed invalidità sono perseguite, per i dipendenti pubblici e per quelli privati (per i quali opera il divieto di cumulo tra rendita per infortunio e pensione privilegiata), con sistemi di garanzia che configurano differenti discipline degli indennizzi per le menomazioni dell'integrità fisica o per l'invalidità permanente, e la comparazione tra le discipline non può essere effettuata prendendo in considerazione uno solo degli elementi che concorrono a differenziare i due diversi sistemi. red.: S. Evangelista

    Art. 68 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato · Art. 3 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 191/1984

    Questione infondata
    11 luglio 1984

    La disciplina che prevede un equo indennizzo solo nel caso di danno all'integrità fisica non è censurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale per il fatto che non preveda analogo equo indennizzo anche nel caso di danno economico, non potendosi ritenere che tale mancata previsione incida sul buon andamento della pubblica amministrazione (In base a tale principio è stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, ottavo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, in quanto esclude l'indennizzabilità del danno patrimoniale sofferto dal dipendente civile dello Stato a causa di servizio).

    Art. 68 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 11 marzo 2021

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2006 al 11 marzo 2021.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 11 gennaio - 3 marzo 2021, n. 28 (in G.U. 1ª s.s. 10/03/2021, n. 10), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 68, comma 3, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui, per il caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, non esclude dal computo dei consentiti diciotto mesi di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art68 · fonte del testo

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