Art. 24 — Responsabilità degli organi collegiali
Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di collegi amministrativi deliberanti, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od all'operazione. La responsabilita' e' esclusa per coloro che abbiano fatto constare nei verbale il proprio dissenso.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957
