Corte costituzionale

Sentenza n. 49/1990

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/02/1990 · relatore Vincenzo Caianello

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, della legge

7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel

periodo feriale), promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1989 dal

Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Paglialonga

Cosimo ed altri e il Condominio Via Ventotene, 51 Genova, iscritta al

n. 381 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno

1989;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio civile promosso da alcuni condomini

per la impugnazione di una delibera assembleare, l'adito Tribunale di

Genova, con ordinanza del 9 maggio 1989, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742

("Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale"), nella

parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi

anche al termine di 30 giorni, di cui all'ultimo comma dell'art. 1137

del codice civile, in tema di impugnazione delle delibere

dell'assemblea condominiale.

Il giudice a quo ha, in primo luogo, affermato la rilevanza della

proposta questione, dal momento che "la somma dei lassi temporali

intercorrenti tra il 7 luglio 1987 (data della deliberazione

impugnata) ed il 1° agosto 1987 (inizio del periodo feriale) nonché

tra il 15 settembre 1987 (fine del periodo feriale) ed il 18

settembre 1987 (data di proposizione dell'impugnazione) non raggiunge

i trenta giorni" indicati nell'art. 1137 del codice civile, sicché

la risoluzione della predetta questione si palesa decisiva nella

fattispecie, nella quale la impugnativa degli attori - in quanto

diretta avverso una delibera assembleare approvativa del rendiconto

annuale e della ripartizione delle spese tra i condomini - deve

ritenersi pacificamente soggetta al predetto termine decadenziale.

Lo stesso giudice rimettente non contesta la natura sostanziale

(quale ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di cassazione) del

termine previsto dal citato art. 1137, ultimo comma, del codice

civile, ma ne sottolinea la contestuale valenza processuale. E

partendo da tale presupposto ed evidenziato, altresì, che la norma

impugnata sembra riferirsi soltanto "ai termini di origine e

carattere esclusivamente processuale", di modo che la semplice

interpretazione della norma medesima non consentirebbe di fare

applicazione, nel giudizio a quo, dell'istituto della sospensione,

motiva l'esigenza di un intervento "additivo" di questa Corte, alla

luce anche delle precedenti sentenze nn. 40 del 1985 e 255 del 1987.

2. - Nessuno si è costituito nel presente giudizio, né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto

1.- Il Tribunale di Genova dubita, in riferimento all'art. 24

della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 1

della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui non dispone

che la sospensione dei termini processuali si applichi anche a quello

di trenta giorni previsto dall'art. 1137 del codice civile per

l'impugnazione delle delibere dell'assemblea condominiale.

2.- La questione è fondata.

La giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 40 del 1985 e n. 255

del 1987) ha già in altre occasioni censurato l'illegittimità

costituzionale della disposizione ora denunciata, nella parte in cui

non prevedeva anche la sospensione dei termini per agire in giudizio

quando essi fossero stabiliti, a pena di decadenza, da norme di

carattere sostanziale.

In tali occasioni la Corte ha rilevato come la sospensione di

detti termini per il periodo feriale si imponga, quando la

possibilità di agire in giudizio costituisca per il titolare l'unico

rimedio per far valere un suo diritto.

Tale principio deve ritenersi applicabile al caso in esame che

riguarda la previsione dell'art. 1137 del codice civile, il quale

fissa, a pena di decadenza, il termine di trenta giorni per

l'impugnativa delle delibere dell'assemblea condominiale. La brevità

di tale termine rende particolarmente difficile, a colui che intenda

esercitare il proprio diritto di impugnativa delle suddette delibere,

di munirsi della necessaria difesa tecnica quando detto termine cada

nel periodo feriale, proprio perché, come è stato precisato (sent.

n. 255 del 1987 cit.) "l'istituto della sospensione dei termini

processuali in periodo feriale nasce dalla necessità di assicurare

un periodo di riposo a favore degli avvocati e procuratori legali" e,

quindi, ove la sospensione in parola non fosse estesa anche a detta

ipotesi, ne risulterebbe menomato il diritto alla tutela

giurisdizionale, in contrasto con l'art. 24 della Costituzione.

Poiché non si ravvisano preminenti ragioni a tutela di altri

valori costituzionali, che impongano la rigorosa osservanza del

suddetto termine, ricorre anche nel caso in esame la medesima ratio

che ha indotto il legislatore ad introdurre con la norma denunciata

la sospensione dei termini processuali e, poiché il giudice a quo

non ritiene che l'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 possa

essere interpretato nel senso di comprendervi anche il termine

previsto dall'art. 1137 del codice civile, la prima disposizione deve

dichiararsi costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non

prevede la sospensione, durante il periodo feriale, del suddetto

termine.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7

ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo

feriale) nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi

prevista si applichi anche al termine di trenta giorni, di cui

all'art. 1137 del codice civile, per l'impugnazione delle delibere

dell'assemblea di condominio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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