Art. 146 — Composizione e competenza

Presso ciascun Ministero, Alto Commissariato od altra amministrazione centrale e' costituito un Consiglio d'amministrazione, presieduto dal ministro o da un alto commissario o, per delega, da un sottosegretario di Stato oppure dall'impiegato con qualifica piu' elevata. Il Consiglio e' composto:

  • a)dai direttori generali e dagli impiegati con qualifica superiore, che hanno l'effettiva direzione di un servizio centrale;
  • b)dagli ispettori generali preposti a servizi centrali dell'amministrazione organicamente dipendenti dal ministro;
  • c)dal presidente del Consiglio superiore eventualmente esistente presso l'amministrazione; ((d) da rappresentanti del personale in numero pari ad un terzo, e comunque non inferiore a quattro, dei componenti di cui alle lettere a), b) e c), da nominare all'inizio di ogni quadriennio, con decreto del Ministro, sulla base delle elezioni svolte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721)). I membri di cui alle lettere a) e b), nei casi di assenza o di legittimo impedimento o di vacanza dei relativi posti, sono sostituiti da coloro che secondo i rispettivi ordinamenti ne fanno le veci. Qualora gli stessi membri siano in numero inferiore ad otto, il consiglio di amministrazione e' integrato con gli impiegati delle carriere direttive di qualifica piu' elevata, aventi maggiore anzianita' di qualifica. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'ufficio del personale con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Il Consiglio di amministrazione esercita le attribuzioni stabilite dalla legge in materia di personale ed esprime il proprio avviso sul coordinamento dell'attivita' dei vari uffici, sulle misure idonee ad evitare interferenze o duplicazioni e ad ottenere l'efficacia, la tempestivita' e la semplificazione dell'azione amministrativa nonche' su tutte le altre questioni sulle quali il ministro ritenga di sentirlo. Quando il Consiglio si e' pronunciato, il suo parere e' unito alle proposte dei capi degli uffici negli affari per i quali occorre la decisione del ministro. Nelle amministrazioni civili il Consiglio viene altresi' sentito, con la partecipazione del direttore della ragioneria centrale competente, sulle proposte annuali relative allo stato di previsione della spesa. Per gli impiegati con qualifica non inferiore a direttore generale le attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal Consiglio dei ministri. Qualora la situazione dei ruoli, dei personali dipendenti non consenta la costituzione del consiglio di amministrazione secondo le norme del primo comma, questo e' composto dagli otto impiegati delle carriere direttive di qualifica piu' elevata, comunque in servizio presso l'amministrazione interessata, aventi maggiore anzianita' di qualifica e dai rappresentanti del personale di cui alla lettera d) del primo comma. La composizione dei consigli di amministrazione delle amministrazioni autonome, della Ragioneria generale dello Stato, del Commissariato per il turismo e dei servizi dello spettacolo, delle informazioni e della proprieta' intellettuale e' regolata dai rispettivi ordinamenti, salvo quanto previsto alla lettera d) del primo comma. Il Consiglio di amministrazione dell'amministrazione per le attivita' assistenziali italiane ed internazionali e' presieduto dal presidente dell'amministrazione medesima ed e' costituito con le modalita' di cui all'ottavo comma. Ai Consigli di amministrazione previsti nei commi nono e decimo, sono conferite in aggiunta alle attribuzioni stabilite dagli ordinamenti particolari anche quelle di cui ai commi 4 e 6. In aggiunta ai membri previsti dal primo comma, del Consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici fanno parte i tre presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici piu' anziani nella qualifica. Il consiglio di amministrazione esercita le attribuzioni stabilite dalla legge in materia di personale anche per quanto riguarda quello ausiliario e quello operaio.

Testo vigente dal 26 gennaio 1982

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 68/1980

    Questione infondata
    5 maggio 1980

    In dipendenza delle norme contenute negli artt. 39 e 40 Cost., sussiste una condizione di fondamentale eguaglianza nello status sindacale spettante alle associazioni di dipendenti pubblici (di cui e` significativa espressione l'introduzione della contrattazione collettiva nell'ambito del pubblico impiego) rispetto alle associazioni sindacali operanti in altri rapporti di lavoro, cio` nonostante e` necessario considerare il piu` ampio contesto del rapporto di impiego statale e delle peculiarita` del datore di lavoro in questo rapporto, in vista della giustificazione della differenza di tutela giurisdizionale delle situazioni soggettive da riconoscere alle associazioni sindacali dei dipendenti dello Stato. Il processo di convergenza fra la posizione giuridica dei lavoratori privati e dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici non economici, pur avendo raggiunto obbiettivi di grande importanza (stabilita` garantita ai lavoratori privati, introduzione della contrattazione collettiva) risulta ancora parziale in quanto al tramonto del carattere puramente unilaterale delle regole del rapporto non corrisponde un rilevante accostamento delle discipline prenegoziate ai modelli dominanti nell'impiego privato. Ma nonostante l'operata distinzione fra rapportodi lavoro e rapporto organico, resta il fatto che tale lavoro si inserisce in una amministrazione retta dal principio del "buon andamento" ex art. 97 Cost. risultando strumentale rispetto alle finalita` istituzionali assegnate agli uffici in cui la P.A. si articola. D'altra parte lo Stato si differenzia da ogni altro datore di lavoro, avendo il funzionario direttivo caratteristiche diverse dall'imprenditore o dal dirigente di impresa suo fiduciario, poiche` non partecipa in nessun modo alla situazione conflittuale di natura economica qualificata da una contesa sui margini di profitto, ed assicurando lo statuto degli impiegati civili dello Stato identiche garanzie sia ai superiori sia ai dipendenti ad essi sottoposti. Le persistenti peculiarita` della disciplina dell'impiego statale escludono che il principio di eguaglianza esiga l'estensione pura e semplice dell'art. 28 dello statuto dei lavoratori alle associazioni di sindacati dei dipendenti dello Stato (da attuarsi mediante sentenza interpretativa di accoglimento), spettando al legislatore di operare ulteriori scelte, adottando una delle soluzioni possibili al fine di razionalizzare e riequilibrare il sistema. Non e` ravvisabile una lacuna di tutela giurisdizionale poiche` in alternativa alla chiesta estensione dell'applicabilita` dell'art. 28 alle associazioni sindacali degli impiegati dello Stato non si pone la carenza assoluta di tutela (riducendosi le situazioni soggettive dei sindacati a meri interessi di fatto) dato che le liberta` sindacali sono tutelabili nel settore del pubblico impiego quali diritti soggettivi del sindacato, attraverso i procedimenti ordinari promossi davanti al giudice civile, ovvero, se emergano situazioni di interesse legittimo, davanti al giudice amministrativo), e pertanto sussistono nell'ordinamento mezzi di tutela, sia pure meno rapidi e penetranti. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale: A) dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori) proposta assumendo che vi sarebbe violazione degli artt. 3 e 24 Cost. per quanto attiene alla inapplicabilita` alle associazioni sindacali dei dipendenti dello Stato della norma in tale articolo contenuta, secondo la quale, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o a limitare l'esercizio della liberta` sindacale, nonche` del diritto di sciopero, su ricorso dei sidnacati interessati il pretore, se ritenga sussistente la violazione, ordina al datore di lavoro la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti; e B) dell'art. 146 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (cosi` come modificato dall'art. 7 della legge 28 ottobre 1970 n. 775); dell'art. 44 bis della legge 18 marzo 1968 n. 249 (nel testo introdotto dall'art. 20 della citata legge 28 ottobre 1970 n. 775); degli articoli 45, 46, 47, 48, 49 e 50 della ripetuta legge 18 marzo 1968 n. 249, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto non prevedono per le associazioni sindacali dei dipendenti statali la tutela giurisdizionale del loro interesse al rispetto della liberta` e dell'attivita` sindacale nonche` del diritto di sciopero (tutela prevista, invece, per le altre associazioni sindacali in forza dell'art. 28 dello Statuto)). - cfr. S. n. 118/1976.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 146 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato · Art. 7 Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Che cosa è cambiato dal 26 gennaio 1982

Confronto con la versione in vigore dal 10 novembre 1970 al 26 gennaio 1982. 48 parole tolte, 19 parole aggiunte.

c) dal presidente del Consiglio superiore eventualmente esistente presso l'amministrazione; d) da rappresentanti del personale in numero pari ad un terzoaggiunto: , e comunque non inferiore a quattro, dei componenti di cui alle lettere a), b) e c), da nominaretolto: , all'inizio di ogni tolto: biennio aggiunto: quadriennio, con decreto del Ministrotolto: . I rappresentanti predetti sono eletti direttamente da tutto il personale secondo un regolamento che sara' emanato sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori. Con la stessa procedura e contestualmente vengono eletti i supplenti. Il supplente sostituisce il rappresentante titolare in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimoaggiunto: , sulla base delle elezioni svolte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721. I membri di cui alle lettere a) e b), nei casi di assenza …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art146 · fonte del testo

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