Corte costituzionale

Sentenza n. 94/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/04/1975 · relatore Nicola Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 98 e 99 del

r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promosso con ordinanza

emessa il 3 luglio 1970 dal tribunale di Potenza nel procedimento

civile vertente tra la società Filotecnica Salmoiraghi e il fallimento

di Barbagli Renato, iscritta al n. 411 del registro ordinanze 1973 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 326 del 19

dicembre 1973.

Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1975 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso in data 19 novembre 1966 la società Filotecnica

Salmoiraghi chiedeva di essere ammessa al passivo del fallimento di

Barbagli Renato, dichiarato dal tribunale di Potenza il 14 ottobre

1966. La domanda era però accolta solo parzialmente dal giudice

delegato e pertanto la società ricorrente proponeva opposizione

avverso lo stato passivo, ai sensi degli artt. 98 e 99 del r.d. 16

marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare).

Spedita la causa in decisione, il tribunale, con ordinanza in data

3 luglio 1970 (pervenuta alla Corte solo il 13 novembre 1973),

sollevava d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli

artt. 98 e 99 della legge fallimentare, in riferimento agli artt. 101,

102, IO8, 3 e 24 della Costituzione.

2. - L'ordinanza è stata ritualmente comunicata, notificata e

pubblicata, ma non vi è stata costituzione di parte né intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Nell'ordinanza si prospetta il dubbio che gli artt. 98 e 99

del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), nella parte

in cui affidano al giudice delegato l'istruzione delle cause di

opposizione allo stato passivo da lui predisposto ai sensi degli artt.

95 e seguenti della legge fallimentare (prevedendo altresì che in tale

qualità egli partecipi alla decisione delle cause medesime) siano in

contrasto:

a) con il principio dell'imparzialità e dell'indipendenza del

giudice, desumibile dagli artt. 3, 101, 102 e 108 Cost., in quanto il

giudice delegato sarebbe chiamato a riesaminare un provvedimento da lui

emesso in una precedente fase giudiziaria, sia pure con cognizione

sommaria;

b) con il principio dell'inviolabilità del diritto di difesa,

sancito dall'art. 24, comma secondo, Cost., in considerazione del

pregiudizio che il creditore potrebbe risentire per il fatto di essere

costretto a sottoporre l'accertamento del suo credito ad un organo

giurisdizionale di cui fa parte il giudice delegato, che si è

pronunziato in senso a lui sfavorevole.

2. - Le questioni, nei termini in cui sono prospettate, non sono

fondate sotto alcun profilo.

Per vero questa Corte, con sentenza n. 158 del 18 novembre 1970, ha

già escluso che la partecipazione del giudice delegato alla istruzione

e alla decisione delle cause di opposizione allo stato passivo comporti

violazione dei precetti costituzionali dell'imparzialità e

dell'indipendenza del giudice, in base al rilievo che detta

partecipazione, mentre risponde all'esigenza di assicurare il rapido

svolgimento ed il miglior rendimento dell'attività giurisdizionale,

non può pregiudicare la decisione del tribunale, giacché

l'appartenenza del giudice delegato all'ordine giudiziario e le

garanzie costituzionali che ne assistono lo stato giuridico lo pongono

in grado di operare sempre con assoluta obbiettività.

Né priva di rilievo appare la circostanza che la cognizione del

giudice delegato nella prima fase del procedimento di verifica dei

crediti, che si conclude con il decreto di approvazione dello stato

passivo, sia sommaria e certamente non rispondente ai moduli ordinari.

Infatti, nel vigente ordinamento processuale civile sono riscontrabili

numerose disposizioni che, in relazione ad accertamenti effettuati con

cognizione sommaria ed incompleta, affidano il riesame del

provvedimento allo stesso giudice che lo ha emesso o ad un organo

giudiziario di cui fa parte. Nell'ambito della legge fallimentare, è

questo il caso del giudizito del processo civile ordinario, fra gli

altri, quello dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, e di

convalida del sequestro.

3. - Quanto si è detto è rilevante anche ai fini dell'altro

profilo, prospettato dal giudice a quo, secondo il quale la

partecipazione del giudice delegato ai giudizi di opposizione allo

stato passivo comporterebbe violazione del diritto di difesa del

creditore non ammesso.

Infatti una volta escluso che detta partecipazione pregiudichi

l'imparzialità e la libertà della decisione non si vede quale

pregiudizio possano risentire le parti private in ordine all'esercizio

del diritto di difesa, posto che - com'è pacifico - nessuna

limitazione è apposta dalla legge all'esplicazione della loro

attività processuale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 98 e 99 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (cosiddetta legge

fallimentare), sollevate in riferimento agli artt. 3, 24,101,102 e 108

della Costituzione, dal tribunale di Potenza con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NTCOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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