L'orario giornaliero di servizio rimane regolato dalle norme in vigore. Quando le esigenze dell'Amministrazione lo richiedano l'impiegato e' tenuto a prestare servizio con diritto alla retribuzione per lavoro straordinario anche in ore non comprese nell'orario normale, salvo che sia esonerato per giustificati motivi. 46

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 marzo 1983, n. 93

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La L. 29 marzo 1983, n. 93 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, va interpretato nel senso che l'orario ordinario di lavoro ivi disciplinato e' di trentasei ore settimanali".

Testo vigente dal 21 aprile 1983

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 47/1972

    Questione inammissibile
    15 marzo 1972

    L'art. 385 del "testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato", approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, del momento stesso in cui dichiara abrogato il r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960 (disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato) espressamente esclude dall'abrogazione l'art. 106, primo comma (relativo all'orario di lavoro). Il che, mentre è chiaramente incompatibile con l'ipotesi che l'art. 14 di quel testo unico, nel disporre che "l'orario di lavoro rimane regolato dalle norme in vigore", abbia recepito il contenuto dei precedenti atti normativi in materia (compreso, dunque, l'art. 106 del r.d. n. 2960) e ne abbia in tal modo novato la fonte, suffraga la conclusione, opposta, che con il richiamo alle norme preesistenti, il legislatore del 1957 veniva ad affermare, semplicemente, che nella regolamentazione dell'orario di lavoro dei dipendenti pubblici nulla era innovato.

    Art. 14 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 21 aprile 1983

Confronto con la versione in vigore dal 25 gennaio 1957 al 21 aprile 1983.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 marzo 1983, n. 93

    La L. 29 marzo 1983, n. 93 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, va interpretato nel senso che l'orario ordinario di lavoro ivi disciplinato e' di trentasei ore settimanali".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art14 · fonte del testo

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