Corte costituzionale

Sentenza n. 130/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/05/1974 · relatore Luigi Oggioni

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della

legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel

periodo feriale), promosso con ordinanza emessa il 10 gennaio 1972 dal

giudice conciliatore di La Spezia nel procedimento civile vertente tra

Sestili Ezio e Bordin Daniela, iscritta al n. 103 del registro

ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 122 del 10 maggio 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 1974 il Giudice relatore

Luigi Oggioni;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 10 gennaio 1972 nel procedimento civile tra

Sestili Ezio, attore, e Bordin Daniela, convenuta, il giudice

conciliatore di La Spezia, dato atto che nella specie, in difetto di

costituzione della convenuta, rimasta contumace, avrebbe dovuto

dichiarare la nullità della citazione, per non essere stati rispettati

i termini di costituzione assegnati per legge alla convenuta stessa,

ciò per effetto del calcolo del periodo di sospensione del decorso dei

termini processuali nel periodo feriale imposto dalla legge 7 ottobre

1969, n. 742, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1 e 3 della citata legge, per asserito contrasto con l'art.

3 della Costituzione.

Secondo l'ordinanza, l'art. 1, disponendo la sospensione di diritto

di detti termini dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno, ha

considerato i soli termini strettamente processuali e non anche quelli

riguardanti i diritti sostanziali, creando così una disparità di

trattamento, nonostante l'eguaglianza di situazioni considerate in

funzione della finalità della legge, che è quella di consentire un

periodo fisso di riposo incondizionato a favore dei professionisti

legali incaricati di condurre le procedure giudiziarie davanti alle

giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative. Inoltre, sempre a

proposito dell'art. 1, l'ordinanza rileva che la stessa ingiustificata

discriminazione deriva dalla legge tra termini processuali in senso

stretto e termini che, pur essendo legati al processo, non sono

formalmente inseriti nel medesimo, (come, ad esempio, secondo il

giudice a quo il termine di decadenza di 90 giorni dalla notifica del

precetto per eseguire il pignoramento che sarebbe da considerare

termine non processuale, diversamente dal termine di 90 giorni per

chiedere la vendita del bene pignorato).

Sempre secondo l'ordinanza, l'illegittimità colpirebbe anche

l'art. 3 della menzionata legge, secondo cui in materia civile, la

sospensione non si applica invece alle cause ed ai procedimenti

indicati nell'art. 92 dell'Ordinamento giudiziario r.d. 30 gennaio

1941, n. 12 (cause per alimenti, procedimenti cautelari di sfratto e di

opposizione all'esecuzione nonché quelle relative alla dichiarazione e

revoca dei fallimenti, o altre cause ritenute urgenti dal giudice per

evitare grave pregiudizio alle parti), e non si applica altresì alle

controversie individuali di lavoro in materia di previdenza e di

assistenza obbligatorie (artt. 429 e 459 c.p.c.).

L'illegittimità consisterebbe nella differenza di trattamento tra

dette situazioni in cui la sospensione dei termini è esclusa

assolutamente ed altre poi pur previste nell'art. 92 del citato

Ordinamento giudiziario in cui la sospensione dipende caso per caso dal

criterio valutativo e discretivo del giudice, senza possibilità per lo

stesso di applicare eguale criterio valutativo anche nei casi di

divieto assoluto della sospensione.

Secondo l'ordinanza, dal complesso della legge e delle sue singole

parti, verrebbe a derivare una disciplina differenziata, costituita ora

da generica sospensione assoluta di termini, ora da specifica

sospensione condizionata, che importerebbe irrazionale disparità di

trattamento in situazioni analoghe, richiedenti disciplina coordinata

ed unitaria.

L'ordinanza, notificata e pubblicata come per legge, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 10 maggio 1972.

Avanti alla Corte costituzionale si è costituito il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

dello Stato che ha depositato in termini le proprie deduzioni.

L'Avvocatura osserva che le norme impugnate riflettono la

sospensione dei termini nei confronti indistintamente di tutte le parti

in causa e che la limitazione della efficacia delle disposizioni ai

soli termini processuali apparterrebbe alla insindacabile

discrezionalità politica del legislatore. Anche le menzionate

eccezioni alla sospensione troverebbero fondamento non su mutevoli

criteri di natura soggettiva, ma sul contenuto oggettivo di taluni

procedimenti giudiziari che il legislatore, sempre sulla base di un non

sindacabile apprezzamento, avrebbe ritenuto non assoggettabili alla

speciale disciplina in esame.

Chiede pertanto dichiararsi infondata la questione come sopra

sollevata. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza di rinvio, il giudice conciliatore di La

Spezia, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 1

della legge 7 ottobre 1969, n. 742, sulla sospensione del decorso dei

termini processuali durante il periodo feriale 1 agosto-15 settembre.

Si assume in primo luogo che l'illegittimità, in relazione

all'art. 3 Cost. consisterebbe in ciò che la legge ha per oggetto i

soli termini processuali (già identificati negli artt. 152 cod. proc.

civ. e 180 cod. Proc. pen. come quelli diretti "al compimento degli

atti del processo") e non anche i termini di diritto sostanziale (vuoi,

per esempio, di prescrizione, vuoi di decadenza, come il termine per

esercitare l'azione di disconoscimento di paternità ex art. 244 cod.

civ.). In ciò dovrebbe ravvisarsi una irrazionale differenza di

trattamento di situazioni giuridiche da considerarsi, invece, omogenee

rispetto allo scopo per cui la sospensione stessa è dettata, cioè la

garanzia di un periodo globale di riposo a favore degli avvocati e

procuratori legali.

2. - La questione non è fondata.

È da rilevare che se, indubbiamente, lo scopo della citata legge

è quello ora indicato, è anche vero che il legislatore ha inteso

venire incontro alle apprezzabili esigenze di detti professionisti non

in modo totalitario e incondizionato, ma tenendo invece conto, come

risulta anche dai lavori preparatori, di non sacrificare a tali fini

anche quelle situazioni, che avrebbero più gravemente inciso nella

sfera dei diritti delle parti, cioè le situazioni collegate al decorso

dei termini di diritto sostanziale, le quali situazioni, appunto, per

tale maggiore incisività di conseguenze, sono state escluse dalla

disciplina in esame.

L'illegittimità lamentata, pertanto, non sussiste, trovando la

denunziata diversità di disciplina, adeguata giustificazione nella

obbiettiva diversità delle ipotesi regolate. Ciò, indipendentemente

dal problema interpretativo circa l'inclusione nell'una o nell'altra

categoria dei termini da considerare ai fini dell'applicazione della

disciplina in esame, il che è ovviamente di competenza del giudice

ordinario e non incide sulla razionalità della norma.

3. - Per analoghi motivi, è anche non fondato l'altro profilo di

illegittimità, prospettato in relazione alla presunta esclusione della

sospensione di quei termini, che, pur essendo "legati al processo", non

vi sarebbero formalmente inseriti. L'ordinanza fa in proposito

l'esempio del termine di novanta giorni dalla notifica del precetto per

eseguire il pignoramento che sarebbe non soggetto alla sospensione

perché non processuale, diversamente dal termine di novanta giorni per

chiedere la vendita del bene pignorato.

Anche in questi casi, pur se si volesse riconoscere attendibile una

categoria del genere suindicato, la individuazione dei termini da

considerare o meno soggetti alla disciplina in esame alla stregua dei

criteri distintivi così prospettati, costituirebbe, invece, in ogni

caso, questione di competenza del giudice del merito e, come tale, non

coinvolge problemi di legittimità costituzionale.

4. - È, infine, non fondata la censura per diversità irrazionale

di trattamento, riguardante l'art. 3 della stessa legge n. 742 del

1969, censura che l'ordinanza solleva per sostenere che anche nelle

ipotesi particolari ivi contemplate (diverse da quelle dell'art. 1 in

quanto vi domina il principio, opposto, della non applicabilità della

sospensione dei termini processuali) vi sarebbero motivi di

illegittimità.

La censura si sostanzia, al fine di far venire meno l'intero

sistema della legge, espresso nel suo duplice aspetto prospettato

secondo gli articoli 1 e 3, nella pretesa esclusione della facoltà del

giudice di fare eccezione alla regola della sospensione dei termini nei

casi indicati dall'art. 3 la cui trattazione nel periodo feriale è

tassativamente disposta dall'art. 92, primo comma, dell'Ordinamento

giudiziario (r.d. n. 12 del 1941), in contrapposizione alla ammissione

di tale facoltà che si riscontrerebbe, nel caso dei provvedimenti

genericamente urgenti previsti dal secondo comma del citato art. 92,

senza che tale diversità di trattamento trovi, secondo il giudice a

quo, adeguata giustificazione.

Invero, secondo il sistema apprestato dal legislatore attraverso

l'impugnato art. 3 della legge, la sospensione "non si applica" alla

totalità dei casi previsti dall'art. 92 dell'Ordinamento giudiziario e

dagli artt. 429 e 459 del codice di procedura civile. La disciplina

impugnata si traduce, cioè, nella operatività della esclusione della

sospensione in tutte le ipotesi come sopra previste, giusta il criterio

unitariamente ivi sancito, che dispone la trattazione nel periodo

feriale tanto delle cause indicate come urgenti in funzione del loro

oggetto, in base ad una ragionevole presunzione del legislatore (cioè

di quelle relative ad alimenti, a rapporti di lavoro, alle controversie

in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, ai procedimenti

cautelari, di sfratto, di opposizione all'esecuzione, di dichiarazione

e revoca di fallimenti), quanto di quelle solo genericamente previste

come urgenti, in relazione alla molteplice realtà dei rapporti, che

ovviamente esclude la previsione analiticamente completa di tutte le

possibili ipotesi. La sola differenza risiede nella circostanza che,

per queste ultime, occorre una espressa dichiarazione del giudice che

riconosce l'urgenza. La normativa in esame non pone, cioè,

l'obbligatorietà della trattazione delle cause del primo gruppo in

contrapposto ad una mera facoltà di trattazione di quelle del secondo

gruppo, ma prevede soltanto modalità diverse del generale obbligo di

trattazione, in funzione della diversa natura dell'urgenza delle cause,

presunta nel primo caso, da accertarsi dal giudice nel secondo.

Ciò esclude la sussistenza della lamentata differenziazione di

disciplina e dà comunque sufficiente ragione del sistema adottato,

escludendo così il lamentato contrasto con il principio di eguaglianza

che, come è costante giurisprudenza di questa Corte, in tanto può

sussistere in quanto a situazioni omogenee venga applicato, senza

ragionevole motivo, un trattamento differente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei

termini processuali nel periodo feriale), sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza 10 gennaio 1972 del

giudice conciliatore di La Spezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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