Corte costituzionale

Sentenza n. 120/1986

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/04/1986 · relatore Virgilio Andrioli

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 98, commi

secondo e terzo r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,

del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa) promosso con ordinanza emessa il 20

marzo 1980 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente

tra Battisti Olga e Fallimento S.p.a. Monteco iscritta al n. 103 del

registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 130 dell'anno 1981;

udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1986 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 20 marzo 1980 (comunicata il

successivo 4 agosto e notificata il 9 gennaio 1981; pubblicata nella G.

U. n. 130 del 13 maggio 1981 e iscritta al n. 103/1981) nel giudizio di

opposizione al decreto 12 aprile 1978 adottato dal Giudice delegato sul

ricorso di opposizione spiegato da Battista Olga avverso lo stato

passivo del fallimento s.p.a. Monteco e reso esecutivo e depositato in

cancelleria il 28 marzo 1978 dal quale era stato escluso il credito di

complessive lire 3.000.000 della stessa Battista, il Tribunale di

Catania ha giudicato rilevante perché "non può per un verso ritenersi

che la mancata comunicazione del decreto del Giudice delegato

all'opponente integri alcuna irregolarità del procedimento e, per

altro verso, la tardiva costituzione in giudizio dell'opponente e la

tardiva notifica del ricorso e del decreto al curatore determinerebbero

l'improcedibilità o inammissibilità dell'opposizione e in ogni caso

renderebbero preclusa all'opponente la possibilità di un'ulteriore

impugnazione dello stato passivo, rendendo non più attaccabile il

provvedimento dato dal Giudice delegato in sede di accertamento del

passivo", e, in riferimento all'art. 24, comma secondo Cost., non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 98, commi secondo e terzo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella

parte in cui non dispone che l'avvenuto deposito del decreto del

Giudice delegato di fissazione dell'udienza di comparizione sia

comunicato all'opponente allo stato passivo, che da tale comunicazione

decorra il termine per la notificazione al curatore e che in relazione

all'udienza fissata consenta all'opponente la tempestiva costituzione

in giudizio, sul riflesso che a) l'art. 98 comma secondo ricollega il

dies a quo del termine per la notificazione al curatore del decreto del

Giudice delegato di fissazione della udienza all'evento del deposito

del provvedimento di cui l'opponente può non acquisire tempestiva

conoscenza, b) l'art. 98 comma terzo stabilisce un termine per la

costituzione in giudizio dell'opponente da computarsi a ritroso con

riferimento all'udienza di comparizione fissata dal Giudice delegato,

della quale l'opponente può non venire a tempestiva conoscenza, senza

la tempestiva comunicazione del decreto del Giudice delegato entro un

termine che gli consenta la tempestiva costituzione in giudizio, e c)

l'opponente non è in grado di evitare con certezza il pregiudizio del

proprio diritto di difesa grazie ad una normale diligenza del suo

procuratore perché - a parte l'ipotesi di una fissazione dell'udienza

di comparizione entro un arco di tempo così ristretto da imporre una

costituzione quasi immediata ed una notifica al curatore in tempi

ridottissimi - solo un controllo giornaliero potrebbe consentire di

fruire dell'intero termine la cui utilizzabilità è condizione di un

effettivo esercizio del diritto di difesa. Il giudice a quo non ha

mancato di richiamare le sentt. 4 gennaio 1977 nn. 14 e 15 della Corte

costituzionale.

2.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

2.2. - Alla pubblica udienza dell'8 aprile 1986 il giudice Andrioli

ha svolto la relazione. Considerato in diritto :

3. - Due sono le norme impugnate dal Tribunale di Catania investito

del giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento s.p.a.

Monteco proposto da creditore escluso: commi secondo ("Il giudice fissa

con decreto la udienza in cui tutti i creditori opponenti e il curatore

devono comparire avanti a lui, nonché il termine per la notificazione

al curatore del ricorso e del decreto") e terzo ("Almeno cinque giorni

prima della udienza, i creditori devono costituirsi. Se il creditore

non si costituisce, l'opposizione si reputa abbandonata") dell'art. 98

(opposizione dei creditori esclusi o ammessi con riserva) r.d. 16 marzo

1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa). Parametro l'art. 24 comma secondo Cost. che

garantisce il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento,

e, più incisivamente, lo svolgimento di un processo giusto (da ultimo

C. cost. 102/1986 che ha sancito incostituzionalità degli artt. 98

comma primo e 100 comma primo).

4.1. - Per quel che attiene il comma secondo dell'art. 98 la

censura d'incostituzionalità si appalesa fondata perché i creditori

esclusi, a carico dei quali non teme il comma terzo di prevedere

l'abbandono della opposizione se non si costituiscono almeno cinque

giorni prima della udienza, non possono essere lasciati all'oscuro del

decreto con il quale il Giudice delegato fissa la udienza.

Con sent. 15/1977 questa Corte non ha mancato di dichiarare

l'incostituzionalità del novellato art. 435 comma secondo c.p.c. nella

parte in cui non dispone che l'avvenuto deposito del decreto

presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione sia comunicato

all'appellante e che da tale comunicazione decorra il termine per la

notificazione all'appellato, e la ratio di tale pronuncia soccorre

anche per la presente specie se si riflette che il precedente non era

giustificato dalle peculiarità del rito speciale del lavoro che rese

necessaria la novellazione dell'art. 435 comma secondo.

4.2. - Una volta precisato che (non solo i creditori ma anche) il

curatore deve essere notiziato della data della udienza, non par dubbio

che questi debba essere notiziato di tale data in tempo utile per

esercitare il diritto di difesa: termine che questa Corte reputa

necessario fissare in quindici giorni a ritroso decorrenti dalla data

della udienza; termine di quindici giorni che si ricava dall'art. 98,

comma primo.

In tali sensi dichiarata l'incostituzionalità del comma secondo,

il comma terzo dell'art. 98 ha le carte in regola con l'art. 24 comma

secondo Cost..

5. - Ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, va dichiarata

l'incostituzionalità dell'art. 100 comma secondo r.d. 16 marzo 1942,

n. 267 nella parte in cui non specifica la durata del termine nel quale

il decreto di fissazione della udienza debba essere notificato al

curatore e ai creditori indicati nello stato passivo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 98 comma

secondo r.d. 16 marzo 1942, n. 267 nella parte in cui non prevede nei

confronti del creditore opponente la comunicazione, almeno quindici

giorni prima della udienza di comparizione, del decreto ivi indicato,

comunicazione dalla quale decorre il termine per la notificazione di

esso al curatore;

2) dichiara non fondata la questione di costituzionalità dell'art.

98 comma terzo r.d. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata, in riferimento

all'art. 24 comma secondo Cost., con ordinanza 20 marzo 1980 del

Tribunale di Catania (n. 103 R.O. 1981);

3) ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, dichiara

l'illegittimità costituzionale dell'art. 100 comma secondo r.d. 16

marzo 1942, n. 267 nella parte in cui non prevede nei confronti del

creditore impugnante la comunicazione, almeno quindici giorni prima

dell'udienza di comparizione, del decreto ivi indicato, comunicazione

dalla quale decorre il termine per la notificazione di esso al curatore

e ai creditori i cui crediti sono impugnati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO

SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO

- ALDO CORASANITI - GIUSEPPE

BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO

DELL'ANDRO - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

ROLANDO GALLI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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