Art. 304 c.p.p. — Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare

I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, nei seguenti casi:

  • a)nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento e' sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;
  • b)nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento e' sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o piu' difensori che rendano privo di assistenza uno o piu' imputati;
  • b-bis)nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza di comparizione predibattimentale e' sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b);
  • c)nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3.
  • c-bis)nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza e' sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3;
  • c-ter)nei casi previsti dall'articolo 545- bis, durante il tempo intercorrente tra la lettura del dispositivo indicato al comma 1 dello stesso articolo e l'udienza fissata per la decisione sulla eventuale sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in tal caso, la sospensione dei termini previsti dall'articolo 303 non puo' comunque avere durata superiore a sessanta giorni. I termini previsti dall'articolo 303 possono essere altresi' sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione e' disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, lettera a), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, se l'udienza preliminare e' sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere a) e b), del presente articolo. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato e di cui al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi. 63 La durata della custodia cautelare non puo' comunque superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303, comma 1, lettera b), numero 3-bis) e i termini aumentati della meta' previsti dall'articolo 303, comma 4, ovvero, se piu' favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo e' equiparata alla pena massima temporanea. 63 90 Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lettera b). 63
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 1 marzo 1991, n. 60 convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 1991, n. 133

18

Il D.L. 1 marzo 1991, n. 60 convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 1991, n. 133 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il comma 2 del presnte articolo, deve intendersi nel senso che, nella ipotesi di sospensione ivi prevista, la durata complessiva della custodia cautelare puo' superare i termini stabiliti nell'articolo 303, comma 4, del codice di procedura penale, fermo restando il limite previsto dall'articolo 304, comma 4, del medesimo codice.

L. 8 agosto 1995, n. 332

63

La L. 8 agosto 1995, n. 332 ha disposto (con l'art. 28, comma 2) che "per i procedimenti in corso, le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 304 del codice di procedura penale, come novellato dall'articolo 15 della presente legge, si applicano a partire dal novantesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge."

90

Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 553, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 652 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "Nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto del periodo di sospensione di cui ai commi 3 e 4 del medesimo D.L."

Testo vigente dal 4 aprile 2024

Corte costituzionale

12 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 204/2012

    Questione infondata
    20 luglio 2012

    Non può essere accolta, in quanto infondata, l'eccezione, formulata dalla difesa dello Stato, di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 13, quinto comma della Costituzione, dell'art. 304, comma 2, del codice di procedura penale. La prospettazione dell'Avvocatura - secondo cui il giudice rimettente aveva la possibilità, in sede di rinvio, di «confermare con altra motivazione la precedente valutazione circa la non complessità del dibattimento», e per questa ragione la questione sarebbe priva di rilevanza - è del tutto ipotetica e non inficia il rilievo del giudice a quo secondo cui «la decisione dell'impugnazione transita necessariamente dall'esegesi dell'art. 304 co. 2 c.p.p., indicata dalla Suprema Corte». Il rimettente deve pronunciarsi in sede di appello cautelare in seguito all'annullamento disposto dalla Corte di cassazione, che ha statuito un principio di diritto per lui vincolante, a norma dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.: egli pertanto deve applicare l'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., nell'interpretazione accolta dalla sentenza della Corte di cassazione e sulla quale si incentra il dubbio di legittimità costituzionale.

    Art. 304 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 299/2005

    Illegittimità dichiarata
    22 luglio 2005

    riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 303, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente di computare ai fini dei termini massimi di fase determinati dall'art. 304, comma 6, dello stesso codice, i periodi di custodia cautelare sofferti in fasi o in gradi diversi dalla fase o dal grado in cui il procedimento è regredito. Così deciso in…

    Art. 303 c.p.p. · Art. 304 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 335/2003

    Questione inammissibile
    7 novembre 2003

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 2 e 304, comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui impedisce di computare, ai fini dei termini massimi di fase determinati dall'art. 304, comma 6, i periodi di detenzione sofferti in una fase o grado diversi da quelli in cui il procedimento è regredito, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, in quanto l'ordinanza di rimessione risulta affetta, nella specie, da un difetto assoluto di motivazione tanto in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza della questione; difetto che non può essere sanato dal mero rinvio 'per relationem' alle argomentazioni svolte in altra ordinanza di rinvio.

    Art. 303 c.p.p. · Art. 304 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (8)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 4 aprile 2024

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 2022 al 4 aprile 2024. 29 parole aggiunte.

aggiunto: b-bis) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza di comparizione predibattimentale e' sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b);

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art304 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari