Possono accedere agli impieghi civili dello Stato coloro che posseggono i seguenti requisiti generali:

  • 1)cittadinanza italiana;
  • 2)eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ai Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non puo' superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quarantacinque anni di eta';
  • 3)NUMERO ABROGATO DALLA L. 29 OTTOBRE 1984, N. 732;
  • 4)idoneita' fisica all'impiego. 84 L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. Per l'ammissione a particolari carriere, gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere anche altri requisiti. Il titolo di studio per l'accesso a ciascuna carriera e' stabilito dagli articoli seguenti. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98

84

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 42, comma 1, lettera d)) che, fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, e' abrogata la disposizione concernente l'obbligo del certificato di idoneita' fisica per l'assunzione nel pubblico impiego di cui al numero 4), comma 1 del presente articolo.

Testo vigente dal 21 agosto 2013

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 203/1995

    Questione infondata
    30 maggio 1995

    Anche se, alla luce dell'esperienza degli ultimi anni, si registrano non pochi casi di fallimento "incolpevole" e la riflessione dottrinale più recente ha portato al superamento della sistemazione tradizionale, imperniata sulla "indegnità" del fallito, tali considerazioni potrebbero essere meritevoli di approfondimento solo in relazione ad una questione di costituzionalità concernente la norma che ricomprende la dichiarazione di fallimento fra le cause ostative al godimento dei diritti politici (art. 2, d.P.R. n. 223 del 1957) e non certo in ordine ad una questione, come quella proposta nella specie, nei confronti dell'art. 2, quinto comma, d.P.R. n. 3 del 1957, nella parte in cui si prevede l'esclusione automatica dall'accesso ai pubblici impieghi, dei soggetti privati dell'elettorato attivo, quali, in particolare, i falliti. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3). red.: A.M. Marini

    Art. 2 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2013

Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1989 al 21 agosto 2013.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98

    Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 42, comma 1, lettera d)) che, fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, e' abrogata la disposizione concernente l'obbligo del certificato di idoneita' fisica per l'assunzione nel pubblico impiego di cui al numero 4), comma 1 del presente articolo.

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art2 · fonte del testo

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