Legge fallimentare

Art. 209 fallimento — Formazione dello stato passivo

((Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'articolo 207 accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale. Il commissario trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 207, quarto comma. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo.)) Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 98, 99, 101 e 103, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore.50 Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito.

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

14

La Corte Costituzionale con sentenza 21 novembre - 2 dicembre 1980 n. 155 (in G.U. 1a s.s. 10/12/1980 n. 338) riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 389/1975, 454, 651, 652, 653/1976, e 4, 144, 145 e 428/1977, ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 209, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede che il termine per le opposizioni dei creditori in tutto o in parte esclusi decorra dalla data del deposito, nella cancelleria del tribunale del luogo dove l'impresa in liquidazione coatta amministrativa ha la sede principale, dell'elenco dei crediti ammessi o respinti, formato dal commissario liquidatore, anziche' dalle date di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento, con le quali il commissario liquidatore da' notizia dell'avvenuto deposito ai creditori le cui pretese non sono state in tutto o in parte ammesse.".

Corte Costituzionale

22

La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 22 maggio 1987 n. 181 (in G.U. 1a s.s. 27/05/1987 n. 22) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 209 co. 2 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), applicato all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi in virtu' dell'art. 1 co. 5 l. 3 aprile 1979, n. 95 di conversione del d.l. 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) nella parte in cui non prevede che l'imprenditore individuale o gli amministratori della societa' o della persona giuridica soggetti ad amministrazione straordinaria siano sentiti dal commissario con riferimento alla formazione dell'elenco indicato nello stesso articolo 209 legge fallimentare".

Corte Costituzionale

30

La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 29 aprile 1993 n. 201 (in G.U. 1a s.s. 05/05/1993 n. 19) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 209, comma secondo, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. Legge fallimentare), nella parte in cui prevede che il termine di 15 giorni per proporre l'impugnazione dei crediti ammessi decorre dalla data del deposito in Cancelleria, da parte del Commissario liquidatore, dell'elenco dei crediti medesimi, anziche' da quella di ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale lo stesso Commissario deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai singoli interessati.".

D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

50

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Testo vigente dal 19 dicembre 2012

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 209 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 5675/2026

    12 marzo 2026

    In tema di liquidazione coatta amministrativa di imprese di assicurazione, le contestazioni avverso il piano di riparto parziale seguono la disciplina dell'art. 213 l. fall., con applicazione (in quanto compatibile) dell'art. 26 l. fall., sicché il decreto del tribunale reso sulle contestazioni è reclamabile alla corte d'appello e, non essendo definitivo, non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., dovendosi intendere tacitamente abrogato, per effetto dell'art. 194, comma 2, l. fall., il rinvio dell'art. 261, comma 3, cod. ass. alle norme sulle impugnazioni dello stato passivo.

    Art. 209 fallimento · Art. 26 fallimento · Art. 98 fallimento · Art. 99 fallimento

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 201/1993

    Ha colpito questo articolo
    29 aprile 1993

    Le stesse esigenze di effettività della difesa e garanzia del giusto processo che hanno determinato la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 100, l.f., nella parte in cui prevedeva che il termine di impugnazione dei crediti ammessi nella procedura fallimentare decorresse dalla data del deposito in cancelleria dello stato passivo invece che dalla correlativa comunicazione agli interessati, valgono anche nei riguardi dell'identica norma stabilita dall'art. 209, secondo comma, l.f. per l'impugnazione dei crediti ammessi nella liquidazione coatta amministrativa. Deve, pertanto, essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 209, secondo comma, r.d. 16 marzo 1942. n. 267, nella parte in cui prevede che il termine di 15 giorni per proporre l'impugnazione dei crediti ammessi decorre dalla data del deposito in Cancelleria del relativo elenco, anziché da quella di ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento con la quale il commissario liquidatore deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai singoli interessati. - Nello stesso senso per quanto riguarda l'art. 100. l.f. v. S. n. 102/1986.

    Art. 209 fallimento

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 181/1987

    Ha colpito questo articolo
    22 maggio 1987

    All'impresa in amministrazione straordinaria va attribuito il mezzo di tutela dell'intervento nell'adunanza di verificazione dello stato passivo, assicurato dall'art. 96 della legge fallimentare al debitore fallito, gia` giudicato conforme ai dettati della Carta costituzionale. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo l'art. 209, comma primo, R.D. 16 marzo 1942 n. 267, applicato all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi in virtu` dell'art. 1 D.L. 30 gennaio 1979 n. 29, sostituito dalla legge di conversione 3 aprile 1979, n. 95, nella parte in cui non prevede che l'imprenditore individuale o gli amministratori della societa` o della persona giuridica soggetti ad amministrazione straordinaria siano sentiti dal commissario con riferimento alla formazione dell'elenco indicato dallo stesso art. 209. - S. n. 222/1984. Con O. n. 77 del 1988 la Corte ha disposto la correzione di errori materiali occorsi nella motivazione e nel dispositivo della sent. n. 181/1987.

    Art. 209 fallimento · Art. 100 fallimento

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 155/1980

    Ha colpito questo articolo
    2 dicembre 1980

    L'esercizio del diritto di difesa in giudizio costituzionalmente garantito impone che, quando un atto amministrativo comprima un diritto soggettivo con effetti estintivi dello stesso in caso di mancato tempestivo esercizio di tutela giurisdizionale, il termine per la tutela giurisdizionale stessa si faccia decorrere non dalla data di comunicazione dell'atto (nella fattispecie deposito dell'elenco dei crediti ammessi o respinti) ma dalla data della cognizione dello stesso da parte del titolare del diritto mediante raccomandata con avviso di ricevimento. È perciò costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 24 Cost., l'art. 209, secondo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede che il termine per le opposizioni dei creditori in tutto o in parte esclusi decorra dalla data del deposito, nella cancelleria del tribunale del luogo dove l'impresa in liquidazione coatta amministrativa ha la sede principale, dell'elenco dei crediti ammessi o respinti, formato dal commissario liquidatore, anziche` dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento, con le quali il commissario liquidatore da` notizia dell'avvenuto deposito ai creditori le cui pretese non siano state in tutto o in parte ammesse). - V. sent. nn. 215/1979, 751/1980.

    Art. 209 fallimento

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 2012

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2008 al 19 dicembre 2012. 10 parole tolte, 22 parole aggiunte.

… forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma tolto: dell'art. aggiunto: dell'articolo 207 accolte o respinte, e tolto: le aggiunto: lo deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principaletolto: , dandone notizia con raccomandata con avviso di ricevimentoaggiunto: . Il commissario trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa aggiunto: a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 207, quarto comma. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo. Le impugnazioni, le domande tardive di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art209 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari