Corte costituzionale

Sentenza n. 380/1992

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/07/1992 · relatore Francesco Guizzi

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7

ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo

feriale), promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1991 dalla Corte

di cassazione sul ricorso proposto da Montin Angelo contro il

Consiglio dell'Ordine degli architetti della Provincia di Padova ed

altri, iscritta al n. 115 del registro ordinanze 1992 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie

speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice

relatore Francesco Guizzi.

Motivazione

Ritenuto in fatto Il Consiglio dell'Ordine degli architetti di Padova, all'esito di

un procedimento disciplinare, comminava la sanzione della censura

all'architetto Montin Angelo, il quale, ricevutane comunicazione in

data 29 luglio 1988, proponeva ricorso al Consiglio nazionale con

atto pervenuto alla segreteria del Consiglio provinciale in data 12

ottobre, ben oltre il termine perentorio di trenta giorni prescritto

dall'articolo 1 del regolamento di procedura per la trattazione dei

ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli architetti, approvato

con il decreto ministeriale del 10 novembre 1948. Con sentenza del 7

febbraio 1990 il Consiglio nazionale degli architetti dichiarava

irricevibile il ricorso proposto dal Montin contro la decisione del

Consiglio dell'Ordine di Padova. Il ricorrente proponeva ricorso alle

sezioni unite della Corte di cassazione, assumendo che la decisione

censurata avrebbe violato l'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.

742, sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale,

in quanto il ricorso in questione avrebbe aperto un vero e proprio

iter processuale con diritto del ricorrente di avvalersi

dell'assistenza d'un legale, essendo stato previsto l'istituto della

sospensione dei termini processuali proprio per assicurare un periodo

di riposo agli esercenti la professione legale.

Le sezioni unite della Corte di cassazione, con ordinanza del 4

luglio 1991, hannno sollevato la questione di legittimità

costituzionale dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742,

nella parte in cui non dispone che l'istituto della sospensione dei

termini si applichi anche a quello previsto per ricorrere, avverso le

delibere dei consigli provinciali, avanti il Consiglio nazionale

degli architetti.

Sostiene il giudice remittente che il termine di trenta giorni

previsto dagli articoli 16, del regio decreto 23 ottobre 1925, n.

2537, e 1, del decreto ministeriale 10 novembre 1948, ha natura

processuale, atteso che il Consiglio nazionale degli architetti

espleterebbe funzioni giurisdizionali applicando principi propri del

procedimento avanti agli organi del complesso T.A.R. - Consiglio di

Stato, e dunque vi sarebbe la necessità per il professionista di

rivolgersi a un legale per apprestare una idonea difesa, al pari di

quanto avviene nell'ambito delle giurisdizioni ordinaria e

amministrativa secondo il riconoscimento che gli viene dalla legge n.

742 del 1969, con la sospensione dei termini durante il periodo

feriale. Del resto, la stessa Corte costituzionale, con le sentenze

nn. 49 del 1990 e 255 del 1987, avrebbe considerato degno di rilievo

il pregiudizio che un'eventuale mancata applicazione della

sospensione potrebbe cagionare al diritto di agire in giudizio, specie quando la strada intrapresa è l'unico rimedio offerto

dall'ordinamento giuridico. La norma impugnata verrebbe così a

violare il principio dell'uguaglianza di trattamento di situazioni

omogenee, enunciato dall'articolo 3 della Costituzione, e il diritto

alla difesa sancito dall'articolo 24 del testo costituzionale.

La rilevanza della sollevata questione deriverebbe dalla

proposizione del ricorso oltre il termine di trenta giorni dalla

comunicazione della delibera del Consiglio provinciale, avvenuta il

29 luglio 1988. Considerato in diritto

1. - Le sezioni unite della Corte di cassazione dubitano, in

relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, della legittimità

costituzionale dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742

(Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), nella

parte in cui non dispone che l'istituto della sospensione dei termini

si applichi anche a quello stabilito per ricorrere, avverso le

delibere dei Consigli provinciali, al Consiglio nazionale degli

architetti.

2. - La doglianza è fondata.

La materia del procedimento disciplinare ha una diversità di

statuti, a seconda che attenga a rapporti d'impiego privato o di

impiego pubblico o, ancora, riguardi i professionisti iscritti a un

Ordine professionale.

Questa Corte ha più volte affermato che, nel quadro dell'impiego

pubblico, la garanzia del diritto di difesa, di cui all'articolo 24,

secondo comma, della Costituzione, non si estende all'attività

amministrativa, anche se inerente ai procedimenti disciplinari, pur

essendo stata espressamente riconosciuta dal legislatore, con la

legge n. 93 del 1983, l'esigenza di garantire il diritto di difesa

del pubblico dipendente sottoposto al procedimento disciplinare (si

veda, per tutte, la sentenza n. 239 del 1988).

Nei confronti dei magistrati ordinari, peraltro, questa stessa

Corte ha riconosciuto che il procedimento disciplinare, in funzione

della tutela dell'indipendenza degli stessi e del "prestigio della

funzione", si svolgesse nelle forme e nei modi e con le garanzie

tipiche della funzione giurisdizionale (sentenza n. 12 del 1971),

vale a dire "secondo moduli giurisdizionali" costituiti da

"particolari garanzie, senza riscontro in altri settori" (sentenza

145 del 1976).

Il caso che ci occupa, invece, rientra nella cosiddetta

"giurisdizione professionale", vale a dire nelle attribuzioni di

tutti quei "Consigli nazionali previsti dalle normative che,

anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione, hanno

ordinato in enti autonomi alcune professioni, ossia quelle indicate

negli artt. 1 e 18 del d.l. lgt. 23 novembre 1944, n. 382" (sentenza

284 del 1986).

3. - Con regio decreto-legge n. 103 del 24 gennaio 1924, tutte le

"classi professionali" non regolate da precedenti disposizioni legislative venivano costituite in Ordini e in Collegi (a seconda che, per

l'esercizio della professione, occorresse avere conseguito una laurea

o un diploma ). Veniva previsto (art. 3) altresì, per tutti gli

Ordini e Collegi, che con uno specifico regolamento venissero emanate

le norme relative, tra l'altro, ai procedimenti disciplinari.

In precedenza, la legge 24 giugno 1923, n. 1395, istitutiva del

titolo professionale degli ingegneri e degli architetti, nel

prevedere l'istituzione dell'Ordine su base provinciale, con al suo

vertice un Consiglio competente, fra l'altro, anche in materia di

"vigilanza e conservazione del decoro dell'Ordine", aveva fatto

provvisorio rimando, quanto alle sanzioni e alle forme

procedimentali, agli artt. 26, 27, 28 e 30 della legge 28 giugno

1874, n. 1938, regolante l'esercizio delle professioni di avvocato e

procuratore, riservandosi (art. 7) una disciplina peculiare ad un

futuro regolamento.

Il regolamento n. 2537, pur emanato, sulla base di tale

previsione, in data 23 ottobre 1925, venne registrato dalla Corte dei

conti, con riserva, solo in data 11 febbraio 1926. Esso prevedeva

(art. 13) la generale possibilità di reclamare avverso le

deliberazioni del Consiglio dell'Ordine avanti ad una Commissione

centrale istituita a Roma (art. 14) presso

il Ministero dei lavori pubblici, entro il "termine perentorio" di

giorni trenta (art. 16) "da quello della data della lettera

raccomandata con ricevuta di ritorno, con la quale sia comunicata

all'interessato la deliberazione dell'assemblea, o da quello della

data della partecipazione ufficiale fattane al Procuratore del Re".

Nella materia disciplinare, disciplinata dal capo III (artt.

43-50), il regolamento ribadiva che le deliberazioni del Consiglio

dell'Ordine erano ricorribili, avanti alla Commissione centrale, "in

conformità degli articoli 13 e 16 del presente regolamento".

Con decreto legislativo luogotenenziale del 23 novembre 1944, n.

382, per le professioni "protette" indicate nell'articolo 1, fra le

quali quella di ingegnere e di architetto, veniva ribadita la

competenza a decidere da parte dei Consigli (dell'Ordine o del

Collegio) e prevista l'istituzione di Commissioni centrali,

costituite questa volta presso il Ministero di grazia e giustizia

(art. 10).

Alla vigilia della Costituzione repubblicana, dunque, per tutte le

professioni indicate nell'art. 1 del decreto legislativo

luogotenenziale n. 382 del 1944, la fisionomia organica dei

rispettivi enti era già sufficientemente delineata. Cosicché le

modificazioni agli ordinamenti apportate dal decreto legislativo

presidenziale del 21 giugno 1946, n. 6, che mutava la denominazione

delle Commissioni centrali in quella, attuale, di Consigli nazionali

(art. 2), costituiva soltanto un'operazione nominalistica. E il

decreto ministeriale del 10 novembre 1948 (Approvazione del

regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei

ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli architetti), successivo

alla Costituzione repubblicana, ma evidentemente emanato a seguito

dell'avvenuta separazione dell'albo degli ingegneri da quello degli

architetti (regio decreto del 27 ottobre 1927, n. 2145) trovava la

fisionomia dell' Ordine oramai del tutto fissata in quella ancora

oggi visibile.

È evidente, allora, che questo tipo di procedimento si debba

includere in quella categoria che "sopravvive in forza della VI

disposizione transitoria della Costituzione", soggetta com'è, nel

"termine (non perentorio) di cinque anni, a revisione da parte del

legislatore ordinario" e, pur sempre, "alla condizione che la

relativa disciplina non contrasti con i canoni costituzionali in

materia" (sentenza n. 284 del 1986).

4. - La posizione del professionista, inserito nella categoria

professionale organizzata, vuoi sotto il profilo dell'appartenenza

all'Ordine (cosiddetta "tenuta dell'albo") vuoi sotto il profilo

della osservanza delle regole di disciplina (cosiddetta "buona

condotta") è quella del diritto soggettivo perfetto,

costituzionalmente protetto ai sensi dell'art. 4 della Costituzione

(sentenza n. 284 del 1986).

Ne consegue che avverso le decisioni dei Consigli nazionali è

previsto il ricorso per Cassazione, il quale ultimo è diretto al

controllo sui provvedimenti di natura giurisdizionale (in questo

senso le sentenze n. 284 del 1986, n. 175 del 1980, n. 110 del 1977,

n. 27 del 1972 e n. 114 del 1970), e, come tale, soggetto alle regole

stabilite dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742 in materia di

sospensione dei termini processuali (relativi alle giurisdizioni

ordinarie ed amministrative) nel periodo feriale.

Ma la fase giurisdizionale che ha luogo avanti al Consiglio

nazionale dell'Ordine, introdotta con il ricorso avverso la

deliberazione del locale Consiglio dell'Ordine, non si avvantaggia,

in ragione della disciplina sostanzialmente precostituzionale come

sopra delineata, delle stesse garanzie proprie del diritto di azione

nell'ambito delle giurisdizioni ordinaria ed amministrativa e, da

ultimo, anche da quella speciale militare. Sicché, privando tale

diritto di ricorrere avverso le decisioni dei Consigli dell'Ordine

della piena possibilità di avvalersi della difesa tecnica, lo si

viene sostanzialmente a menomare e, dunque, a porre in una posizione

subordinata rispetto all'analogo diritto valevole nell'ambito delle

altre giurisdizioni, con lesione degli invocati parametri

costituzionali.

Questa Corte ha, infatti, più volte ribadito che l'istituto della

sospensione dei termini processuali in periodo feriale nasce dalla

necessità di assicurare riposo agli avvocati e procuratori legali

(ultime: ordinanza n. 61 del 1992 e sentenza n. 255 del 1987) e

dunque la mancata applicazione della sospensione dei termini anche al

ricorso contro le decisioni disciplinari dei Consigli dell'Ordine

degli architetti viene ingiustificatamente (art. 3 della

Costituzione) a pregiudicare il diritto alla difesa tecnica (art. 24

della Costituzione) necessaria per adeguatamente impugnare la

decisione avanti il Consiglio nazionale.

5. - Com'è noto, questa Corte ha esteso la disciplina della

sospensione dei termini processuali nel periodo feriale anche a

quelli relativi agli organi della giurisdizione speciale militare in

tempo di pace (sentenza n. 278 del 1987) ed ha affermato, altresì,

che tale sospensione s'impone "quando la possibilità di agire in

giudizio costituisca per il titolare l'unico rimedio per far valere

un suo diritto" (sentt. nn. 49 del 1990, 255 del 1987 e 40 del 1985).

Ora, nel caso di specie, il professionista destinatario di una

decisione disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine di

appartenenza, il quale voglia ricorrere avverso la stessa avanti al

Consiglio nazionale, non ha altro rimedio per far valere il suo

diritto di difendersi se non quello di procurarsi, mediante difesa

tecnica, un'adeguata impugnativa del provvedimento assunto come

ingiusto.

E tale facoltà non può conoscere fratture o soluzioni di

continuità nel periodo, corrispondente a quello stabilito dalla

legge 742 del 1969, in cui gli avvocati e procuratori godono le

proprie ferie, pena la lesione dei parametri costituzionali invocati.

La norma impugnata è dunque incostituzionale, perché lede gli

invocati parametri, nella parte in cui non dispone che l'istituto

della sospensione dei termini si applichi anche a quello stabilito

per ricorrere, avverso le delibere dei Consigli provinciali, al

Consiglio nazionale degli architetti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale, in relazione agli

articoli 3 e 24 della Costituzione, dell'articolo 1 della legge 7

ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo

feriale), nella parte in cui non dispone che l'istituto della

sospensione dei termini si applichi anche a quello stabilito per

ricorrere, avverso le delibere dei Consigli provinciali, al Consiglio

nazionale degli architetti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:380 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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