Art. 95 — Ammissione agli scrutini dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari

L'impiegato escluso dallo scrutinio quando sia prosciolto dagli addebiti dedotti nel procedimento disciplinare, o questo si concluda con l'irrogazione della censura, e' scrutinato per la promozione. Se il Consiglio di amministrazione delibera che l'impiegato scrutinato sia maggiormente meritevole almeno dell'ultimo promosso con lo scrutinio originario, lo designa per la promozione, indicando il posto che deve occupare in graduatoria. La promozione e' conferita, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza dalla stessa data delle promozioni disposte in base allo scrutinio originario. Se durante il periodo di esclusione si siano svolti piu' scrutini di promozione ai quali l'impiegato avrebbe potuto essere sottoposto, il Consiglio d'amministrazione deve valutare l'impiegato per ciascuno dei successivi scrutini e stabilire in quale di questi avrebbe potuto essere promosso. La data di decorrenza della promozione e' quella dello scrutinio per effetto del quale, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, si sarebbe dovuta conferire la promozione.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 99/1998

    Illegittimità dichiarata
    6 aprile 1998

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 95 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) - il quale, nel disciplinare lo svolgimento del <<procedimento riparatorio>> quando vi sia esclusione dallo scrutinio per l'instaurazione di un procedimento disciplinare, <<non considera la situazione del dipendente, sottoposto a procedimento penale, che sia prosciolto successivamente all'espletamento dello scrutinio>> - in quanto il giudice rimettente ammette che nella vicenda sottoposta al suo esame non vi è stata esclusione: la lesione denunciata nel giudizio 'a quò dai ricorrenti, infatti, può essere configurata come un pregiudizio che la pendenza del procedimento penale ha determinato a loro danno. Pertanto, l'intervento additivo, come prospettato, non rileverebbe nel processo principale. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 95 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art95 · fonte del testo

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