Corte costituzionale

Ordinanza n. 364/1998

Altra decisione · depositata il 06/11/1998 · relatore Annibale Marini

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7

ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo

feriale), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1997 dal

pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Ciravegna

Elisabetta e il comune di Torino ed altra iscritta al n. 82 del

registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1998 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che il pretore di Torino, nel corso di un giudizio di

opposizione ad una ordinanza-ingiunzione ai sensi degli artt. 22 e 23

della legge 24 novembre 1981, n. 689, con ordinanza del 9 dicembre

1997 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1

della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini

processuali nel periodo feriale), nella parte in cui non dispone che

la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale si

applichi anche al termine di dieci giorni di cui all'art. 8, terzo

comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazione di atti a

mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la

notificazione di atti giudiziari);

che, ad avviso del rimettente, la mancata sospensione del termine

di cui alla norma precitata risulterebbe irragionevole e lesiva del

diritto di difesa del notificatario il quale, durante il periodo

feriale, avrebbe notevoli difficoltà a ritirare il piego

notificatogli entro i dieci giorni previsti per la compiuta giacenza

e, quindi, di conoscere l'atto che gli è stato notificato;

che, essendo rimesso alla scelta della parte istante il modo con

cui fare eseguire la notifica (a mezzo posta o personalmente

dall'ufficiale giudiziario), la parte stessa assumerebbe una

innegabile ed ingiustificata posizione di vantaggio nei confronti del

destinatario dell'atto.

Considerato che, con sentenza n. 346 del 1998, successiva

all'ordinanza di rimessione, questa Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge

20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che il piego sia

restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del

destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio

postale;

che, a seguito di tale pronuncia sopravvenuta, gli atti vanno

restituiti al giudice rimettente perché valuti se la questione di

legittimità costituzionale dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969,

n. 742, sia da ritenere tuttora rilevante nei termini prospettati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:364 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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