Corte costituzionale

Sentenza n. 268/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/06/1993 · relatore Cesare Mirabelli

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7

ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo

feriale), promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1992 dalla Corte

di cassazione sul ricorso proposto dal Fondo pensioni del personale

di ruolo della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)

contro Giorgio Albanese, iscritta al n. 791 del registro ordinanze

1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1,

prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione del Fondo pensioni del personale di

ruolo della S.I.A.E.;

Udito nell'udienza pubblica del 20 aprile 1993 il Giudice relatore

Cesare Mirabelli;

Udito l'avv. Marcello De Cesaris per il Fondo pensioni del

personale di ruolo della S.I.A.E.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 10 giugno 1992 la Corte di cassazione

ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7

ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo

feriale), nella parte in cui non consente la sospensione anche del

termine di tre mesi stabilito dall'art. 80, primo comma, della legge

27 luglio 1978, n. 392.

La questione è stata sollevata nel corso di un giudizio proposto

dal Fondo pensioni del personale di ruolo della Società italiana

degli autori ed editori (S.I.A.E.) contro Giorgio Albanese, giudizio

diretto ad ottenere l'annullamento della sentenza della Corte

d'appello di Roma che aveva respinto la domanda dell'ente di

risoluzione del contratto di locazione (per avere il conduttore

adibito l'immobile ad uso diverso da quello pattuito), perché era

già decorso il termine di tre mesi (previsto dall'art. 80, primo

comma, della legge n. 392 del 1978) da quando il locatore aveva avuto

conoscenza del mutamento di destinazione dell'immobile. La domanda di

risoluzione del contratto sarebbe stata tempestiva, se il termine in

questione fosse assoggettato alla sospensione nel periodo feriale.

Il giudice rimettente ricorda che la Corte costituzionale ha già

affermato (esaminando il termine di decadenza stabilito dall'art.

1137 del codice civile per l'impugnazione delle delibere

dell'assemblea dei condomini) che la sospensione dei termini nel

periodo feriale, disciplinata dall'art. 1 della legge n. 742 del

1969, si impone quando agire in giudizio nel termine previsto

costituisca, per il titolare, l'unico rimedio per far valere un suo

diritto (sentenza n. 49 del 1990).

Ad avviso del giudice rimettente questo principio deve trovare

applicazione anche al termine previsto per la risoluzione del

contratto di locazione (se il conduttore adibisca l'immobile ad un

uso diverso da quello pattuito), che può essere fatta valere solo

mediante la proposizione di una domanda giudiziale. La brevità del

termine per agire renderebbe particolarmente difficile, per chi

intenda esercitare tale diritto, munirsi nel periodo feriale della

necessaria difesa tecnica. Se la sospensione del decorso del termine

non fosse estesa anche a questo caso, sarebbe menomato il diritto

alla tutela giurisdizionale, garantito dall'art. 24 della

Costituzione.

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito il Fondo

pensioni del personale di ruolo della S.I.A.E., concludendo per la

fondatezza della questione. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla

Corte di cassazione, concerne la sospensione nel periodo feriale del

decorso del termine, previsto dall'art. 80 della legge 27 luglio

1978, n. 392, per il locatore che chiede la risoluzione del

contratto, quando il conduttore adibisca l'immobile ad un uso diverso

da quello pattuito. La brevità del termine di decadenza (tre mesi

dalla conoscenza del mutamento di destinazione dell'immobile)

renderebbe al locatore difficile, quando il termine sia in parte

compreso nel periodo feriale, agire in giudizio mediante la

necessaria difesa tecnica. Pertanto, ad avviso del giudice

rimettente, la disciplina della sospensione dei termini processuali

dettata dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non

comprendendo il termine in questione, sarebbe in contrasto con l'art.

24 della Costituzione.

2. - La disciplina generale della sospensione del decorso dei

termini nel periodo feriale, destinata ad assicurare l'effettiva

possibilità di esercizio del diritto di agire e difendersi in

giudizio, è stata già più volte esaminata da questa Corte. In

presenza di termini brevi, di duplice e coesistente natura

sostanziale e processuale, sono state accolte questioni di

legittimità costituzionale, sollevate nel contesto di una

giurisprudenza ferma nel ritenere non applicabile la sospensione,

prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, ai termini per la

proposizione della domanda giudiziale. Difatti questa Corte ha

affermato che lede il diritto di agire in giudizio, per la tutela

delle proprie ragioni, escludere la sospensione del decorso dei

termini nel periodo feriale, prevista in via generale, nei casi in

cui la possibilità di agire in giudizio costituisca, per il titolare

del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso in un

ristretto termine fissato dalla legge (sent. n. 380 del 1992; n. 49

del 1990; n. 255 del 1987; n. 40 del 1985).

L'illegittimità costituzionale è stata dunque dichiarata solo

quando il termine di decadenza, che presentava le caratteristiche

sopra descritte, non era stato considerato soggetto, quanto alla

sospensione feriale, alla disciplina dei termini processuali.

3. - L'enunciazione di questi principi ha concorso a determinare

una complessiva rimeditazione interpretativa da parte della

giurisprudenza ordinaria, che ha seguito anche le sollecitazioni di

parte della dottrina. Si è così pervenuti ad una ricostruzione

della portata normativa dell'art. 1 della legge n. 742 del 1969, tale

da superare l'esigenza di ulteriori pronunce di illegittimità

costituzionale, dirette ad inserire via via altre singole fattispecie

nel contesto della stessa disposizione. I più recenti orientamenti

della giurisprudenza ordinaria muovono in una prospettiva

interpretativa, in precedenza seguita dalla sola giurisprudenza

amministrativa, secondo la quale la locuzione "termini processuali",

ai fini della sospensione nel periodo feriale, comprende anche i

brevi termini di decadenza fissati per la proposizione dell'atto

introduttivo del giudizio.

Si deve pertanto constatare come sia divenuta dominante, anche

nella giurisprudenza relativa al processo civile, una lettura della

disposizione sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale che

offre una più ampia e comprensiva nozione di termine processuale,

tale da non limitarne la portata nell'ambito del compimento degli

atti successivi all'introduzione del processo, ma idonea invece a

comprendere il ristretto termine iniziale entro il quale il processo

deve essere introdotto, quando la proposizione della domanda

costituisca l'unico rimedio per la tutela del diritto che si assume

leso.

Questa nuova lettura della disposizione ha portato la Corte di

cassazione ad affermare che è soggetto alla sospensione nel periodo

feriale il termine di trenta giorni previsto dall'art. 2527 del

codice civile, a pena di decadenza e senza rimedio alternativo, per

l'impugnazione giudiziale della delibera di esclusione del socio

dalla cooperativa.

Si è, quindi, in presenza di una ricostruzione del sistema

normativo che adegua la lettura della disposizione denunciata al

principio costituzionale di garanzia del diritto di agire in

giudizio. Ne risulta una interpretazione del tutto appropriata anche

al termine di tre mesi previsto dall'art. 80 della legge n. 392 del

1978 per la domanda giudiziale che il locatore può proporre come

unico strumento per chiedere, evitando la decadenza, la risoluzione

del contratto, quando il conduttore abbia adibito l'immobile ad un

uso diverso da quello pattuito.

La corretta interpretazione della disposizione denunciata, nei

sensi sopra indicati, consente di ritenere non fondata la questione

di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel

periodo feriale), sollevata, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:268 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari