Corte costituzionale

Sentenza n. 40/1985

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/02/1985 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 51legge 2359/1865

citata

  • art. 51legge 2359/1865

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 51 commi

primo e secondo, legge 26 giugno 1865, n. 2359 e 1, legge 7 ottobre

1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale),

promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 1977 dal Tribunale di

Firenze nel procedimento civile vertente tra Venuti Guido e Consorzio

Vianini-Manfredi ed altro, iscritta al n. 1 del registro ordinanze 1978

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 1978.

Visti l'atto di costituzione di Venuti Guido nonché l'atto di

intenerito del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1984 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.1. - Con atti rispettivamente notificati il 2 e 4 ottobre 1975,

Venuti Guido convenne avanti il Tribunale di Firenze l'Azienda Autonoma

delle Ferrovie dello Stato e il Consorzio Vianini-Manfredi per sentirsi

a) condannare - in solido fra loro o quello dei convenuti che

risultasse obbligato - a corrispondergli la giusta indennità di

occupazione per il periodo corrente tra il 15 marzo 1971 e il 5 luglio

1973, relativamente ad un appezzamento di terreno di mq. 4.850 in

Comune di Reggello di proprietà dell'attore, b) condannare la A.A.F.S.

a corrispondergli la giusta indennità per gli espropri della stessa

area pronunciati con decreti nn. 864 e 865 del 5 luglio 1973 dal

Prefetto di Firenze in favore della A.A.F.S., notificati il 20 luglio

1973, rivalutando l'indennità di lire 620.940 determinata a norma

della legge 15 gennaio 1885, n. 2892. Il Consorzio Vianini-Manfredi

eccepì la improponibilità delle domande attrici per essere state

proposte nell'inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 51,

l. 25 giugno 1865, n. 2359 nonché il proprio difetto di

legittimazione a contraddire e chiese nel merito il rigetto delle

domande del Venuti; dal suo canto la A.A.F.S. eccepì

l'improponibilità per decadenza delle domande attrici e in via gradata

chiese che della indennità di occupazione (biennale e ultrabiennale)

fosse dichiarato debitore il Consorzio Vianini-Manfredi e che si

provvedesse come di giustizia sulla determinazione della misura.

Con sentenza non definitiva 21 aprile-20 ottobre 1977 l'adito

Tribunale dichiarò la legittimazione passiva della A.A.F.S. in ordine

alla domanda di revisione della indennità di espropriazione e la

legittimazione passiva del Consorzio Vianini-Manfredi in ordine alla

domanda di determinazione della indennità di occupazione sospendendo

il giudizio come da separata ordinanza ai sensi dell'art. 23, l.

87/1953.

1.2. - Con ordinanza pronunciata sotto la data del 22 aprile 1977

(notificata e comunicata il successivo 2 novembre 1977; pubblicata

sulla G.U. n. 74 del 15 marzo 1978 e iscritta al n. 1 R.O. 1978) ma

pervenuta alla Corte il 3 gennaio 1978, l'adito Tribunale giudicò non

manifestamente infondate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. a) la

questione di illegittimità dell'art. 51, l. 25 giugno 1865, n. 2359,

commi primo e secondo nella parte in cui dispone che il termine di

trenta giorni per l'opposizione alla stima decorra dalla notifica

effettuata ad esclusiva cura dell'espropriante, e b) la questione di

illegittimità dell'art. 1, l. 7 ottobre 1969, n. 742 in quanto non

dispone che la sospensione previstavi si applichi anche al termine di

cui all'art. 51, l. 2359/1865.

In merito alla questione sub a) osservò che sussiste disparità di

trattamento tra espropriante ed espropriato per ciò che il primo, al

fine di predisporre e proporre l'opposizione alla stima, ha a sua

disposizione non solo la durata del termine di trenta giorni decorrente

dalla notificazione all'espropriato del decreto, effettuata a sua cura,

ma anche il tempo intercorrente tra la ricezione del decreto del

Prefetto e la notifica del medesimo all'espropriato (durata della quale

non può ovviamente giovarsi quest'ultimo).

In merito alla questione sub b) osservò che il sospetto di

incostituzionalità dell'art. 51, l. 2359/1865 appariva tanto più

fondato se, per essere la notificazione effettuata nell'imminenza del

periodo feriale, si ipotizzava l'inapplicabilità al termine di trenta

giorni dell'art. 1, l. 742/1969. Sospetto di incostituzionalità della

or menzionata disposizione, motivato in riferimento all'art. 3 Cost.,

per ciò che la sospensione dei termini per ferie, ove l'impugnazione

fosse indirizzata ai TAR, sarebbe soggetta a sospensione, di cui

l'interessato non fruirebbe se l'impugnazione fosse diretta al giudice

ordinario per coinvolgere nel primo caso interessi legittimi e nel

secondo caso diritti soggettivi, e in riferimento all'art. 24 Cost. per

la brevità del termine (sospetto che sarebbe privato di base se al

termine fosse riconosciuta natura sostanziale in considerazione del

fatto che la indennità è determinata dallo stesso espropriante e non

da un collegio di periti).

2. - Avanti la Corte si è costituito, nell'interesse del Venuti,

l'avv. Carlo Lessona giusta delega in margine alle deduzioni depositate

il 4 aprile 1978, con la quale ha concluso in via principale

dichiararsi che la esatta interpretazione delle disposizioni impugnate

non comporta la prospettata decadenza e, pertanto, dichiarare

l'infondatezza delle questioni che vi si basano, e in via subordinata

pronunciare la incostituzionalità delle disposizioni stesse per

contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. in quanto e nei limiti di cui

alla ordinanza di rimessione.

Con memoria depositata il 30 aprile 1984, la difesa del Venuti ha

ampiamente illustrato i motivi fatti propri dal Tribunale di Firenze

nella ordinanza di rimessione e, in particolare, ha posto in rilievo

che, essendo la A.A.F.S. venuta a conoscenza dell'ammontare

dell'indennità il 26 maggio 1973 (data sotto la quale il Pretore di

Pontassieve aveva disposto il deposito della indennità presso la Cassa

Depositi e Prestiti) e avendo provveduto alla notificazione del decreto

di esproprio al Venuti soltanto il 20 luglio 1973, avrebbe

l'Amministrazione avuto a disposizione per opporsi ben 75 giorni

laddove il Venuti ebbe a sua disposizione soltanto 30 giorni a far

tempo dalla data della notificazione del decreto, effettuata a cura

dell'Amministrazione espropriante (di qui la irrazionale disparità di

trattamento tra espropriante ed espropriato). In punto poi alla sent.

15 luglio 1974, n. 130, ha osservato che la Corte aveva esaminato la

questione generale del diverso trattamento, ai fini della sospensione

feriale, dei termini processuali e sostanziali laddove nella presente

specie si tratta di esaminare in particolare la questione inerente allo

speciale termine di cui all'art. 51, l. 2359/1865, che la questione in

allora decisa ineriva ad una specie in cui si chiedeva dichiararsi

illegittima la sospensione dei termini processuali e non quella dei

termini di "diritto sostanziale" in attuale discussione e che il

Tribunale di Firenze ha posto in discussione lo speciale sistema delle

opposizioni previste dal ripetuto art. 51 sotto il particolare profilo

della conformità sua agli artt. 3 e 24 Cost..

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto

depositato il 4 aprile 1978, con il quale l'Avvocatura generale dello

Stato ha concluso per la infondatezza della proposta questione

d'illegittimità dell'art. 51, l. 2359/1865 in riferimento all'art. 3

perché si giustifica la disparità di trattamento tra l'ente

espropriante, che persegue la realizzazione di interessi pubblici, e

l'espropriato pur titolare di un diritto soggettivo e in riferimento

all'art. 24 perché il termine di trenta giorni, fissato dall'art. 51,

corrisponde a quello generalmente spettante per l'impugnazione degli

atti amministrativi, e si è richiamata alla sent. 130/1974 della

Corte e alle sentt. 2033 e 494/1976 della Corte di Cassazione che hanno

qualificato di natura sostanziale il termine de quo; per quel che

attiene alla questione d'illegittimità dell'art. 1, l. 742/1969 ha

sottolineato che, una volta riconosciuta la natura sostanziale del

termine in esame, è identica a quella decisa con la ripetuta sent.

130/1974.

3. - La trattazione dell'incidente, già svoltasi alla pubblica

udienza del 15 maggio 1984, è stata, a seguito del decesso del giudice

Maccarone, riportata sul ruolo e assegnata alla pubblica udienza del 12

dicembre 1984, nel corso della quale il giudice Andrioli ha svolto la

relazione e l'avv. dello Stato Corti si è rimesso agli scritti. Considerato in diritto :

4. - Poiché il solo espropriato Venuti ha spiegato opposizione

alla stima, alla quale ha per contro prestato acquiescenza l'A.A.F.S.,

le considerazioni svolte dal giudice a quo in riferimento all'art. 3

sulla condizione all'espropriato resa deteriore rispetto all'altra del

beneficiario dell'espropriazione da ciò che quest'ultimo può venire a

conoscenza della stima dalla notifica del decreto prefettizio nel tempo

anteriore alla sollecitazione, assunta dallo stesso beneficiario, della

notifica del decreto sono estranee al thema decidendum, per delibare il

quale non è quindi necessario impegnarsi a verificare la persuasività

dell'argomento ricavato dalla preminenza dell'espropriante sul soggetto

passivo della espropriazione su cui è basata la conclusione

d'infondatezza della questione d'incostituzionalità dell'art. 51,

commi primo e secondo, l. 25 giugno 1865, n. 2359, formulata

dall'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri.

Che poi l'art. 24 non si appalesi di per sé parametro più valido

dell'art. 3 Cost. riesce agevole desumere da ciò che la durata di

trenta giorni si annovera tra quelle con maggiore frequenza fissate

nelle leggi processuali.

5. - Si appalesa invece fondata la seconda questione cui ha dato

origine il giudice a quo con lamentare che la giurisprudenza e parte

della dottrina non ritengono applicabile al termine per la opposizione

alla stima l'art. 1, l. 7 ottobre 1969, n. 742, a tenor del quale "il

decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie

ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1 agosto al 15

settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del

periodo di sospensione". Posto che il termine di trenta giorni

previsto nell'art. 51 ha natura ad un tempo processuale e sostanziale

per ciò che la opposizione avanti il giudice competente è l'unico

rimedio posto a disposizione dell'espropriato per conseguire il giusto

indennizzo, nel quale l'art. 42 Cost. ravvisa l'indefettibile

bilanciamento della espropriazione della proprietà privata per

interesse generale, si attenterebbe al diritto di agire in giudizio per

la tutela delle proprie pretese con escludere dall'area di applicazione

dell'art. 1 l'opposizione dell'espropriato alla stima.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata la questione d'illegittimità

costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze con ordinanza 21

aprile 1977 (n. 1 R.O. 1978), dell'art. 51, commi primo e secondo, l.

25 giugno 1865, n. 2359 sull'espropriazione per pubblica utilità in

riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui il termine di

trenta giorni per l'opposizione dell'espropriato alla stima decorre

dalla notifica fatta ad esclusiva cura dell'espropriante,

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 l. 7

ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo

feriale) nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista

si applica anche al termine di cui all'art. 51, commi primo e secondo,

l. 25 giugno 1865, n. 2359.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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