Art. 20 — Obbligo di denuncia
Articolo abrogato dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Abrogato dal 7 ottobre 2016
Articolo abrogato dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Abrogato dal 7 ottobre 2016
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1962 al 7 ottobre 2016. 162 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il direttore generale e il capo del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od a seguito di rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilita' ai sensi dell'art. 18 devono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilita' e la determinazione dei danni. Qualora il fatto dannoso venga accertato da un impiegato con qualifica di ispettore generale, nel corso di una ispezione, questi e' tenuto a farne immediatamente denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, informandone nel contempo il direttore generale o il capo del servizio competente. Se il fatto dannoso sia imputabile al direttore generale o al capo di un servizio posto alle dirette dipendenze del ministro, la denuncia e' fatta a cura del ministro stesso. Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per dolo o colpa grave, la Corte puo' condannare al risarcimento anche i responsabili della omissione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art20 · fonte del testo
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