Corte costituzionale

Sentenza n. 278/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/07/1987 · relatore Renato Dell'Andro

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7

ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo

feriale) promossi con ordinanze emesse l'8 maggio e il 6 marzo 1984,

l'11 marzo e il 12 marzo 1985 e il 14 febbraio 1986 dalla Corte di

Cassazione (n. 9 ordinanze) iscritte ai nn. 1051, 1052 e 1053 del

registro ordinanze 1984, ai nn. 492, 493, 494, 517 e 598 del registro

ordinanze 1985, al n. 411 del registro ordinanze 1986 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ai nn. 42-bis e 293-bis

dell'anno 1985 e ai nn. 5, 8 e 44 della prima serie speciale

dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1987 il Giudice relatore

Renato Dell'Andro;

Udito l'Avvocato dello Stato Giacomo Mataloni per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con nove ordinanze emesse il 6 marzo 1984 (Reg. Ord.

1053/84), l'8 maggio 1984 (Reg. Ord. nn. 1051 e 1052/84), il 12 marzo

1985 (Reg. Ord. nn. 492, 493, 494, 517 e 598/85) ed il 14 febbraio

1986 (Reg. Ord. 411/86) la Corte di Cassazione ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nella

parte in cui non prevede la sospensione dei termini processuali nel

periodo feriale relativamente ai processi militari regolati dal

codice penale militare di pace e dalla legge 7 maggio 1981, n. 180.

La Suprema Corte premette che nei casi di specie gli appelli degli

imputati erano stati dichiarati inammissibili perché i motivi erano

stati depositati oltre il termine, mentre, qualora fosse stata

applicabile la sospensione dei termini nel periodo feriale di cui

alla legge n. 742 del 1969, i depositi sarebbero stati tempestivi.

Quanto al merito, il giudice a quo ricorda innanzitutto che la

sentenza di questa Corte n. 50 del 1976 dichiarò infondata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nella

parte in cui la sospensione dei termini processuali nel periodo

feriale è esclusa nei procedimenti penali militari, ritenendo che la

differenza tra il procedimento penale ordinario e quello militare

trovasse ragionevole giustificazione nelle peculiari caratteristiche

del secondo, tendente a garantire esigenze della collettività

attraverso la speciale composizione dei tribunali militari e la

sollecitudine delle relative procedure, caratterizzate da particolari

connotazioni quali l'esclusione del giudizio di appello e della

costituzione di parte civile.

Senonché è nel frattempo intervenuta la legge 7 maggio 1981, n.

180, la quale, nell'apportare modifiche all'ordinamento giudiziario

militare, non solo ha istituito la Corte d'appello militare

disponendo l'applicabilità delle norme del codice di procedura

penale al giudizio d'appello, ma ha anche soppresso il Tribunale

Supremo Militare prevedendo in sua sostituzione il ricorso in

Cassazione secondo le norme del codice di procedura penale. E poiché

anche in questi ricorsi la Cassazione mantiene il suo ruolo e la sua

qualifica di giudice ordinario, ne consegue che ai ricorsi stessi è

applicabile la sospensione dei termini processuali nel periodo

feriale ai sensi della legge n. 742 del 1969.

Pertanto, conclude la Corte di Cassazione, anche a prescindere dal

globale indirizzo attenuativo (rispetto ai principii generali

informativi della giurisdizione militare) introdotto dalla legge n.

180 del 1981, se si considera nel suo interno l'iter del procedimento

penale militare, sottoposto prima ad un organo di giurisdizione

speciale e poi ad un giudice ordinario, appare dubbia la

ragionevolezza di un diverso trattamento (rispetto all'imputato

sottoposto a giurisdizione ordinaria) che nella fase del merito non

consenta la sospensione dei termini feriali ed invece l'ammetta nella

fase di legittimità, senza una plausibile giustificazione di tale

disparità interna allo stesso processo.

Tutte le ordinanze sono state regolarmente comunicate, notificate

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo la pronuncia di una sentenza

interpretativa di rigetto.

Osserva preliminarmente l'Avvocatura che la legge 7 maggio 1981,

n. 180 dispone (art. 3/7) che il giudizio d'appello è regolato dalle

norme del codice di procedura penale, in modo che, ai fini del

termine per il deposito dei motivi, il riferimento implicito all'art.

201 cod. proc. pen. deve essere inteso come fatto al combinato

disposto di detto art. 201 e della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non

potendosi applicare l'esclusione prevista dall'art. 1 della medesima

legge 742 per le giurisdizioni speciali. Pertanto, i casi di specie,

poiché concernevano termini relativi a giudizi d'appello e poiché

in questi giudizi devono applicarsi tutte le norme processuali

ordinarie, ben potevano essere risolti applicando la legge n. 742 del

1969. Posto infatti che l'art. 511 cod. proc. pen. trovava certamente

applicazione nel giudizio innanzi alla Corte militare d'appello, esso

era da applicare integrato con le norme della legge n. 742,

dovendosi, in virtù del citato art. 3/7 della legge 180 del 1981,

non ritenere operante nel giudizio di secondo grado l'esclusione di

cui all'art. 1 della stessa legge n. 742. D'altra parte è dubitabile

che l'art. 2 della legge n. 742, con la generica espressione "in

materia penale", non abbia inteso ricomprendere i giudizi che si

svolgono dinanzi ai Tribunali militari.

Ma in via ancor più generale, prosegue l'Avvocatura,

l'orientamento del legislatore, inteso ad accostare quanto più

possibile il rito militare a quello ordinario, induce a ritenere che

nell'espressione "giurisdizioni ordinarie" di cui all'art. 1 della

legge n. 742 possa al giorno d'oggi essere ricompresa, ai fini di cui

trattasi, anche la giurisdizione militare di pace, applicandosi nel

secondo grado e in quello di legittimità le norme ordinarie

processuali (legge n. 180 del 1981, artt. 3/7 e 6) e dovendosi in via

generale applicare tali norme anche nel giudizio di primo grado ove

non espressamente derogate (art. 261 cod. pen. mil. pace). Considerato in diritto

1. - In ordine all'applicabilità dell'art. 1 della legge n. 742

del 1969 alla giurisdizione militare, le ordinanze di rimessione e

l'Avvocatura generale dello Stato concordano su una premessa e,

sostanzialmente, nelle conclusioni. La premessa attiene alla

determinazione di due distinte fasi, dall'avvento della Costituzione

al 1981 e dal 1981 in poi. In relazione alla prima, mentre

l'Avvocatura implicitamente suppone la non applicabilità del

precitato art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, alla

giurisdizione penale militare in tempo di pace, le ordinanze di

rimessione, richiamando la sentenza di questa Corte n. 50 del 1976,

esplicitamente ammettono l'estraneità della sospensione dei termini

processuali nel periodo feriale ai giudizi penali militari. In

relazione alla seconda fase, invece, sia la Corte di Cassazione sia

l'Avvocatura sono sostanzialmente favorevoli all'applicabilità della

sospensione feriale dei termini processuali alla giurisdizione

militare, anche se l'Avvocatura è dell'avviso che vi si debba

pervenire attraverso un procedimento esclusivamente interpretativo

mentre le ordinanze di rimessione ritengono che sia necessaria la

parziale dichiarazione d'incostituzionalità della norma impugnata.

La premessa alla quale ora si è accennato (la netta distinzione

tra il regime vigente fino alla legge di modifica dell'ordinamento

giudiziario militare di pace del 7 maggio 1981, n. 180 ed il regime

da ritenere vigente dopo la stessa legge) e, in conseguenza, le

predette conclusioni vanno accolte: la strada da perseguire per

giungere a queste ultime non può tuttavia esser quella

esclusivamente interpretativa, come proposto dall'Avvocatura ma, in

accoglimento delle richieste delle ordinanze di rimessione, la

parziale dichiarazione d'incostituzionalità della norma impugnata.

2. - Poiché l'art. 1 della legge n. 742 del 1969, letteralmente,

prescrive la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

nei giudizi promossi innanzi alle giurisdizioni "ordinarie" ed

"amministrative", si deve qui accennare a due questioni, solo nella

consapevolezza delle quali è dato intraprendere l'esame delle

richieste contenute nelle ordinanze di rimessione.

La prima: la distinzione tra giurisdizioni "ordinarie" e

"speciali" non trova fondamento in esplicite determinazioni di

diritto positivo; essa è delineata dalla dottrina e dalla

giurisprudenza sulla base di note certamente desunte dal diritto

positivo ma "scelte" dall'interprete in funzione di orientamenti non

positivamente rigorosi né controllabili attraverso espresse

dichiarazioni della Costituzione o del legislatore ordinario. E non

è consentito servirsi di schemi dommatici predeterminati per

interpretare positive disposizioni di legge (quale la norma

impugnata): l'inversione metodologica sarebbe fin troppo evidente.

Qual è, infatti, la nozione di "giurisdizione ordinaria" e,

correlativamente, quella di "giurisdizione speciale" alla quale ha

fatto riferimento il legislatore del 1969 allorché ha disposto la

sospensione dei termini processuali relativi alle giurisdizioni

ordinarie ed amministrative?

La seconda questione attiene alla storia della nozione di

"giurisdizione speciale", prima e dopo la Costituzione. È stato già

sottolineato da questa Corte, con la sentenza n. 76 del 1961, che il

criterio discretivo tra "giurisdizione ordinaria" (in particolare

"sezioni specializzate" della giurisdizione ordinaria) e

"giurisdizioni speciali", già in passato d'ardua determinazione, è

divenuto, in seguito all'entrata in vigore della Costituzione

repubblicana, "ancora più incerto", avendo questa esteso alle

giurisdizioni speciali preesistenti alcuni dei caratteri che si

consideravano proprii di quella ordinaria. Prima dell'avvento della

Costituzione, infatti, mancando indicazioni precise in ordine agli

elementi essenziali del concetto generale di "giurisdizione"

(elementi senza dei quali, ovviamente, non si configurano

"giurisdizioni speciali") gli organi "giudicanti" sprovvisti dei

requisiti, che, di volta in volta, dottrina e giurisprudenza

assegnavano alla "giurisdizione ordinaria", venivano compresi nella

"giurisdizione speciale". La Costituzione repubblicana (che non

poteva guardare con favore alle "giurisdizioni speciali", appunto

perché spesso carenti dei requisiti che dottrina e giurisprudenza

precedenti erroneamente ritenevano essenziali alla "giurisdizione

ordinaria" ma che, invece, costituivano elementi caratterizzanti lo

stesso generale concetto "costituzionale" di giurisdizione)

nell'estendere (anche) alle giurisdizioni speciali qualificazioni che

prima venivano considerate proprie della sola "giurisdizione

ordinaria", ha aggravato l'incertezza della distinzione tra

"giurisdizione ordinaria" e "giurisdizioni speciali". Sicché, già

nel 1969 era davvero arduo determinare se e fino a che punto taluni

organi, già in precedenza definiti di giurisdizione "speciale",

potessero considerarsi conformi a Costituzione ed insieme, ancora, di

giurisdizione "speciale". Man mano che alcuni organi di giurisdizione

speciale si conformavano alla Costituzione venivano a perdere almeno

alcuni dei caratteri che avevano determinato la loro inclusione tra

gli organi di giurisdizione speciale.

In relazione alla giurisdizione militare si è, poi, verificato un

particolare fenomeno: mentre per il periodo successivo all'entrata in

vigore della Costituzione ed anteriore al 1981 pochi sono stati i

dubbi sollevati contro la sua classificazione tra le "giurisdizioni

speciali", con l'emanazione della legge di modifica dell'ordinamento

giudiziario militare del 7 maggio 1981, n. 180, eliminate molte delle

"anomalie" che erano state causa principale della sua riconduzione al

novero delle "giurisdizioni speciali", non soltanto sono stati

sollevati molti ed approfonditi dubbi sulla "specialità" della

giurisdizione penale militare di pace ma, prendendosi spunto da

quest'ultima, come modificata dalla precitata legge del 1981, ci si

è domandato, riflettendo sulla "generale" distinzione tra

giurisdizione ordinaria e speciale, se e fino a che punto tale

distinzione abbia, oggi, effettiva rilevanza.

3. - Le riserve metodologiche ora manifestate già, per sé

stesse, sconsiglierebbero di valersi delle nozioni di "giurisdizione

ordinaria" e di "giurisdizione speciale", allo scopo di risolvere

interpretativamente (come suggerito dall'Avvocatura generale) la

questione dell'estensione anche ai giudizi penali militari della

sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Tuttavia, pur ribadendo ancora una volta le precitate riserve,

poiché l'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, sospende i

predetti termini in relazione alle "giurisdizioni ordinarie" (oltre

che a quelle amministrative) ove si riuscisse a dimostrare, in

maniera sicura, anche attraverso un'interpretazione evolutiva, la

riconducibilità dei giudizi militari in tempo di pace allo "schema"

della "giurisdizione ordinaria", la risoluzione in via interpretativa

della questione sollevata dalle ordinanze di rimessione si renderebbe

possibile.

Senonché, un'attenta considerazione delle nozioni di

giurisdizione "ordinaria" e "speciale" esclude che i giudizi penali

militari in tempo di pace possano essere ricondotti, neppure con

un'approssimazione vicino alla certezza, alla nozione di

giurisdizione "ordinaria".

Per quanto non poche incertezze regnino in materia, si può

ritenere che due siano i requisiti caratterizzanti la "giurisdizione

ordinaria': la riconduzione del giudice alla "magistratura ordinaria"

(aspetto subiettivo) e l'inquadramento del giudizio in quello

predisposto per il "giudice ordinario" (aspetto obiettivo). Una parte

della dottrina e della giurisprudenza è, peraltro, dell'avviso che

il solo predetto primo requisito sia sufficiente a considerare un

giudice come "ordinario".

Ma, appunto, a causa del primo requisito, non è dato ricondurre

la giurisdizione militare in tempo di pace alla giurisdizione

"ordinaria", neppure dopo l'emanazione della legge 7 maggio 1981, n.

180. È, intanto, prevista in quest'ultima legge, di modifica

dell'ordinamento giudiziario militare di pace (e, pertanto, questo

ordinamento è disciplinato da autonomo sistema legislativo, anche

se, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lo stato giuridico, le

garanzie d'indipendenza e l'avanzamento dei magistrati militari sono

regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari "in

quanto applicabili") un'autonoma organizzazione per i magistrati

militari. Il fatto stesso che sia stato legislativamente previsto un

apposito organo di autogoverno della magistratura militare (art. 15,

primo comma, della legge n. 180 del 1981); che, in virtù dell'art. 7

della stessa legge, sia stato disposto che i poteri di sorveglianza

sui magistrati militari, con funzioni giudicanti, siano esercitati

dal presidente della corte militare d'appello; che siano stati

istituiti autonomi uffici del pubblico ministero presso la Corte di

Cassazione, la corte militare d'appello e sezioni distaccate di

quest'ultima) nonché presso i tribunali militari (art. 5 della

precitata legge); che il procuratore generale militare presso la

Corte di Cassazione eserciti la sorveglianza su tutti i magistrati

militari del pubblico ministero ecc.; dimostra la piena autonomia

dell'organizzazione dei magistrati militari. Certo, l'ordinamento

giudiziario di questi ultimi è, dalla legge n. 180 del 1981,

determinato sulla falsariga dell'ordinamento dei magistrati ordinari

ma nessun dubbio può cadere sulla diversità ed autonomia dei primi

dai magistrati ordinari e dal consiglio superiore proprio degli

stessi magistrati.

E che, dal punto di vista degli organi giudicanti (aspetto

subiettivo) non sia possibile ricondurre i giudici militari alla

"giurisdizione ordinaria" è ulteriormente dimostrato dal fatto che

anche chi maggiormente avvicina la giurisdizione militare a quella

ordinaria, tuttavia aggiunge che non si possa, adottando i

tradizionali criteri, affermare la natura di giurisdizione ordinaria

tout court della giustizia militare e propone, adottando la

distinzione tra "natura dell'organo" e "caratteri della funzione" di

considerare la giurisdizione militare in tempo di pace compimento di

attività giurisdizionale ordinaria esercitata, per la maggior parte,

da organi speciali.

Senonché, anche l'esame dell'aspetto oggettivo del problema

conferma le conclusioni raggiunte in ordine all'aspetto subiettivo.

Anche a prescindere dall'esistenza d'un autonomo diritto penale

militare sostanziale, lo schema del procedimento penale militare in

tempo di pace rimane diverso rispetto a quello ordinario. La legge n.

180 del 1981 ha, è vero, eliminato la disparità relativa alla

mancanza del procedimento d'appello. Ma, da un canto, la corte

militare d'appello, oltre a mancare della sezione istruttoria, è

unica, con sede a Roma (con due sezioni distaccate a Verona e Napoli)

e dall'altro canto, se è vero che, ai sensi dell'art. 3, settimo

comma, della legge ora citata, "il giudizio d'appello è regolato

dalle norme del codice di procedura penale", è altresì vero che,

essendo dall'art. 519 c.p.p. richiamate le norme relative al giudizio

di primo grado, rimane almeno dubbio che tale rinvio valga per le

sole norme del codice di procedura comune e non anche per le norme

"speciali" che caratterizzano il giudizio di primo grado davanti agli

organi militari: la giurisprudenza, fra l'altro, sembra a favore

della seconda soluzione.

Ed in tema di procedimento militare di primo grado numerose norme

(ad esempio in tema di libertà personale, di scelta del rito, di

chiusura dell'istruzione formale ecc.) non risultano abrogate dalla

legge di riforma dell'ordinamento giudiziario militare. Il principio

di "complementarità" ex art. 261 c.p.m.p. ("Salvo che la legge

disponga diversamente, le disposizioni del codice di procedura penale

si osservano anche per i procedimenti davanti ai tribunali militari")

deve ritenersi tuttora vigente per i procedimenti militari di primo

grado. Or è ben vero che sono fondate più sulla natura del reato e

del reo "militare" (rispetto al reato ed al reo "comune") che non

sulla natura della procedura "militare", in rapporto alla procedura

"comune", ad esempio la diversità dei parametri di riferimento per

l'obbligatorietà o la facoltatività del mandato od ordine di

cattura (artt. 331 e 314 c.p.m.p. in rapporto agli artt. 253 e 254

c.p.p.): ma tutto ciò non fa che dimostrare come la diversità del

codice sostanziale non può non riverberarsi sulla "specialità" del

procedimento militare rispetto al procedimento svolgentensi dinanzi

alla magistratura ordinaria.

Né l'avere la legge n. 180 del 1981, all'art. 6, colmato la

lacuna, per i giudizi militari, derivante dalla mancanza del giudizio

di legittimità ("Contro i provvedimenti dei giudici militari è

ammesso ricorso per cassazione, secondo le norme del codice di

procedura penale") vale a qualificare come "ordinaria" la

giurisdizione militare. A parte il rilievo per il quale la Corte di

Cassazione giudica sui provvedimenti dei giudici militari con

l'intervento del pubblico ministero militare e non del pubblico

ministero "ordinario", vale ricordare che l'art. 6, ora riportato,

della legge n. 180 del 1981

è attuativo dell'art. 111 Cost.: conseguentemente, o non esistono

più "giudici speciali" (ma lo stesso art. 111 Cost. letteralmente

recita "Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà

personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o

speciali, è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di

legge) oppure l'avere la Costituzione posto la Corte di Cassazione al

vertice decisionale anche delle giurisdizioni speciali non muta il

carattere, appunto "speciale", di queste ultime.

Vero è che esistono principii e valori, costituzionalmente

vincolanti, che attengono a tutte le giurisdizioni: ad esempio, il

principio dell'indipendenza dei giudici vale per tutte le

giurisdizioni, ordinarie e speciali (per queste ultime cfr. l'art.

108, secondo comma, Cost.). Se la giurisdizione speciale venisse

ritenuta tale per carente attuazione di alcuni di tali principii e

valori, si verserebbe certamente in errore, dopo l'entrata in vigore

della Costituzione. Tali principii non attengono alla giurisdizione

ordinaria ma al concetto stesso "generale" di giurisdizione: sicché,

organi o procedimenti disciplinati in violazione dei predetti

principii non possono qualificarsi né "ordinari" né "speciali" in

quanto, ancor prima, non costituiscono organi o procedimenti

"giurisdizionali". Conseguentemente, prevedere il superamento delle

lacune (eventualmente esistenti prima dell'entrata in vigore della

Costituzione) relative alla violazione dei principii in discussione,

non equivale a rendere "ordinaria" una magistratura "speciale" bensì

a rendere "costituzionale" la medesima. Non v'è dubbio, peraltro,

che, quando si ritenga che prima della Costituzione si sia fatto

ricorso alla formula giurisdizione "speciale" solo nelle ipotesi di

violazione dei predetti principii e valori, si dovrebbero

coerentemente ritenere illegittime, appunto con l'entrata in vigore

della Costituzione, tutte le magistrature "speciali".

Comunque, la legge n. 180 del 1981, nel provvedere alla piena

attuazione, anche per gli organi giudiziari militari, di norme e

principii costituzionali non ha, per ciò solo, reso "ordinaria" la

giurisdizione "speciale" dei giudici militari. Resta, pertanto,

ancora da precisare se e fino a che punto le singole "giurisdizioni

speciali", già esistenti prima dell'entrata in vigore della

Costituzione, esistano e possano continuare a qualificarsi tali e,

conseguentemente, ove le si ammetta, quale nuova dimensione la

formula "giurisdizione speciale" abbia acquistato dopo la

Costituzione.

In carenza di adeguati studi in proposito e di valide proposte

giurisprudenziali (pur auspicandosi nuove letture contenutistiche del

testo costituzionale in materia) non si può, allo stato, concludere

nel senso della riconduzione della giurisdizione militare in tempo di

pace alla "giurisdizione ordinaria".

Da ciò discende che non è consentito risolvere il quesito posto

dalle ordinanze di rimessione interpretativamente, attraverso il

ricorso alla formula "giurisdizione ordinaria'; l'evoluzione, a

seguito della legge n. 180 del 1981, dei giudizi penali militari in

tempo di pace non è tale da far qualificare la "giustizia" militare

come giurisdizione "ordinaria" tout court. La legge n. 742 del 1969,

limita la sospensione feriale dei termini alle giurisdizioni

ordinarie ed amministrative: ed ancor oggi, benché sia intervenuta

la legge n. 180 del 1981, non è dato ritenere, attraverso

un'interpretazione evolutiva, inclusi i giudizi militari nella

"giurisdizione ordinaria".

4. - E neppure è dato far riferimento ad un "diritto vivente"

che, applicando, in concreto, la sospensione feriale dei termini

processuali anche ai giudizi proposti dinanzi alla magistratura

militare, consenta di risolvere interpretativamente il quesito

sollevato dalle ordinanze di rimessione.

Un "diritto vivente", nel senso ora precisato, non esiste. Anzi,

prima della riforma dell'ordinamento giudiziario militare del 1981,

ben pochi dubbi sussistevano sull'inapplicabilità al processo penale

militare della sospensione feriale dei termini processuali di cui

all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

La sentenza di questa Corte n. 50 del 1976, invero, non fonda la

suddetta inapplicabilità soltanto sulle "particolarità" del

processo penale militare, quali, ad esempio, la speciale composizione

dei tribunali militari o la particolare "sollecitudine" delle

procedure evidenziate, ad esempio, dall'esclusione della possibilità

di costituzione di parte civile e dalla mancanza, prima del 1981, del

giudizio d'appello. Se così fosse, non potrebbe esser taciuto che,

come è stato rilevato in dottrina, è davvero da dubitare che una

palese violazione di principii costituzionalmente vincolanti possa

servire a giustificare la costituzionalità d'una disciplina, quale

quella della sospensione feriale dei termini processuali, che tratta

del tutto diversamente situazioni indubbiamente omogenee. La sentenza

di questa Corte n. 50 del 1976 fonda la "razionalità"

dell'inapplicabilità ai giudizi militari della sospensione feriale

dei termini processuali su ben altre basi; e cioè sull'oggetto

garantito dalla legge processuale penale militare: l'ordine giuridico

militare, "uno dei dati salienti della funzionalità delle Forze

armate, strumento d'attuazione del principio proclamato con forza

tutta particolare dall'art. 52 Cost. ..." "E la portata di tale

principio non si limita alla conservazione dell'organismo militare

come tale, bensì si estende alla garanzia dell'intera comunità

statuale dalle offese che, comunque, possano esserle arrecate". Ed

appare "non irrazionale", alla sentenza in discussione, subordinare

lo scopo del riposo feriale al ben più importante oggetto tutelato

dal processo penale militare. Se mai, alcune "peculiarità" di

quest'ultimo vengono, dalla più volte citata sentenza,

esemplificativamente indicate quali prove della "superiorità",

rispetto allo scopo della tutela del riposo feriale, dell'oggetto

garantito dall'intero processo penale militare.

Sulla base di queste considerazioni, soltanto se lo ius

superveniens (la legge di modifica dell'ordinamento giudiziario

militare del 1981) eliminando le "particolarità" del processo penale

militare indicate dalla predetta sentenza avesse anche mutato

l'oggetto dello stesso processo (ciò dovrebbe essere eventualmente

evidenziato da altri indici) e si potesse ritenere tale "nuovo"

oggetto bene equivalente od "inferiore" al bene del riposo feriale,

sarebbe dato rinvenire una razionalità (od una non manifesta

irrazionalità) nell'inapplicazione ai giudizi militari della

sospensione feriale dei termini processuali.

Non in quanto abolitiva di molte "peculiarità" del processo

penale militare la legge n. 180 del 1981 può, dunque, ritenersi, ex

se, modificativa della situazione preesistente relativa al riposo

feriale nei giudizi penali militari.

Ed infatti, dopo l'entrata in vigore della legge da ultimo citata,

non solo non si riscontra il costituirsi, per il tema che ci occupa,

d'un uniforme "diritto vivente" ma si manifestano, in materia, le

più gravi incertezze giurisprudenziali e dottrinali. Da una parte la

Corte di Cassazione ha, ancora nel 1984, statuito che non sono

sospendibili i termini previsti dall'art. 201 c.p.p., neppure per il

ricorso per cassazione ed ha, nello stesso giorno ed anno (Cass.;

sezione prima, 10 gennaio 1984) ribadito che, anche dopo l'emanazione

della legge n. 180 del 1981, sono rimaste inalterate le particolari

connotazioni della giurisdizione militare che non consentono la

sospensione dei termini processuali in periodo feriale; dall'altra

parte le ordinanze di rinvio, tutte emesse dalla stessa Corte di

Cassazione, nel 1984, nel 1985 e nel 1986, sollevano questione di

costituzionalità dell'art. 1 della legge n. 742 del 1969 assumendo,

che, proprio a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 180 del

1981, essendo mutate alcune rilevanti caratteristiche del processo

militare di pace, i termini processuali dovrebbero essere sospesi, in

periodo feriale, anche per il medesimo. E, in netto contrasto con le

ordinanze di rinvio, due sentenze della stessa Corte di Cassazione

del 1986, dopo aver sottolineato che il "rinvio", di cui all'art. 3

della legge 7 maggio 1981 n. 180, al codice di procedura penale, fa

sì che l'art. 1 della legge n. 742 del 1969, integrando il predetto

codice, sia da considerarsi recepito dall'ordinamento militare di

pace, concludono nel senso che, dovendo provvedersi all'applicazione

"diretta" (e "non analogica") della sospensione dei termini

processuali anche ai giudizi militari in tempo di pace, sia del tutto

inutile "un ulteriore intervento della Corte Costituzionale".

In considerazione di quanto ora rilevato non può, certo,

ritenersi costituito in materia un uniforme "diritto vivente", anche

se le due ultime sentenze citate sono, sia pur di poco, posteriori

all'ultima (14 febbraio 1986) ordinanza di rimessione.

5. - In tanta incertezza giurisprudenziale e dottrinale non resta

che valutare (prescindendo, per un momento, dalle classificazioni

"generali" nelle quali possono essere inquadrati i vari momenti del

processo penale militare in tempo di pace) se l'inapplicabilità a

quest'ultimo della sospensione feriale dei termini processuali

(inapplicabilità risultante dalla "lettera" dell'art. 1 della legge

n. 742 del 1969) violi l'art. 3 Cost., primo comma, nei procedimenti

svolgentisi innanzi ai giudici militari rispetto ai giudizi intentati

innanzi alla magistratura ordinaria.

Va, anzitutto, rilevato che, se è vero che la "specialità" del

diritto penale militare sostanziale finisce spesso con il riflettersi

su almeno alcune delle norme regolanti il processo penale militare,

è anche vero che detta "specialità" non può legittimare ogni e

qualsiasi violazione della par condicio delle parti, rispettivamente

nel processo penale militare ed in quello ordinario. E tanto meno la

"supposta" specialità della giurisdizione militare può legittimare

ingiustificate violazioni della stessa par condicio.

È senza dubbio vero che il "riposo feriale" costituisce un bene

che non può esser tutelato in modo incondizionato. Tutti i beni

giuridicamente garantiti devono "cedere" nei confronti di altri che

assumono posizione "prioritaria" nella gerarchia dei beni tutelati:

ed esiste una gerarchia tra i valori costituzionalmente garantiti,

allo stesso modo come esiste una gerarchia tra i beni garantiti in

via ordinaria. Ma, allorché il legislatore garantisce il "riposo

feriale" estendendolo, in via generale (art. 1, primo comma, della

legge n. 742 del 1969) a tutte le giurisdizioni ordinarie ed

amministrative (queste ultime anche se ritenute "speciali") perché

non si violi l'art. 3, primo comma, Cost. sono le eccezioni a tale

principio (cfr. artt. 2 e 3 della stessa legge) che vanno

"razionalmente" giustificate; e non può l'eventuale legittimità

delle singole, previste eccezioni valere a giustificarne altre,

specie se vaste quanto quella relativa al processo penale militare.

È, dunque, per questa "eccezione", relativa a quest'ultimo processo,

che va ricercata una "particolare" giustificazione, non potendosi

ritenere legittimata la medesima dal rilievo che il principio del

"riposo feriale" non è incondizionalmente garantito ma subisce,

nella disciplina legislativa, alcune, che si suppongono giustificate,

eccezioni, del tutto diverse da quella per la quale va, invece,

singolarmente ritrovata la razionale giustificazione.

Vero è che l'inestensibilità della sospensione feriale dei

termini processuali al processo penale militare in tempo di pace non

trova razionale giustificazione.

Può anche lasciarsi da parte, almeno per un momento, il quesito

intorno al regime della predetta sospensione, relativa sempre ai

processi penali militari, per il periodo anteriore alla legge 7

maggio 1981, n. 180. Dopo questa

data, tuttavia, dubbi non possono esistere sull'irrazionalità

dell'inestensibilità della predetta sospensione ai processi penali

militari.

Per dimostrare ciò vale ricordare che la giurisdizione militare

è nata da una particolare ideologia: la concezione

"istituzionalistica" dell'ordinamento militare. La "giustizia dei

capi" era fondata sulla diversità ed autonomia dell'ordinamento

militare rispetto all'ordinamento statuale. Non poteva il "capo

militare" ricorrere alla giurisdizione dello Stato: questa da una

parte avrebbe avuto il significato di un'indebita interferenza in un

"ordine" del tutto diverso (con conseguente discredito dei "capi

militari", specie nell'ipotesi di divergenze "interpretative" tra

questi ultimi ed i giudici dello Stato) e dall'altra parte non

sarebbe mai riuscita a cogliere l'esatto significato delle violazioni

dell'"ordine militare", significato che, per la concezione

"istituzionalistica" dell'ordinamento militare, è dato "comprendere"

solo a chi vive nel sistema socio-giuridico dello stesso "ordine".

La Costituzione repubblicana supera radicalmente la logica

istituzionalistica dell'ordinamento militare e, ricondotto anche

quest'ultimo nell'ambito del generale ordinamento statale,

particolarmente rispettoso e garante dei diritti sostanziali e

processuali di tutti i cittadini, militari oppur no, definitivamente

impedisce che la giurisdizione penale militare si consideri ancora

come "continuazione" della "giustizia disciplinare" dei capi

militari, tesa a garantire e rafforzare l'ordine e la gerarchia

militare contro le violazioni "più gravi".

Già, dunque, dall'avvento della Costituzione repubblicana il

diritto penale militare di pace, sostanziale e processuale, non solo

non può più ritenersi "avulso" dal sistema generale garantistico

dello Stato ma non va più esaltato come posto a tutela di beni e

valori di tale particolare importanza da superare, nella gerarchia

dei valori garantiti, "tutti" gli altri. Non soltanto fatti

costituenti illeciti penali militari ma tutti gli illeciti penali

offendono, prima che i singoli e diversi beni (oggetto giuridico

specifico) l'intera comunità statuale. Gli oggetti specificamente

tutelati dal diritto penale sostanziale militare di pace e, pertanto,

gli oggetti a garanzia dei quali è prevista la procedura penale

militare di pace, non possono, per sé stessi, in ogni caso, esser

considerati "superiori" e "più importanti" di tutti gli altri beni

costituzionalmente od ordinariamente tutelati. Si tratta, invece, di

stabilire, di volta in volta, come nella specie, se un principio

"generale" quale quello del "riposo feriale" trovi insuperabile

ostacolo negli oggetti, generico e specifico, particolarmente

tutelati dal diritto penale militare di pace. Ed anche prima del

maggio 1981, per le ragioni innanzi indicate, non sembra che tale

"ostacolo" sia insuperabile.

Tuttavia, prima del maggio 1981, l'inapplicabilità dell'art. 1

della legge 7 ottobre 1969, n. 742, alla giurisdizione penale

militare traeva motivo dalla mancata modifica della procedura penale

militare in tempo di pace. Con la legge 7 maggio 1981, n. 180, sono

state, invece, eliminate tutte le "particolarità" dei processi

penali militari che potevano indurre a ritenere "prevalente" sul

"riposo feriale" la particolare "celerità" e "speditezza" dei

predetti processi. Oltre alle numerose altre modifiche di cui alla

citata legge, va sottolineato che l'istituzione del grado d'appello e

del ricorso per cassazione, secondo le norme del codice di procedura

penale, nonché la previsione della presidenza tecnica nei collegi di

merito e, soprattutto, del "difensore tecnico", non lasciano spazio

per ravvisare, oggi, razionale giustificazione dell'inapplicabilità

della sospensione feriale dei termini ai processi penali militari in

tempo di pace. Va, in ispecie, sottolineata la "scomparsa" del

difensore "non professionista" che, oggi, renderebbe particolarmente

difficile, se non impossibile, trovare all'imputato "militare" un

professionista "disponibile" alla difesa nei periodi feriali. E ciò

con evidente violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., a danno del

"militare", nei confronti delle parti private nei giudizi ordinari ed

amministrativi.

Né può esser taciuto che (considerando nel suo interno iter il

procedimento militare, sottoposto, come si esprimono le ordinanze di

rinvio, prima ad organi di giurisdizione speciale e poi ad un giudice

ordinario) qualora si ritenesse, come assunto dalle stesse ordinanze,

che mentre la fase di merito non consenta la sospensione prevista

dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, la predetta sospensione sia,

invece, ammessa nella fase di legittimità, verrebbe a realizzarsi

altra ingiustificata disparità di trattamento, interna allo stesso

processo.

Né si riuscirebbe mai a "comprendere" perché, nello stesso

giudizio, esigenze di speditezza riescano a prevalere nella fase di

merito e non nella fase di legittimità: se è vero che il processo,

pur passando da una fase, da uno stato o grado ad altri, è

indissolubilmente unitario e che i vari organi chiamati, in

successione temporale, a parteciparvi vanno inquadrati in un sistema

unitario, non è in alcun modo razionalmente giustificabile, tenuto

conto dello "scopo" unitario dello stesso processo, ritenere che

nelle prime fasi sia necessario accelerare al massimo l'iter

processuale, a differenza dell'ultima, nella quale, invece, le

esigenze di celerità non vengono più avvertite.

Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.

1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui non prevede

la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

relativamente ai processi militari in tempo di pace.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3,

primo comma, Cost., dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742,

nella parte in cui non prevede la sospensione dei termini

processuali, nel periodo feriale, relativamente ai processi militari

in tempo di pace.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:278 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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