Art. 201 c.c.i.i. — Domanda di ammissione al passivo

Le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonche' le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati ((o dati in pegno)) a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere a norma del comma 2, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso puo' essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed e' formato ai sensi degli articoli 20, comma 1-bis, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal comma 1, e' trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200, insieme ai documenti di cui al comma 6. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso e' depositato presso la cancelleria del tribunale. Il ricorso contiene:

  • a)l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalita' del creditore ed il suo numero di codice fiscale ((...));
  • b)la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti e' aperta la liquidazione giudiziale e' terzo datore d'ipoteca ((o di pegno));
  • c)la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
  • d)l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonche' la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
  • e)l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni e' onere comunicare al curatore ((; ((e-bis). l'indicazione delle coordinate bancarie.)) Il ricorso e' inammissibile se e' omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), o c) del comma 3. Se e' omesso o assolutamente incerto il requisito di cui alla lettera d), il credito e' considerato chirografario. (( Si applica l'articolo 10, comma 3. )) Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto fatto valere. Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo puo' chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda. Il ricorso puo' essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2418, secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi di creditori. Il giudice ad istanza della parte puo' disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo. Il procedimento introdotto dalla domanda di cui al comma 1 e' soggetto alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Testo vigente dal 28 settembre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 settembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 2019 al 28 settembre 2024. 59 parole tolte, 14 parole aggiunte in 4 capoversi.

… partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati aggiunto: o dati in pegno a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere a norma …

a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalita' del creditore ed il suo numero di codice fiscaletolto: , nonche' le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalita', diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1aggiunto: ...;

… il debitore nei cui confronti e' aperta la liquidazione giudiziale e' terzo datore d'ipoteca aggiunto: o di pegno;

e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni e' onere comunicare al curatoretolto: .aggiunto: ; e-bis). l'indicazione delle coordinate bancarie. Il ricorso e' inammissibile se e' omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti … assolutamente incerto il requisito di cui alla lettera d), il credito e' considerato chirografario. tolto: Se e' omessa l'indicazione di cui al comma 3, lettera e), nonche' nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario si aggiunto: Si applica l'articolo 10, comma 3. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art201 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari