Corte costituzionale

Sentenza n. 157/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1971 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 98, primo

comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promosso

con ordinanza emessa il 17 ottobre 1969 dalla Corte di appello di Roma

nel procedimento civile vertente tra la Compagnia finanziaria Scaretti

e C. e il fallimento della società in nome collettivo Impresa

Francesco Saverio Parisi e di Ugo e Francesco Parisi in proprio,

iscritta al n. 457 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 28 gennaio 1970.

Visto l'atto di costituzione della Compagnia finanziaria Scaretti e

C.;

udito nell'udienza pubblica del 18 maggio 1971 il Giudice relatore

Nicola Reale;

udito l'avv. Alfredo Ferlisi, per la Compagnia finanziaria.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con due istanze successivamente proposte la soc. per az.

"Compagnia finanziaria Scaretti e C." chiedeva per vari crediti

l'ammissione al passivo del fallimento della società in nome

collettivo "Impresa Francesco Saverio Parisi" e di Ugo e Francesco

Parisi in proprio.

Il giudice delegato accoglieva parzialmente le istanze ed escludeva

la società creditrice dal passivo fallimentare per alcune delle cause

obbligatorie dedotte o per una parte soltanto del loro preteso

ammontare.

Del deposito di tale provvedimento in cancelleria il curatore dava

notizia con due lettere raccomandate, spedite il 27 dicembre 1966 alla

società creditrice, la quale con ricorsi 10 gennaio 1967 faceva

opposizione, chiedendo l'insinuazione integrale dei propri crediti, con

le garanzie da cui fossero assistiti.

Il tribunale di Roma, con sentenza 26 gennaio 1968, riteneva le

opposizioni tardivamente proposte e ne dichiarava l'inammissibilità

per decadenza, ai sensi dell'art. 98 della legge fallimentare.

Giudicava, inoltre, manifestamente infondata la eccezione di

costituzionalità di detta norma, in relazione al disposto dell'art.

97, ultimo comma, della stessa legge e in riferimento all'art. 24,

primo comma, della Costituzione.

Instauratosi il giudizio di impugnazione, la società creditrice

riproponeva l'eccezione di costituzionalità, in ordine alla quale la

Corte di appello di Roma, con ordinanza 17 ottobre 1969, riteneva

sussistere i requisiti di rilevanza e di non manifesta infondatezza e

ne rimetteva la decisione a questa Corte.

Nell'ordinanza si premette che il termine di 15 giorni preveduto

dall'art. 98 della legge fallimentare per l'esercizio del diritto di

opposizione allo stato passivo da parte dei creditori esclusi o ammessi

con riserva, ha natura perentoria, risultando nel sistema preordinato

alle esigenze del simultaneus processus in merito alle contestazioni

mosse nell'ambito della procedura fallimentare.

Si precisa, inoltre, che all'avviso che l'art. 97 prescrive sia

inviato dal curatore ai creditori predetti, onde dare comunicazione

dell'avvenuto deposito in cancelleria del provvedimento del giudice

delegato circa la formazione dello stato passivo, deve attribuirsi

valore soltanto sussidiario, tale da non costituire momento formalmente

rilevante della procedura, ai fini della decorrenza del termine di

opposizione.

Circa la legittimità dell'art. 98, primo comma, il dubbio

troverebbe fondamento nella circostanza che del deposito in

cancelleria, il quale concreta il momento determinante la pubblicità

del provvedimento di approvazione dello stato passivo, i creditori

interessati (in quanto esclusi dal concorso nell'esecuzione o ammessi

con riserva), possono avere intempestiva o tardiva notizia.

Dal che deriverebbero, in concreto, difficoltà all'esercizio del

diritto di difesa e in qualche caso perfino la paralisi del diritto

stesso e ciò in contrasto con il precetto di cui all'art. 24, primo

comma, della Costituzione.

La difesa della "Compagnia finanziaria Scaretti e C.", costituitasi

davanti a questa Corte con atto di deduzioni 18 dicembre 1969, ha

sostenuto che la illegittimità del citato art. 98, primo comma, della

legge fallimentare può essere prospettata, oltre che per la violazione

del menzionato art. 24, primo comma, anche in riferimento al principio

di eguaglianza, enunciato nell'art. 3 della Costituzione.

La disciplina preveduta dagli artt. 97 e 98 della legge

fallimentare importerebbe la possibilità, seppure di mero fatto, che i

creditori interessati abbiano notizia dell'avvenuto deposito dello

stato passivo in tempi diversi, così da poter disporre, per

l'esercizio della difesa, di termini di diversa durata, con pregiudizio

e disparità di trattamento. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza della Corte d'appello di Roma denunzia l'art. 98,

primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare),

nella parte in cui stabilisce che il termine di quindici giorni,

accordato ai creditori esclusi o ammessi con riserva per l'esercizio

dell'opposizione allo stato passivo del fallimento, decorre dalla data

del deposito in cancelleria (eseguito ai sensi dell'art. 97, secondo

comma, della legge) del provvedimento del giudice delegato e non da

quella della notizia del deposito stesso; notizia che ad essi deve

essere data dal curatore mediante lettera raccomandata con avviso di

ricevimento, per il disposto del terzo comma dello stesso art. 97.

La norma è censurata dal giudice a quo sotto il profilo della

violazione del principio, più volte affermato da questa Corte, della

effettività della difesa in giudizio (art. 24 Cost ). E ciò in

quanto, per l'eventuale intempestiva ricezione dell'avviso, i creditori

possono avere conoscenza tardiva del provvedimento che li riguarda,

così da risultare inutilmente trascorso l'intero termine o troppo

breve il termine residuo utile per proporre l'opposizione con

conseguente impossibilità o, comunque, gravi difficoltà di difesa.

2. - Secondo la parte privata comparsa, l'art. 98, primo comma,

violerebbe altresì il principio di uguaglianza, consentendo che il

termine per la prospettazione delle difese possa avere, per i singoli

creditori interessati alla opposizione, durata diversa in conseguenza

del fatto che la notizia del deposito dello stato passivo sia da essi

ricevuta in date diverse. Si verificherebbe, quindi, in concreto una

disparità di trattamento in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Va al riguardo osservato che la questione, sotto questo secondo

aspetto, esorbita dai limiti del presente giudizio di

costituzionalità.

Come la precedente giurisprudenza di questa Corte ha in numerosi

casi affermato (fra le altre con sent. n. 98 del 1965, 17 del 1965, 21

del 1964), l'oggetto del giudizio incidentale di legittimità

costituzionale deve essere determinato con riferimento soltanto alla

questione contenuta nell'ordinanza del giudice a quo, escludendosi ogni

ampliamento od ulteriore prospettazione dedotta dalle parti davanti a

questa Corte.

Nella specie, inoltre, la questione risulta già proposta davanti

al giudice del merito che non ritenne di accoglierla, limitando

l'oggetto del giudizio incidentale al solo raffronto con l'art. 24

della Costituzione.

Ma sotto tale profilo la questione, ad avviso di questa Corte, non

è fondata.

3. - La decorrenza del termine per le opposizioni dei creditori

esclusi o ammessi con riserva dall'unica data del deposito in

cancelleria del provvedimento col quale il giudice delegato ha

approvato lo stato passivo, obbedisce, nelle linee essenziali della

disciplina del fallimento, all'esigenza di assicurare la speditezza e

simultaneità delle procedure, nonché la contestualità della

decisione su tutte le opposizioni. La legge, infatti, prevede che le

cause di opposizione siano congiuntamente esaminate in una stessa

udienza di comparizione ai fini di unica decisione e che possano solo

essere successivamente separate dal giudice, in deroga al criterio

generale della contemporaneità, quelle di esse che richiedano una

lunga istruzione e non appaiono mature per essere insieme alle altre

sottoposte al collegio.

Alle cennate direttive legislative, che risultano informate a

ragioni di organica tutela dei vari ed anche contrastanti interessi che

hanno rilevanza nella procedura fallimentare, rispondono cosi il

carattere perentorio del termine in esame e l'unicità della data di

inizio della sua decorrenza, come l'onere imposto ai creditori di

prendere prontamente visione, nella cancelleria del tribunale

fallimentare, del provvedimento relativo alla formazione dello stato

passivo e del quale deve essere ordinato il deposito al fine evidente

di dare ad esso pubblicità ad ogni effetto legale.

Nell'ambito di tale disciplina costituisce, peraltro, secondo la

prevalente dottrina e secondo la giurisprudenza quasi costante, misura

accessoria mirante a temperarne il rigore a favore dei creditori aventi

interesse all'opposizione la sopra cennata comunicazione del deposito,

da darsi ad essi immediatamente ad opera del curatore e a mezzo del

servizio postale (art. 97, terzo comma). Ma trattasi di misura il cui

adempimento non condiziona la legalità del procedimento fallimentare e

non legittima i soggetti, il cui credito non sia stato integralmente e

senza riserve iscritto al passivo, a giustificare l'inadempimento del

proprio onere di diligenza nel seguire le vicende della procedura

fallimentare; onere reso normalmente meno gravoso dall'obbligo di

comunicazione imposto al curatore.

Ciò premesso perdono di rilievo le due situazioni rispettivamente

previste dal terzo e quarto comma dell'art. 96, che il giudice rinvii

la prosecuzione della procedura di verifica ad altra adunanza nel

termine non superiore ad otto giorni senza che occorra altro avviso per

gli intervenuti e per gli assenti, e che si riservi la definitiva

formazione dello stato passivo entro il termine (per comune opinione

non perentorio) di quindici giorni dopo l'udienza per le operazioni di

verifica. Né eventuali ritardi verificabili in pratica possono

incidere sulla valutazione della costituzionalità della norma, la cui

osservanza per lo stesso ufficio fallimentare è doverosa, come

riguardo ad ogni altra disposizione dell'ordinamento positivo.

La norma in esame, nel sistema della legge fallimentare, non

presenta, d'altra parte, carattere di singolarità. Essa trova

riscontro in disposizioni parallele, le quali fondano la possibilità

della conoscenza del provvedimento del giudice sulla pubblicità

derivante o dal deposito di esso, con facoltà degli interessati di

prenderne visione, o dall'affissione in apposito luogo, affinché ne

derivi pubblica o legale notizia, prescindendosi dalla dimostrazione

della effettiva conoscenza da parte degli interessati.

Fra tali norme va specialmente menzionato l'art. 18, primo comma,

che, come è noto, fa decorrere il termine per l'opposizione alla

sentenza dichiarativa di fallimento, nei confronti del debitore e di

qualunque interessato, dalla affissione dell'estratto della sentenza,

ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della stessa legge. E circa tale

disposizione, dalla cui attuazione discendono a carico del debitore

conseguenze che, a differenza di quelle relative alla norma in esame,

vanno oltre il campo strettamente patrimoniale, la questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, è stata ritenuta non fondata da questa Corte con la

sentenza n. 93 del 1962, confermata da altra n. 141 del 1970 e da

ordinanza n. 59 del 1971, in considerazione appunto delle suesposte

caratteristiche del procedimento fallimentare.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 98, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (cosi detta

legge fallimentare), sollevata in riferimento all'art. 24 della

Costituzione dall'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:157 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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