Corte costituzionale

Ordinanza n. 126/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/05/1997 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della regione

Marche, riapprovata dal Consiglio regionale il 16 luglio 1996,

recante: "Disciplina regionale della bonifica - Attribuzione di

funzioni alle provincie in attuazione della legge 8 giugno 1990, n.

142 - Soppressione dei consorzi di bonifica", promosso con ricorso

del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 2 agosto

1996, depositato in cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 36

del registro ricorsi 1996;

Visto l'atto di costituzione della regione Marche;

Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 1997 il giudice

relatore Valerio Onida;

Ritenuto che, con ricorso notificato il 2 agosto 1996 e depositato

il 24 agosto 1996, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha

promosso giudizio di legittimità costituzionale, ai sensi dell'art.

127 della Costituzione, nei confronti della legge della regione

Marche, approvata dal Consiglio regionale il 19 marzo 1996 e

riapprovata il 16 luglio 1996, avente ad oggetto "Disciplina

regionale della bonifica. Attribuzione di funzioni alle province in

attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142. Soppressione dei

consorzi di bonifica", per violazione dell'art. 117 della

Costituzione;

che in particolare, secondo il ricorrente, la legge regionale,

operando il trasferimento alle province delle funzioni relative alla

realizzazione e alla gestione delle opere di bonifica e di

irrigazione, come risulta dagli artt. 3, 7, 8 e 13, violerebbe i

principi fondamentali della legislazione statale in materia di

bonifiche, in forza dei quali tali funzioni devono essere affidate ai

consorzi di bonifica, nonché i principi fondamentali della legge

sulle autonomie locali, che vieterebbero di attribuire alle province

compiti di competenza ultraprovinciale;

che inoltre, sempre ad avviso del ricorrente, la previsione della

soppressione di tutti i consorzi di bonifica sarebbe in contrasto con

l'art. 73 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il quale consentirebbe

alle regioni solo la soppressione di singoli consorzi; e la

previsione, nell'art. 4 della legge, della costituzione di un

comitato di rappresentanza delle categorie interessate alla

esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere di bonifica

violerebbe a sua volta l'art. 73 del medesimo decreto, che ha

trasferito alle regioni solo le funzioni dello Stato nei confronti

dei consorzi di bonifica, non le funzioni dei consorzi stessi, i

quali si configurerebbero come strumenti di autogoverno delle

categorie interessate, non sostituibili da una rappresentanza

chiamata ad esprimere semplici pareri;

che si è costituita la regione Marche, chiedendo che la

questione sollevata sia dichiarata infondata, ed eccependo altresì,

in una successiva memoria, la inammissibilità del ricorso perché

depositato in cancelleria oltre il termine di dieci giorni dalla

notifica, prescritto dall'art. 31, ultimo comma, della legge 11 marzo

1953, n. 87;

che la difesa del Presidente del Consiglio, in una memoria

successivamente presentata, ha sostenuto che il deposito del ricorso

non sarebbe tardivo, perché nessun termine sarebbe previsto

dall'art. 23, primo comma, delle norme integrative per i giudizi

dinanzi alla Corte, e comunque il termine indicato dall'art. 32

(recte: 31) della legge n. 87 del 1953 sarebbe stato rispettato, in

quanto dovrebbe ritenersi applicabile la sospensione feriale dei

termini processuali prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742;

Considerato che il ricorso del Presidente del Consiglio, notificato

il 2 agosto 1996, è stato depositato oltre il termine di dieci

giorni dalla notifica, stabilito dall'art. 31, terzo comma, della

legge 11 marzo 1953, n. 87, termine che deve ritenersi, secondo la

costante giurisprudenza di questa Corte, perentorio (ordinanze n. 71

del 1986, n. 139 del 1987, n. 528 del 1988);

che la sospensione feriale è prevista dall'art. 1, primo comma,

della legge 7 ottobre 1969, n. 742, solo quanto ai "termini

processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle

amministrative", e pertanto non si applica, in assenza di una norma

che vi si riferisca, ai giudizi davanti a questa Corte (cfr. sentenze

n. 30 del 1973, n. 174 del 1974, n. 239 del 1982, n. 215 del 1986, n.

233 del 1993);

che, conseguentemente, la questione sollevata è manifestamente

inammissibile per tardività del deposito del ricorso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale della legge della regione Marche

riapprovata il 16 luglio 1996, avente ad oggetto "Disciplina

regionale della bonifica. Attribuzione di funzioni alle province in

attuazione della legge 8 giugno 1990, n.142. Soppressione dei

consorzi di bonifica", sollevata, in riferimento all'art. 117 della

Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il

ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 maggio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:126 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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