Corte costituzionale

Sentenza n. 50/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1976 · relatore Luigi Oggioni

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo

comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (sospensione dei termini

processuali nel periodo feriale), promosso con ordinanza emessa il 29

novembre 1974 dal tribunale supremo militare nel procedimento penale a

carico di Bertin Egidio, iscritta al n. 93 del registro ordinanze 1975

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 114 del 30

aprile 1975.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udita nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1975 la relazione del

Presidente;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Gozzi,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il brigadiere di p.s. Bertin Egidio veniva assolto dal tribunale

militare territoriale di Padova dalla imputazione del reato di

abbandono di posto (art. 120 codice penale militare di pace) e la

sentenza veniva impugnata dal Procuratore militare.

Il tribunale supremo militare, con ordinanza 29 novembre 1974,

assumendo che, siccome non era stato rispettato, ai fini della notifica

dell'impugnazione all'imputato, il termine di trenta giorni, ai sensi

del combinato disposto degli artt. 199 bis codice procedura penale e

261 codice penale militare di pace, e non potendosi applicare alla

giurisdizione militare la sospensione di termini nel periodo feriale

prevista dall'art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742, il ricorso stesso

avrebbe dovuto dichiararsi inammissibile per tardiva notificazione

all'imputato.

Senonché, prosegue l'ordinanza, l'esclusione dell'applicabilità

della sospensione dei termini processuali alla giurisdizione militare,

implicitamente disposta dalla norma citata, che fa riferimento soltanto

alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative (tra le quali,

secondo il giudice a quo, non potrebbe rientrare quella militare, di

carattere speciale), condurrebbe ad un contrasto con gli artt. 3 e 24

della Costituzione. Ed invero, sempre secondo il giudice a quo, le

esigenze che hanno dettato la legge sulla sospensione dei termini nel

periodo feriale, riguarderebbero anche i processi militari, le cui pur

riconosciute caratteristiche di agibilità e speditezza non varrebbero

a giustificare il sacrificio delle garanzie della difesa. Tali

argomentazioni, che sarebbero valide, anche se, nella specie, si verte

in materia di ricorso del P.M., "perché nella maggior parte dei casi

è la difesa a soffrire" della eccezione, escluderebbero la sussistenza

di una valida giustificazione della limitazione in ragione della

specialità del rito, e darebbero così fondamento alla censura.

L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 30 aprile 1975.

Avanti a questa Corte si è costituito il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha ritualmente depositato le proprie deduzioni in

cancelleria.

L'Avvocatura eccepisce anzitutto l'irrilevanza della questione

poiché, nel processo a quo, verrebbe in considerazione solo la

tardività della notifica del ricorso del P.M., al quale non sarebbero

riferibili i principi costituzionali invocati nell'ordinanza di rinvio,

che riguarderebbero soltanto i cittadini e non gli organi

giurisdizionali.

Nel merito, l'Avvocatura osserva che la peculiare natura del

processo militare esigerebbe particolare speditezza di trattazione e

fornirebbe così adeguata giustificazione della diversità di

disciplina, mentre non potrebbe venire, comunque, in considerazione la

garanzia della difesa che non verrebbe menomata dall'esclusione

censurata, risolventesi solo in un maggior onere professionale per i

difensori nei procedimenti militari. Considerato in diritto :

1. - Con la suindicata ordinanza di rimessione a questa Corte, il

tribunale supremo militare ha sollevato, di ufficio, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n.

742, sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

L'ordinanza premette che, in relazione a sentenza assolutoria

emessa, nel luglio 1974, dal tribunale militare territoriale di Padova

nei confronti del brigadiere di p.s. Bertin Egidio, il Procuratore

militare aveva proposto tempestivo ricorso, notificato tuttavia fuori

termine. Ciò posto, il tribunale supremo ha osservato che la

inapplicabilità, al caso, del computo della sospensione di diritto dei

termini processuali, riservato soltanto alle giurisdizioni ordinarie e

amministrative dalla citata legge del 1969 e non alla giurisdizione

militare, che ha carattere speciale, condurrebbe al riconoscimento che

il predetto sistema normativo sarebbe viziato da illegittimità, sia in

relazione all'art. 3 Cost. (non razionale diversità di trattamento)

sia in relazione all'art. 24 Cost. (difficoltà di esercizio del

diritto di difesa dell'imputato durante il decorso del periodo

feriale).

2. - L'Avvocatura dello Stato eccepisce preliminarmente la

inammissibilità della questione perché irrilevante, in quanto nel

processo a quo sarebbe oggetto di esame soltanto la tempestività del

ricorso del pubblico ministero, mentre "le norme costituzionali in

discussione riguarderebbero soltanto le posizioni dei cittadini e non

degli organi giurisdizionali".

L'eccezione non è fondata.

Basti ricordare che questa Corte ha più volte avuto occasione di

raffrontare la posizione giuridica del pubblico ministero e quella

delle parti, ai fini del controllo sulla tutela del principio di

eguaglianza, considerando parimenti l'uno e le altre, nella dialettica

del processo, come parti (sentenze n. 190 del 1970, n. 177 del 1971, n.

27 del 1972).

Pertanto, sono da escludere l'asserita dualità di posizioni e la

conseguenza che se ne vorrebbe trarre, ai fini della rilevanza.

3. - Nel merito, la questione non è fondata.

La dedotta differenziazione di disciplina non comporta violazione

del principio di uguaglianza.

Questa Corte ha costantemente affermato che, in tanto può

ritenersi sussistente tale violazione, in quanto si tratti di giudicare

di regolamentazioni diverse di situazioni obbiettivamente omogenee, e

in quanto non possa rilevarsi una razionale giustificazione per la

detta differenziazione. Il limite alla discrezionalità del legislatore

è, quindi, segnato esclusivamente dalla ragionevolezza della

differenziazione, limite che, nella specie, è certamente salvo in

vista delle peculiari caratteristiche del processo penale militare nel

quale si inserisce la figura di quel pubblico ministero, ripetendone

ovviamente la peculiarità.

La legge processuale penale militare, invero, tende a garantire

l'osservanza dell'ordine giuridico militare, cioè di uno dei dati

salienti della funzionalità delle Forze armate, strumento di

attuazione del principio proclamato con forza tutta particolare

dall'art. 52 Cost., secondo cui "La difesa della Patria è sacro dovere

del cittadino". E la portata di tale principio non si limita alla

conservazione dell'organismo militare come tale, bensì si estende alla

garanzia dell'intera comunità statuale dalle offese che, comunque,

possano esserle arrecate. Risponde, fra l'altro, all'importanza tutta

particolare della funzione così garantita, la speciale composizione

dei tribunali militari, in relazione alla quale è sancita

l'investitura di ufficiali ordinari come giudici, nonché la

sollecitudine delle relative procedure, la cui peculiarità è, d'altra

parte, caratterizzata da alcune fondamentali connotazioni, quali la

esclusione della possibilità di costituzione di parte civile e la

mancanza del giudizio di appello.

Le descritte caratteristiche, unitamente al fatto che le norme

penali militari sono contenute in un codice diverso dal codice penale

comune e sono intese a disciplinare la condotta di persone che

rivestono la particolare qualità di militari, sono sufficienti per

ritenere la specialità del diritto penale militare, ed escludono,

quindi, l'applicabilità al processo penale militare della sospensione

dei termini durante il periodo feriale.

D'altra parte, il legislatore stesso, pur seguendo lo scopo di

tutelare il riposo feriale, ciò intese fare "non in modo totalitario

ed incondizionato ma tenendo anche conto dell'esigenza di non

sacrificare a tali fini anche situazioni che più gravemente avrebbero

inciso sui diritti delle parti" (sent. n. 130 del 1974), ed all'uopo

ha sancito una serie di eccezioni alla sospensione (artt. 2 e 3 legge 7

ottobre 1969, n. 742). È, quindi, del pari, ed anzi a maggior ragione,

giustificabile l'esclusione dalla sospensione per i processi penali

militari, la cui peculiarità è, appunto, segnata da riflessi su

interessi di ordine generale, di quella penetrante portata ed

incisività sopra indicate.

4. - Infine, con particolare riguardo alla pretesa lesione

dell'esercizio del diritto di difesa dell'imputato davanti ai tribunali

militari che la norma impugnata comporterebbe, come conseguenza del

vizio denunciato, è appena il caso di osservare che la garanzia

costituzionale sancita dall'art. 24 Cost. concerne la possibilità di

svolgere a tutti i livelli la propria difesa in ogni stato e grado del

procedimento, intendendo questa possibilità come la concretizzazione

del diritto alla protezione giurisdizionale. Il che, per i motivi

indicati al numero precedente, esclude che tale garanzia, così intesa,

possa dirsi, nel caso, menomata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (sospensione dei termini

processuali durante il periodo feriale), nella parte in cui la

sospensione è esclusa nei processi penali militari: questione

sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal tribunale supremo militare,

in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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