Art. 100 fallimento — Impugnazione dei crediti ammessi
Articolo abrogato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Abrogato dal 17 luglio 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Abrogato dal 17 luglio 2006
1 pronuncia che riguarda l’art. 100 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.
Nel caso di amministrazione straordinaria pendente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006, il commissario straordinario non è legittimato a impugnare le decisioni relative all'ammissione di crediti allo stato passivo.
Art. 100 fallimento · Art. 101 fallimento · Art. 98 fallimento
Tutte le 11 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
In conformità di univoco orientamento giurisprudenziale, l'impugnazione prevista dall'art. 100 della legge fallimentare è proponibile non soltanto avverso i crediti tempestivamente insinuati ed ammessi, ma anche nei confronti dei decreti di ammissione tardiva, pronunciata dal giudice delegato ai sensi dell'art. 101, terzo comma, della stessa legge: in tal caso, secondo la Corte di cassazione, il termine di 15 giorni per proporre l'impugnazione decorre dal deposito in cancelleria della variazione dello stato passivo, in analogia con quanto previsto per le opposizioni allo stato passivo dell'art. 100, comma primo, della legge fallimentare anteriormente alla declaratoria d'illegittimità costituzionale contenuta nella sentenza n. 102 del 1986.
Art. 100 fallimento · Art. 101 fallimento
Va dichiarato costituzionalmente illegittimo - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'art. 100, comma secondo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina della procedure concorsuali) - nella parte in cui non prevede, nei confronti del creditore che impugni i crediti ammessi nello stato passivo del fallimento, la comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'udienza di comparizione, del decreto di fissazione dell'udienza stessa, comunicazione dalla quale decorre il termine per la notificazione di tale decreto al curatore ed ai creditori i cui crediti sono stati impugnati - in conseguenza dell'avvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 98, comma terzo, per la mancata previsione, nei confronti del creditore opponente, della comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'udienza di comparizione, del decreto ivi indicato. - S. n. 120/1986, massima sub A).
Art. 98 fallimento · Art. 24 cost. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 100 fallimento
A norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questioni di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, altresì, quali sono le altre disposizioni legislative la cui illegittimità deriva come conseguenza della decisione adottata. È pertanto costituzionalmente illegittimo - in applicazione del detto principio e in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 98, comma primo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (contenente la disciplina delle procedure concorsuali) - il successivo art. 100, comma primo, del medesimo testo legislativo - nella parte in cui stabilisce che ciascun creditore possa impugnare i crediti ammessi, con ricorso al giudice delegato, entro quindici giorni, dal deposito dello stato passivo in cancelleria anziché dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento, con le quali il curatore deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo -, in quanto, perché sia realizzato in pieno il dettame del processo giusto (a rendere concreto il quale si indirizzano non solo l'art. 24, comma secondo, Cost., ma anche l'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge n. 848 del 1955, e l'art. 15 del Patto internazionale di New York del 19 dicembre 1966, relativo ai diritti civili e politici), tutti i creditori del fallito menzionati nello stato passivo - e, dunque, non solo quelli in tutto o in parte esclusi o ammessi con riserva - debbono essere dal curatore notiziati dell'avvenuto deposito di esso mediante raccomandata con avviso di ricevimento, dalla cui ricezione deve, quindi, farsi decorrere il termine di quindici giorni (anche) per l'impugnazione dei creditori ammessi (senza riserva alcuna). - S. n. 102/1986, massima sub a).
Art. 98 fallimento · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 100 fallimento
Nella procedura fallimentare disciplinata dal r.d. 16 marzo 1942, n. 267, con riguardo al subprocedimento di formazione dello stato passivo, è previsto che il creditore possa impugnare, con ricorso al giudice delegato, i crediti ammessi (art. 100, r.d. 16 marzo 1942, n. 267), mentre per consolidata interpretazione della Suprema Corte (che rende la norma diritto vivente) analoga legittimazione all'impugnazione non è riconosciuta al fallito (e neppure, in suo nome e per suo conto, al curatore); al contrario, non vi è univocità nella giurisprudenza in ordine all'eventuale efficacia preclusiva del decreto del giudice delegato, che dichiara esecutivo lo stato passivo, anche nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento. Peraltro anche a volere accogliere l'interpretazione estensiva, fatta propria dal giudice a quo, che proprio per tale ragione ha dubitato della compatibilità del sistema normativo con la garanzia di difesa del fallito, alla Corte è precluso alcun tipo di intervento, in quanto la richiesta soluzione adeguatrice, diretta, in via di ipotesi, al rafforzamento delle garanzie difensive del debitore, presuppone una scelta fra più soluzioni astrattamente possibili (esclusione in sede di giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento dell'efficacia preclusiva del precedente accertamento del passivo; estensione al fallito della legittimazione ad impugnare i crediti ammessi allo stato passivo; attribuzione di questa legittimazione al curatore nell'interesse del fallito, ecc.), rimesse (ved. massima A) alla valutazione discrezionale del legislatore. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 100, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in riferimento all'art. 24 Cost.). - Per la non fondatezza della questione, ma senza considerazione del motivo (allora non prospettato) relativo all'effetto preclusivo dell'accertamento del passivo nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento: S. n. 222/1984.
Art. 100 fallimento · Art. 24 cost.
Dichiara manifestamente inammissibile per sopravvenuta irrilevanza la questione di legittimità costituzionale degli artt. 187, primo comma e 160 primo comma n. 1 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e 100 d.a.c.c., sollevata, per contrasto con l'art. 3, Cost. con ordinanza 20 novembre 1984 del Tribunale di Ragusa (n. 86 R.O. 1985). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,…
Art. 187 fallimento · Art. 160 fallimento · Art. 100 fallimento · Art. 3 cost.
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 209 co. 2 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), applicato all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi in virtù dell'art. 1 co. 5 l. 3 aprile 1979, n. 95 di conversione del d.l. 30 gennaio 1979,…
Art. 209 fallimento · Art. 100 fallimento
L'esclusione della legittimazione del fallito all'impugnazione dei crediti ammessi non è costituzionalmente illegittima. Infatti, detta esclusione trova non irrazionale giustificazione nella natura dello speciale procedimento fallimentare diretto alla tutela di interessi generali ed aventi carattere unitario. D'altronde la partecipazione del fallito alla fase sommaria della verificazione del passivo consente al fallito stesso di rappresentare le ragioni che vanno poste a fondamento del decreto di ammissione al passivo, mentre la legittimazione personale del fallito all'impugnazione dei crediti ammessi favorirebbe il perpetuarsi della cognizione ordinaria con grande nocumento dei creditori. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art 100 R.D 16 marzo 1942, n. 267, sollevato in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevede la legittimazione del fallito a esperire l'impugnazione dei crediti ammessi). - Cfr. sent. n. 195/1975.
Art. 100 fallimento · Art. 24 cost.
La chiusura del fallimento, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, determina bensì l'interruzione dei giudizi pendenti di opposizione allo stato passivo, di ammissione tardiva di crediti, di rivendicazione, restituzione o separazione di cose mobili: ma i creditori ed i terzi riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore restituito in bonis, nonché verso gli eventuali assuntori o garanti del concordato. Ne consegue necessariamente la facoltà di riassumere i processi interrotti, nel termine perentorio di legge, nei confronti del debitore come di coloro che abbiano assunto o garantito gli obblighi del concordato; e ne consegue altresì, quando siasi verificata la estinzione del processo per mancata riassunzione entro il termine, la possibilità di promuovere un nuovo giudizio, dal momento che la perenzione dell'istanza e del processo non comporta prescrizione o estinzione del diritto di azione. Poiché trattasi di azioni dipendenti dal fallimento, appare non contestabile, anche dopo il concordato, la competenza del tribunale fallimentare, sancita dall'art. 24 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267; ed è coerente ai principi che riassumendosi il giudizio interrotto questo debba continuare con il medesimo rito, mentre instaurando un nuovo giudizio dovrà invece applicarsi il rito ordinario. Il riconoscimento della permanente competenza funzionale del tribunale fallimentare non integra contrasto con il principio sancito dall'art. 25 della Costituzione, giacché per le azioni di cui qui si discorre detto tribunale è il giudice precostituito in via generale dalla legge e ciò, in conformità di consolidata giurisprudenza, è sufficiente per escludere la violazione della norma costituzionale. Inoltre, le azioni in questione conservano natura fallimentare anche dopo l'omologazione del concordato e la chiusura del fallimento, data la connessione del concordato e della sua esecuzione con la procedura concorsuale sottostante; ne' si può ravvisare sottrazione al giudice naturale nemmeno per quanto concerne gli eventuali assuntori o garanti del concordato, in correlazione con gli obblighi ad essi incombenti per l'esecuzione del concordato stesso nei confronti di tutti i creditori.
Art. 24 fallimento · Art. 98 fallimento · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
Il giudice sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione circa la legittimità costituzionale di una norma, la cui applicazione, nel caso concreto, è intesa alla definizione della controversia, è riservato all'organo cui spetta decidere sulla controversia medesima. Pertanto, qualora sia posta in dubbio la costituzionalità della norma riguardante le condizioni di proponibilità dell'azione (fra le quali è da comprendere la legittimazione dell'attore) spetta al tribunale e non al giudice istruttore, sollevare con ordinanza la relativa questione. Nella specie la questione di legittimità costituzionale dell'art. 100, primo comma, della legge fallimentare (approvata con R.D. 16 marzo 1942, n. 267), in quanto esclude la legittimazione del debitore fallito a proporre impugnazione dei crediti ammessi allo stato passivo, era stata sollevata dal giudice delegato al fallimento, nell'esercizio di funzioni istruttorie, e non dal collegio.
Art. 100 fallimento · Art. 24 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 20 dicembre 1990 al 17 luglio 2006. 122 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria ciascun creditore puo' impugnare i crediti ammessi, con ricorso al giudice delegato. Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui le parti e il curatore devono comparire davanti a lui, nonche' il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto al curatore ed ai creditori i cui crediti vengono impugnati. Le parti si costituiscono a norma dell'art. 98 terzo comma. Se all'udienza le parti non raggiungono l'accordo, il giudice dispone con ordinanza non impugnabile che in caso di ripartizione siano accantonate le quote spettanti ai creditori contestati. Per l'istruzione e la decisione delle impugnazioni si applicano le disposizioni dell'articolo precedente e il giudizio deve essere riunito a quello sulle opposizioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art100 · fonte del testo
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