Corte costituzionale

Sentenza n. 1045/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/11/1988 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 101, co. 2°,

del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 ("Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa"), in relazione all'art. 98, co.

3°, stesso r.d. promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1987 dal

Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Cinti Mario e

S.p.a. Aerolinea Itavia iscritta al n. 98 del registro ordinanze 1988

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento instaurato da Cinti Mario con

una domanda di insinuazione tardiva di crediti di lavoro nei

confronti del Commissario per l'amministrazione straordinaria della

s.p.a. Aerolinea Itavia, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 21

ottobre 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 101, secondo comma, della legge fallimentare, in relazione

all'art. 98, terzo comma, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.,

nella parte in cui vieta la riproponibilità del ricorso per

dichiarazione tardiva di un credito al ricorrente che non sia

costituito in un precedente giudizio.

L'art. 101, secondo comma, là dove dispone che "le parti si

costituiscono a norma dell'art. 98, secondo comma", è costantemente

interpretato dalla Cassazione nel senso di una piena conformità alla

disciplina dell'opposizione allo stato passivo, con la conseguenza

che la mancata tempestiva costituzione del creditore istante comporta

l'abbandono della domanda.

Così interpretata, la norma è dal giudice a quo ritenuta

contraria, in primo luogo, all'art. 3 Cost. perché tratta alla

medesima stregua azioni tra le quali "non sussiste alcuna

possibilità di assimilazione", l'una - l'opposizione allo stato

passivo - essendo un'impugnativa, l'altra - la dichiarazione tardiva

di crediti - essendo invece una domanda giudiziale introduttiva di un

nuovo giudizio; in secondo luogo, all'art. 24 Cost., perché

l'estinzione dell'azione per mancata tempestiva costituzione in

giudizio, in deroga alla regola dell'art. 310, primo comma, cod.

proc. civ., "non può non rendere estremamente difficoltoso

l'esercizio del diritto, se si considera che la mancata costituzione

può verificarsi anche senza colpa del creditore".

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, opponendo l'inammissibilità o, quanto meno, l'infondatezza

della questione.

All'Avvocatura sembra evidente l'inammissibilità della questione,

"dato che questa potrebbe essere risolta seguendo la linea

interpretativa che secondo il giudice remittente dovrebbe reputarsi

più conforme al dettato costituzionale, tanto più che tale linea è

sostenuta da una parte, sia pure minoritaria, della dottrina e della

giurisprudenza".

La questione appare altresì infondata, a giudizio

dell'interveniente, considerato che "l'imposizione di particolari

condizioni, adempimenti ed oneri richiesti dalla natura del processo,

quando non conduca alla pratica impossibilità di esercitare il

diritto azionabile, attiene a modalità procedimentali che non sono

coperte da garanzia costituzionale". Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Roma ravvisa un contrasto con gli artt. 3 e

24 Cost. nell'art. 101, secondo comma, della legge fallimentare,

interpretato nel senso che l'inosservanza, da parte del creditore

istante, dell'onere di costituzione in giudizio almeno cinque giorni

prima dell'udienza, ai sensi dell'art. 98, terzo comma, ivi

richiamato, comporta l'estinzione dell'azione, e quindi la non

riproponibilità della domanda di ammissione tardiva del credito

entro il limite di tempo indicato nel primo comma dell'art. 101.

L'eccezione di inammissibilità della questione, opposta

dall'Avvocatura dello Stato, non può essere accolta, atteso che

l'interpretazione adeguatrice ai dettami costituzionali, che si

rimprovera al Tribunale di non avere seguito coerentemente con le sue

convinzioni, cioè l'interpretazione restrittiva del rinvio all'art.

98, terzo comma, è disattesa dalla giurisprudenza consolidata della

Cassazione.

2. - La questione non è fondata.

È vero che la dichiarazione tardiva di crediti, prevista

dall'art. 101 l. fall., è strutturalmente diversa dall'opposizione

allo stato passivo prevista dall'art. 98, solo la seconda, non anche

la prima, avendo natura di gravame in senso tecnico. Ma ai fini della

valutazione delle rispettive discipline alla stregua dell'art. 3

Cost., rileva piuttosto il profilo funzionale che quello strutturale.

Dal punto di vista della funzione, le due azioni presentano una

innegabile analogia: entrambe mettono in discussione lo stato passivo

formato dal giudice e tendono a modificarlo; l'opposizione fa valere

una pretesa inesattezza, la domanda di insinuazione tardiva una

pretesa incompletezza dello stato passivo.

L'analogia funzionale spiega l'adeguamento della disciplina

processuale della dichiarazione tardiva al modello dell'opposizione

allo stato passivo, e richiama anche per il giudizio incidentale

previsto dall'art. 101 l'esigenza di speditezza caratteristica del

processo fallimentare. Nel caso di inosservanza del termine

perentorio per la costituzione in giudizio del creditore istante,

tale esigenza giustifica l'estensione della sanzione di decadenza

dalla domanda, stabilita nel terzo comma dell'art. 98, in luogo della

regola generale di cui all'art. 310, primo comma, cod. proc. civ.

3. - Nemmeno può dirsi violato l'art. 24 Cost. Nel formulare

questa ulteriore censura, secondo cui la norma denunciata renderebbe

"estremamente difficoltoso l'esercizio del diritto, se si considera

che la mancata costituzione può verificarsi anche senza colpa del

creditore", il giudice a quo non ha tenuto conto dei riflessi, sul

terzo comma dell'art. 98 l. fall., della sentenza 30 aprile 1986 n.

120 di questa Corte, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo

l'art. 98, secondo comma, nella parte in cui non prevedeva nei

confronti del creditore opponente (o del creditore istante nel caso

di dichiarazione tardiva di crediti) la comunicazione, almeno

quindici giorni prima dell'udienza di comparizione, del decreto ivi

indicato: riflessi esplicitati dalla stessa sentenza nel senso che,

dichiarata l'incostituzionalità del secondo comma, il terzo comma

dell'art. 98 appare pienamente rispettoso dell'art. 24, secondo

comma, Cost.

Non è più ipotizzabile che il creditore non venga, senza sua

colpa, tempestivamente a conoscenza del decreto indicato nel secondo

comma dell'art. 98 o dell'art. 101, con cui il giudice delegato fissa

l'udienza di comparizione delle parti. Dovendo il provvedimento

essergli comunicato almeno quindici giorni prima della data fissata

per l'udienza, dal momento della comunicazione il creditore dispone

necessariamente di almeno dieci giorni utili per costituirsi in

giudizio, ed evitare così la decadenza prevista nel terzo comma.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 101, secondo comma, in relazione all'art. 98, terzo comma,

del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 ("Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa"), sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1045 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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