Codice antimafia

Art. 64 codice antimafia — Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento

Ove sui beni compresi nel fallimento ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sia disposto sequestro, il giudice delegato al fallimento, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dispone con decreto non reclamabile la separazione di tali beni dalla massa attiva del fallimento e la loro consegna all'amministratore giudiziario. ((2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i crediti e i diritti inerenti ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, ancorche' gia' verificati dal giudice del fallimento, sono ulteriormente verificati dal giudice delegato del tribunale di prevenzione ai sensi degli articoli 52 e seguenti)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 17 OTTOBRE 2017, N. 161)). ((4. Se sono pendenti, con riferimento ai crediti e ai diritti inerenti ai rapporti relativi per cui interviene il sequestro, i giudizi di impugnazione di cui all'articolo 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, il tribunale fallimentare sospende il giudizio sino all'esito del procedimento di prevenzione. Le parti interessate, in caso di revoca del sequestro, dovranno riassumere il giudizio)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 17 OTTOBRE 2017, N. 161)). (( I crediti di cui al comma 2, verificati ai sensi degli articoli 53 e seguenti dal giudice delegato del tribunale di prevenzione, sono soddisfatti sui beni oggetto di confisca secondo il piano di pagamento di cui all'articolo 61. 7. Se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso di societa' di persone, l'intero patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara la chiusura del fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni)) Se il sequestro o la confisca intervengono dopo la chiusura del fallimento, essi si eseguono su quanto eventualmente residua dalla liquidazione. Si applica l'articolo 63, comma 8, ed ove le azioni siano state proposte dal curatore, l'amministratore lo sostituisce nei processi in corso. Se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni sono nuovamente ricompresi nella massa attiva. L'amministratore giudiziario provvede alla consegna degli stessi al curatore, il quale prosegue i giudizi di cui al comma 9. Se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento, si provvede ai sensi dell'articolo 63, comma 7.

Testo vigente dal 19 novembre 2017

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 64 codice antimafia, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9028/2026

    10 aprile 2026

    In caso di sequestro o confisca su beni ricompresi in tutto o in parte nell'attivo fallimentare, gli artt. 63, comma 8, e 64, comma 9, del d.lgs. n. 159 del 2011 prevedono l'ampliamento dei poteri di conservazione e gestione dei beni dell'amministratore giudiziario, che può promuovere anche azioni altrimenti esperibili solo in sede concorsuale, senza con ciò escludere il generale potere dell'amministratore giudiziario di agire o resistere nelle azioni in sede ordinaria. (Nella specie, la S.C. ha affermato che gli amministratori giudiziari, nominati in occasione del sequestro - poi divenuto confisca - su alcuni beni della massa attiva fallimentare, potevano subentrare nell'azione di simulazione assoluta di un contratto di compravendita immobiliare promossa dal curatore prima della misura di prevenzione).

    Art. 64 codice antimafia · Art. 35 codice antimafia · Art. 63 codice antimafia · Art. 66 fallimento

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 19 novembre 2017

Confronto con la versione in vigore dal 28 settembre 2011 al 19 novembre 2017. 225 parole tolte, 124 parole aggiunte.

… di tali beni dalla massa attiva del fallimento e la loro consegna all'amministratore giudiziario. aggiunto: 2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i crediti tolto: ed i diritti vantati nei confronti del fallimento, compresi quelli inerenti i aggiunto: e i diritti inerenti ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, tolto: sono sottoposti, nelle forme degli articoli 92 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, alla verifica delle condizioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettere b), c) e d), e comma 3 del presente decreto. Il giudice delegato al fallimento fissa una nuova udienza per l'esame dello stato passivo nel termine di novanta giorni dal disposto sequestro. Sono esclusi dalla verifica di cui al primo periodo i crediti e i diritti che non siano stati ammessi al passivo. Alla stessa verifica sono soggetti i crediti ed i diritti insinuati nel fallimento dopo il deposito della richiesta di applicazione di una misura di prevenzione. Se sono pendenti aggiunto: ancorche' gia' verificati dal giudice del fallimento, sono ulteriormente verificati dal giudice delegato del tribunale di prevenzione ai sensi degli articoli 52 e seguenti COMMA ABROGATO DALLA L. 17 OTTOBRE 2017, N. 161. 4. Se sono pendenti, con riferimento ai crediti e ai diritti inerenti ai rapporti relativi per cui interviene il sequestro, i giudizi di impugnazione di cui all'articolo 98 aggiunto: del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 tolto: e viene disposto sequestroaggiunto: , e successive modificazioni, il tribunale fallimentare tolto: provvede d'ufficio alla verifica di cui al comma 2, assegnando alle parti termine perentorio per l'integrazione degli atti introduttivi. Alle ripartizioni dell'attivo fallimentare concorrono, secondo la disciplina del capo VII del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soli creditori ammessi al passivo fallimentare ai sensi delle disposizioni che precedono. Nei limiti di cui all'articolo 53, i creditori di cui al comma 5 aggiunto: sospende il giudizio sino all'esito del procedimento di prevenzione. Le parti interessate, in caso di revoca del sequestro, dovranno riassumere il giudizio COMMA ABROGATO DALLA L. 17 OTTOBRE 2017, N. 161. I crediti di cui al comma 2, verificati ai sensi degli articoli 53 e seguenti dal giudice delegato del tribunale di prevenzione, sono soddisfatti sui beni oggetto di confisca secondo il piano di pagamento di cui all'articolo 61. tolto: Il progetto di pagamento redatto dall'amministratore giudiziario tiene conto del soddisfacimento dei crediti in sede fallimentare aggiunto: 7. Se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso di societa' di persone, l'intero patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, il tribunale, tolto: sentito il curatore ed aggiunto: sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara la chiusura del fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 tolto: e si applicano le disposizioni degli articoli 52 e seguenti del presente decreto.aggiunto: , e successive modificazioni Se il sequestro o la confisca intervengono dopo la chiusura del fallimento, essi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art64 · fonte del testo

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