Art. 74 — Trasferimento ad altre amministrazioni

Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri l'impiegato collocato in disponibilita' puo' essere trasferito, anche a domanda, ad un posto vacante nei ruoli di altra amministrazione, sentiti i rispettivi Consigli di amministrazione. Il trasferimento puo' essere effettuato solo a carriere e qualifiche corrispondenti a quelle dell'impiegato collocato in disponibilita'. Il trasferimento ad altra carriera o ad altra qualifica puo' essere disposto soltanto con il consenso dell'impiegato. Il trasferimento non e' consentito nei ruoli nei quali si abbiano gia' impiegati in disponibilita' che possano essere richiamati in servizio ai sensi dell'art. 75. In ogni caso l'impiegato conserva anzianita' ed il trattamento economico di cui godeva, eventualmente, a titolo di assegno personale; nel nuovo ruolo e' collocato dopo gli impiegati del suo grado gia' appartenenti ad esso.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art74 · fonte del testo

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