Corte costituzionale

Sentenza n. 778/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1988 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 24, 52, 98 e

207 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promosso con

ordinanza emessa il 23 settembre 1987 dal Pretore di Vicenza nel

procedimento civile vertente tra Carollo Egidio e la s.p.a. G.

Pozzani, iscritta al n. 812 del registro ordinanze 1987 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54/1ª s.s. dell'anno

1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice

relatore Luigi Mengoni.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso da Carollo Egidio contro la

s.p.a. Pozzani, in persona dell'amministratore straordinario nominato

ai sensi della legge 3 aprile 1979 n. 95, avente ad oggetto il

riconoscimento della qualifica superiore, a norma dell'art. 2103 cod.

civ., per esercizio di fatto di mansioni dirigenziali, il Pretore di

Vicenza, con ordinanza del 23 settembre 1987, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale degli artt. 24, 52, 98 e 207 del r.d.

16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), richiamati dalla legge

citata per il caso di amministrazione straordinaria, nella parte in

cui dispongono l'attrazione nella competenza del tribunale preposto

alle procedure concorsuali di tutte le controversie relative a

rapporti di lavoro.

Secondo il giudice a quo, per tali controversie la legge 11 agosto

1973 n. 533 ha introdotto strumenti processuali nuovi, speciali,

rapidi, duttili e particolarmente agili, che mal si conciliano con le

norme della vetusta legge fallimentare, la cui applicazione,

incidendo sulla stessa tutela sostanziale dei diritti fatti valere,

finisce col vulnerare l'art. 25 Cost. Le norme denunziate sarebbero

altresì in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto lo spostamento

della competenza del giudice del lavoro al tribunale determinerebbe

una irrazionale disparità di trattamento tra il prestatore di lavoro

creditore di un datore in bonis e il dipendente di un imprenditore

sottoposto a procedura concorsuale.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte non si sono costituite le

parti private. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'inammissibilità o l'infondatezza della questione.

Premesso che già questa Corte, con sentenza n. 139 del 1981, ha

ritenuto giustificata l'applicazione della vis attractiva della

competenza del tribunale fallimentare anche alle azioni relative a

rapporti di lavoro, l'Avvocatura osserva che l'irrazionalità delle

norme denunziate non sussiste nemmeno nella controversia che ha dato

origine all'incidente in esame, la quale non ha per oggetto un

credito del lavoratore, bensì verte su una pretesa (riconoscimento

della qualifica superiore corrispondente alle mansioni effettivamente

svolte) non incidente direttamente in area patrimoniale. Comunque "la

conciliazione delle contrastanti esigenze - quelle della

concentrazione delle controversie fallimentari in un unico organo e

quelle proprie delle controversie di lavoro, con la competenza per

materia e con il rito speciale ad esse connesse - costituisce un

problema di politica legislativa per il quale non sono ravvisabili

vincoli costituzionali, e che può essere risolto in vario modo, con

scelte riservate al legislatore e alla sua discrezionalità".

L'Avvocatura contesta inoltre la pretesa violazione dell'art. 3

Cost., considerato che "il lavoratore che abbia una pretesa da far

valere nei confronti di un imprenditore soggetto a una procedura

concorsuale versa in una situazione obiettivamente diversa da quella

del lavoratore dipendente da un imprenditore in bonis".

Quanto alle altre norme della legge fallimentare, denunziate dal

giudice a quo oltre all'art. 24, si fa osservare che per gli artt. 52

e 98 "la rimessione alla Corte appare non motivata", e per l'art. 207

"deve essersi trattato di un lapsus". Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale degli artt. 24,

52, 98 e 207 della legge fallimentare, per preteso contrasto con gli

artt. 3 e 25 Cost., è stata sollevata dal giudice a quo sulla base

di una interpretazione della prima delle norme denunziate non

conforme alla giurisprudenza consolidata della Cassazione.

La vis attractiva attribuita dall'art. 24 l. fall. alla competenza

del tribunale fallimentare, anche per le azioni relative a rapporti

di lavoro, è strumentale rispetto al principio dell'art. 52, secondo

cui il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del

fallito e ogni credito deve essere accertato nei modi stabiliti dalle

norme speciali delle procedure concorsuali. Pertanto la portata

dell'art. 24 non va al di là di questa precisa finalità, come

indica la lettera stessa della legge, a tenore della quale

l'attrazione al tribunale fallimentare opera solo rispetto alle

azioni che derivano dal fallimento. Tali sono le azioni che hanno nel

fallimento la loro origine e il loro fondamento come causa

determinante o che da questo sono modificate sostanzialmente quanto

al loro esercizio, dovendo trovare il loro svolgimento nella

procedura fallimentare per assicurare l'unità dell'esecuzione

concorsuale e la par condicio creditorum.

A questa stregua è stata esclusa l'efficacia attrattiva della

competenza del tribunale fallimentare per le azioni di impugnativa

dei licenziamenti individuali rivolte a ottenere una sentenza

costitutiva (invalidazione del licenziamento e ordine di

reintegrazione nel posto di lavoro), come tale non comportante

direttamente anche l'accertamento del diritto di credito del

lavoratore per il risarcimento del danno cagionato dal licenziamento

illegittimo e la conseguente condanna al pagamento.

2. - Il medesimo criterio vale a escludere l'attrazione nel foro

fallimentare della controversia di cui il giudice a quo è stato

investito da un dipendente dell'impresa assoggettata ad

amministrazione straordinaria allo scopo di ottenere una sentenza di

accertamento della spettanza della qualifica di dirigente in

corrispondenza alle mansioni effettivamente svolte. Anche le

controversie di questo tipo non hanno nel fallimento la loro causa

determinante, né incidono direttamente nella procedura concorsuale,

la quale esige soltanto, ai fini della par condicio dei creditori

mediante l'unitaria esecuzione sul patrimonio del fallito, che in

essa siano fatte valere le conseguenze patrimoniali (crediti per

differenze di retribuzione arretrate) della sentenza. Rispetto a tali

controversie di lavoro, come a quelle sui licenziamenti individuali,

la regola dell'art. 24 l. fall. non può operare, perché le

scardinerebbe dal nuovo ordinamento del processo del lavoro

sostituendo, tra l'altro, alla competenza funzionale del pretore in

primo grado e del tribunale in secondo grado rispettivamente quella

del tribunale e della corte d'appello.

Se il giudice a quo si fosse uniformato a questa giurisprudenza

consolidata, avrebbe potuto respingere l'eccezione di incompetenza

per materia opposta dalla società convenuta senza bisogno di

sollevare incidente di costituzionalità dell'art. 24 l. fall., la

cui legittimità, nei termini dell'interpretazione sopra esposta, è

già stata riconosciuta da questa Corte con la sentenza n. 139 del

1981.

3. - Le ulteriori questioni di legittimità costituzionale anche

degli artt. 52, 98 e 207 della legge fallimentare non sono

adeguatamente motivate dal giudice remittente, e pertanto devono

essere dichiarate inammissibili.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 24, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 ("Disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa"), in

riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., sollevata dal Pretore di Vicenza

con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 52, 98 e 207 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, sollevate dal

Pretore di Vicenza con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:778 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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