Corte costituzionale

Ordinanza n. 61/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/03/1985 · relatore Francesco Saja

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 e

3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 (Sospensione dei termini

processuali nel periodo feriale) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 ottobre 1977 dal Tribunale di Rovigo nel

procedimento civile vertente tra Franzoso Vanni e Braggion Aureliano,

iscritta al n. 544 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32 dell'anno 1978;

2) ordinanza emessa il 7 dicembre 1977 dal Pretore di Cuneo sui

ricorsi proposti dalla S.n.c. So-edil ed altra contro INPS, iscritta al

n. 158 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 158 dell'anno 1978.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 1985 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento avente per oggetto la

richiesta dichiarazione di ineleggibilità di Braggion Aureliano a

consigliere della Provincia di Rovigo, controvertendosi

sull'inammissibilità del ricorso per scadenza del relativo termine, il

Tribunale della stessa città con ordinanza del 14 ottobre 1977 (reg.

ord. n. 544 del 1977) sollevava questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 3 l. 7 ottobre 1969 n. 742, i quali,

nello stabilire, rispettivamente, la sospensione dei termini

processuali nel periodo feriale e i casi di esclusione della

sospensione, non includono tra questi ultimi le controversie in materia

elettorale: sembrava al Tribunale che le dette norme contrastassero con

gli artt. 3 e 24 Cost., per una disparità di trattamento tra i

processi urgenti, ai quali non si applicava la sospensione in

questione, e i processi in materia elettorale, per i quali, malgrado la

loro urgenza, la sospensione doveva invece operare;

che nel corso di due procedimenti di opposizione a decreti

ingiuntivi emessi dal Pretore di Cuneo per omesso versamento dei

contributi e sanzioni civili a favore dell'Inps e a carico della s.n.c.

"So-edil" e della s.a.s. "Sima", il Pretore, con ordinanza del 7

dicembre 1977 (reg. ord. n. 158 del 1978) sollevava, in riferimento

all'art. 24 Cost., questione di legittimità costituzionale del

medesimo art. 3 della citata l. n. 742 del 1969, il quale esclude dalla

sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le controversie

in materia di previdenza e assistenza obbligatorie (art. 442 cod.

proc. civ., nel testo della l. 11 agosto 1973 n. 533); riteneva il

Pretore che la presunzione di urgenza, posta a fondamento dell'art. 3,

seconda parte, l. cit. non avesse ragion d'essere per le cause

relative non a prestazioni previdenziali chieste dal lavoratore

assistito, bensì a pretese degli istituti assicurativi nei confronti

dei datori di lavoro;

che nessuna delle parti private si costituiva;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva in

entrambe le cause chiedendo che le questioni fossero dichiarate non

fondate.

Considerato che, trattandosi di questioni analoghe, i giudici

possono essere riuniti;

che le due questioni sono manifestamente infondate;

che infatti non vi è contraddizione logica, contrariamente a

quanto dedotto dal giudice a quo, fra la trattazione più rapida,

disposta per le cause elettorali (riduzione dei termini, ecc.) e la

loro mancata comprensione nelle eccezioni di cui all'art. 3 l. cit.,

poiché non esorbita da una discrezionale valutazione il ritenere, come

ha fatto il legislatore, che l'esigenza di una maggiore celerità delle

cause elettorali rispetto alle controversie ordinarie non si spinga al

di là della speciale disciplina per esse stabilita, senza proiettarsi

anche sull'istituto della sospensione dei termini processuali nel

periodo feriale;

che, per quanto concerne la seconda questione, ossia quella

relativa alle controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, è

palese come debba essere disattesa la distinzione prospettata dal

giudice a quo, in quanto nessuna irrazionalità sussiste nella

disciplina intrinsecamente unitaria stabilita dall'art. 3 l. cit. per

tutte le dette cause: identica è invero la ratio sia per le

controversie promosse dai lavoratori assicurati sia per quelle iniziate

dagli enti previdenziali contro gli obbligati onde ottenere il

pagamento dei contributi, in quanto la sollecita definizione di queste

ultime è correlata alla necessità, in cui versano gli stessi enti, di

procurarsi i mezzi finanziari per poter adempiere alla loro funzione

istituzionale e così fornire le prestazioni dovute;

che, pertanto nessuna violazione, né dell'art. 3 né dell'art. 24

Cost., può ravvisarsi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 3 l. 7 ottobre 1969 n. 742 - i quali,

nello stabilire, rispettivamente, la sospensione dei termini

processuali nel periodo feriale e i casi di esclusione dalla

sospensione, non includono tra questi ultimi le controversie in materia

elettorale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dal

Tribunale di Rovigo con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 stessa legge - che prevede tra i casi di

esclusione della sospensione dei termini processuali nel periodo

feriale le controversie in materia di previdenza obbligatoria, anche se

trattisi di crediti degli istituti previdenziali verso i datori di

lavoro - sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. dal Pretore di

Cuneo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI

CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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