Corte costituzionale

Sentenza n. 53/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/03/1982 · relatore Alberto Malagugini

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2,

comma primo, della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione di termini

processuali per il periodo feriale) promosso con ordinanza emessa l'8

settembre 1975 dal Giudice istruttore del Tribunale di Roma, nel

procedimento penale a carico di Vannarelli Mariano ed altri, iscritta

al n. 547 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1981 il Giudice

relatore Alberto Malagugini;

udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

In un procedimento per lesioni personali ed altri reati in corso di

istruzione presso il Tribunale di Roma, il difensore di uno degli

imputati, rinunciando espressamente alla sospensione dei termini

processuali nel periodo feriale, chiedeva l'immediato espletamento

dell'interrogatorio di tutti gli imputati nonché di perizie

medico-legali sulle parti lese.

Il Giudice istruttore, rilevato che era effettivamente opportuno

nella specie procedere senza indugio a tali adempimenti nell'interesse

di imputati e parti lese, osservava che peraltro a ciò si opponevano

le norme di cui agli artt. 1 e 2, primo comma, legge 7 ottobre 1969, n.

742, le quali - non prevedendo per l'imputato libero la facoltà di

rinuncia alla sospensione e, comunque, l'estensione degli effetti di

esse nei riguardi degli altri imputati - comportano a suo avviso una

sorta di paralisi processuale, ineliminabile per atto del giudice

tranne che nelle ipotesi di pericolo di prescrizione del reato (art. 2

cpv. legge 742/69) e di scadenza della durata massima della custodia

preventiva (art. 2 legge 152/75).

Ciò premesso il G. I., con ordinanza emessa l'8 settembre 1975,

sollevava questione di legittimità costituzionale delle norme

sopracitate. Concedendo solo all'imputato detenuto o al suo difensore

la facoltà di rinunciare alla sospensione dei termini processuali,

esse opererebbero una discriminazione rispetto all'imputato libero e

sarebbero perciò in contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost..

Inoltre essendo tale rinuncia, nei processi contro più imputati

(detenuti, ovvero detenuti e liberi, ovvero liberi), priva di efficacia

nei confronti delle altre parti, l'impossibilità di compiere

improrogabili attività istruttorie valide per tutti pregiudicherebbe

il diritto di difesa sancito dall'art. 24, secondo comma, Cost.; e ciò

"a prescindere dall'ingiustizia di far scontare al prevenuto - che pure

ha rinunciato alla sospensione - le ferie di altri con il ritardo della

definizione del processo e il relativo immancabile danno".

In punto di rilevanza il G. I. osservava infine che essa non poteva

"trovare ostacolo nella periodica delimitazione temporale

dell'efficacia della legge 1969, n. 742, e nel fatto che dal 16

settembre riprenderanno a decorrere i termini processuali, ché

altrimenti si arriverebbe all'assurdo di considerare la legge in esame,

che pure incide su diritti sanciti dalla Costituzione, una legge

insuscettibile di verificazione di legittimità costituzionale".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, veniva pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 28 gennaio 1976.

In contrario, l'Avvocatura dello Stato, intervenendo in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, osservava che

al giudizio di rilevanza è del tutto estranea la valutazione della

possibilità o probabilità che la risoluzione della questione di

legittimità costituzionale risulti indispensabile per la definizione

di altri giudizi; e che, per quanto concerne il giudizio a quo,

l'evidente impossibilità di definire la questione (sollevata l'8

settembre 1975) prima della scadenza del periodo feriale (16 settembre

1975) rendeva manifesta l'irrilevanza di essa. La decisione della

Corte, anche se di accoglimento, non potrà infatti mai permettere al

G. I. di accogliere l'istanza del difensore; ed anzi il solo risultato

concreto e certo dell'introduzione del giudizio di costituzionalità

non potrà che essere di ritardare il corso del procedimento

istruttorio, cioè proprio il contrario del fine perseguito dal

difensore.

Comunque, ad avviso dell'Avvocatura, la questione è infondata nel

merito. Il diverso trattamento fatto all'imputato detenuto (ed al suo

difensore) rispetto all'imputato libero in tema di facoltà di rinunzia

alla sospensione dei termini si giustifica col fatto che, se entrambi

hanno interesse a sentire affermata la propria innocenza, il primo ha

anche ed essenzialmente l'interesse a riacquistare, con la definizione

del processo, la libertà personale.

D'altra parte, il far prevalere l'esigenza di assicurare un periodo

di riposo ad avvocati e procuratori sull'interesse alla affermazione di

innocenza dell'imputato libero è una scelta di politica legislativa,

non sindacabile sotto il profilo della legittimità costituzionale.

La questione sollevata in merito all'inefficacia, nei processi con

più imputati, della rinuncia alla sospensione effettuata da uno solo

di essi nei confronti degli altri sarebbe poi - ad avviso della

Avvocatura - irrilevante nel giudizio a quo, risultando dalla stessa

ordinanza di rinvio che questo concerne solo imputati liberi, nessuno

dei quali ha, quindi, facoltà di rinunziare alla sospensione dei

termini processuali. Considerato in diritto :

1. - Il G. I. del Tribunale di Roma, in un procedimento in corso di

istruzione contro più imputati, tutti liberi, con ordinanza emessa l'8

settembre 1975, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1 e 2, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742,

ritenendone il contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24, secondo

comma, Cost..

Ciò perché le disposizioni di legge denunziate attribuiscono

all'imputato detenuto ed al suo difensore e non anche all'imputato

libero, alle altre parti ed ai loro difensori la facoltà di rinunziare

alla sospensione dei termini processuali e non prevedono l'effetto

estensivo della detta rinunzia effettuata da una delle parti alle altre

parti che detta rinunzia non hanno effettuato.

2. - In punto di rilevanza, il giudice a quo afferma che "la

definizione del procedimento dipende, allo stato, dalla risoluzione

delle prospettate questioni" e che il giudizio della Corte

Costituzionale "non può ovviamente trovare ostacolo nella periodica

delimitazione temporale dell'efficacia della legge 1969, n. 742 e nel

fatto che dal 16 settembre riprenderanno a decorrere i termini

processuali, ché altrimenti si arriverebbe all'assurdo di considerare

la legge in esame, che pure incide su diritti sanciti dalla

Costituzione, una legge insuscettibile di verificazione di legittimità

costituzionale".

A sua volta, l'Avvocatura generale dello Stato sul punto medesimo,

osserva che "nell'ordinanza di rinvio è stato omesso il giudizio di

rilevanza, essendo stata ritenuta necessaria la risoluzione della

questione di legittimità costituzionale per ragioni diverse dalla

definizione del giudizio a quo".

L'eccezione di inammissibilità in questo modo avanzata non può

essere accolta, per quanto concerne la questione proposta con

riferimento all'art. 3 Cost..

Se, infatti, è indiscutibile che il giudice a quo, nel momento in

cui sollevava la questione di legittimità costituzionale (8 settembre

1975), ben sapeva essere impossibile, non solo materialmente, ma anche

giuridicamente, che essa venisse decisa prima della scadenza del

termine finale di sospensione dei termini processuali (15 settembre

1975), non è meno vero che in quel momento egli era chiamato a fare

applicazione delle disposizioni di legge della cui legittimità

costituzionale dubitava. Ora dal sistema normativo risultante dall'art.

1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e dall'art. 23 della legge

n. 87 del 1953 si deduce che la pregiudizialità necessaria della

questione di costituzionalità rispetto alla decisione del giudizio a

quo va intesa considerando tale decisione come conclusiva di un

itinerario logico ciascuno dei cui passaggi necessari può dar luogo ad

un incidente di costituzionalità, ogni qualvolta il giudice dubita

della legittimità costituzionale delle disposizioni normative che, in

quel momento, è chiamato ad applicare per la prosecuzione e/o la

definizione del giudizio. La prospettata "irrilevanza di fatto e

sopravvenuta" della questione di legittimità costituzionale, anche se

conoscibile a priori, non implica, pertanto, che la questione medesima

non debba essere presa in esame (come già si desume dalla sentenza n.

109 del 1981 di questa Corte).

3. - La questione sollevata dal giudice a quo con riferimento

all'art. 3 Cost., se pure ammissibile, è, peraltro, chiaramente

infondata.

Dire che l'art. 2 della legge n. 742 del 1969 "opera una

discriminazione tra imputati detenuti, imputati liberi e le altre parti

private e i propri difensori, concedendo solo all'imputato detenuto e

al suo difensore la facoltà di rinunciare alla sospensione dei termini

processuali" è rendere affermazione priva di qualunque pregio, una

volta che non si spende una sola parola per giustificare quella

omogeneità delle situazioni poste a confronto che costituisce

presupposto necessario del giudizio di uguaglianza.

Ora, la comune qualità di "parti private" ovvero di "imputati" nel

processo penale non può cancellare il tratto distintivo costituito

dallo stato di libertà o di detenzione di alcuni dei soggetti

considerati, quasi che la privazione della libertà personale, nel

corso ed ai fini del procedimento penale, rappresenti un dato marginale

e trascurabile e non invece un fatto di tale rilievo che, quand'anche

ritenuto necessario, nei casi e modi previsti dalla legge, pone al

legislatore l'obbligo costituzionale di creare le condizioni perché

sia contenuto nei termini minimi indispensabili il sacrificio di questo

bene fondamentale della vita dell'uomo.

Ben diverse, dunque, sono le situazioni poste a confronto

dell'imputato detenuto e del suo difensore, da un lato, e dell'imputato

libero, delle altre parti private e dei loro difensori, dall'altro, e

questa corposa differenza ampiamente giustifica il diverso trattamento

usato dal legislatore, quando, all'art. 2, comma primo, della legge n.

742 del 1969, ha consentito solo ai primi e non anche ai secondi, di

rinunziare - con dichiarazione espressa - alla sospensione dei termini

processuali. La misura di sospensione dei termini processuali nel

periodo feriale, di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969,

adottata per garantire il doveroso periodo di riposo alle persone che

partecipano all'attività giudiziaria, non opera, nella materia penale,

che qui soltanto viene in considerazione, quando entra in gioco

l'interesse pubblico preminente all'accertamento ed alla repressione

dei reati, se la tutela di esso possa venire compromessa per il

consumarsi dei termini di prescrizione; mentre all'imputato detenuto ed

al suo difensore è consentito di rinunziare a detta sospensione al

fine di accelerare, per quanto possibile, i tempi di un procedimento

dai cui sviluppi - siano per lui positivi o negativi - dipende la

libertà dell'imputato stesso.

La disposizione di legge denunziata non incorre, dunque, nelle

censure mosse dal giudice a quo.

4. - Il G. I. di Roma dubita altresì che gli artt. 1 e 2, primo

comma, della legge n. 742 del 1969 contrastino con l'art. 24, secondo

comma, Cost., in quanto non prevedono che la rinuncia alla sospensione

dei termini effettuata soltanto da una delle parti in un processo

contro più imputati spieghi efficacia nei confronti delle altre, con

conseguente impossibilità di esplicare improcrastinabili attività

istruttorie valide per tutti.

Questa seconda questione - a prescindere dai problemi

interpretativi che essa implica - è peraltro inammissibile, mancandone

la rilevanza nel giudizio a quo, pendente contro imputati tutti liberi,

una volta riconosciuta la infondatezza della questione proposta al fine

di estendere anche agli imputati liberi ed alle altre parti private

nonché ai loro difensori la facoltà di rinunziare alla sospensione

dei termini processuali riconosciuta dalla legge soltanto all'imputato

detenuto ed al suo difensore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1 e 2, primo comma, della legge 7 ottobre 1969 n. 742

sollevata, con riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost. dal G. I.

presso il Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1 e 2, primo comma, della legge 7 ottobre 1969 n. 742,

sollevata con riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. dal medesimo

G. I. presso il Tribunale di Roma con la stessa ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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