Corte costituzionale

Sentenza n. 102/1986

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/04/1986 · relatore Virgilio Andrioli

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 98, primo

comma del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa) promossi con due ordinanze emesse

il 5 maggio 1982 e l'8 febbraio 1984 dalla Corte di Appello di

Caltanissetta nei procedimenti civili vertenti tra l'Esattoria comunale

imposte dirette di Gela e i Fallimenti dell'Impresa costruzioni

Hornbostel s.n.c. e della Ditta Iannizzotto Emanuele iscritte al n. 509

del registro ordinanze 1982 e al n. 544 del registro ordinanze 1984 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 dell'anno

1983 e n. 287 dell'anno 1984.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1986 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli.

udito l'avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.1. - Con ordinanza resa il 5 maggio 1982 (notificata e comunicata

il successivo 8 giugno; pubblicata nella G. U. n. 4 del 5 gennaio 1983

e iscritta al n. 509 R.O. 1982) sull'appello proposto dalla Esattoria

comunale II.DD. di Gela avverso la sentenza 15-28 aprile 1981 non

notificata, con la quale il Tribunale di Caltanissetta aveva respinto

l'opposizione allo stato passivo promossa dalla Esattoria, che ebbe a

chiedere di essere ammessa in via privilegiata al passivo del

fallimento della Impresa costruzioni ing. Enrico Hornbostel, società

in n.c., e dei suoi soci, perché il ricorso depositato il 27 gennaio

1978 era stato prodotto ben oltre il termine perentorio di giorni

quindici previsto dall'art. 98 comma primo r.d. 16 marzo 1942, n. 267,

decorrente dal deposito dello stato passivo in cancelleria avvenuto il

20 dicembre 1977 e non dalla notizia del curatore data con raccomandata

con avviso di ricevimento spedita l'11 gennaio 1978 e ricevuta il

successivo 12, la Corte d'appello di Caltanissetta, in accoglimento di

eccezione sollevata dalla Esattoria, ha giudicato non manifestamente

infondata, in riferimento agli artt. 24 comma secondo e 3 comma primo

Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 98 comma

primo r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede che il

termine per le opposizioni dei creditori in tutto o in parte esclusi

decorra dalla data del deposito dello stato passivo in cancelleria. In

riferimento all'art. 24 comma secondo ha il giudice a quo richiamato le

sent. nn. 151 e 152/1980 e 42/1981 della Corte costituzionale in quanto

indurrebbero la Corte ad andare in avviso contrario al giudizio di

infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 98 comma

primo espresso con la sent. 157/1971, ha escluso che vi siano ragioni

apprezzabili per derogare al principio generale secondo cui i termini

per impugnare decorrono, secondo i casi, dalla notificazione o dalla

comunicazione del provvedimento, ha dubitato che la notizia della

emanazione dell'atto impugnabile si acquisisca con il semplice deposito

dello stato passivo in cancelleria, ha posto in rilievo che le esigenze

di celerità delle procedure e di contestualità delle decisioni su

tutte le opposizioni sarebbero pur sempre salvaguardate da una

pluralità di dies a quibus determinati dalle comunicazioni che il

curatore deve dare ai creditori in tutto o in parte esclusi

(comunicazioni che si esaurirebbero in un ristrettissimo periodo di

tempo per tutti gli interessati e, quindi, renderebbero se non identici

quasi uguali i dies a quibus per le opposizioni e consentirebbero al

giudice delegato, cui i ricorsi in opposizione vanno diretti, di

fissare l'udienza per la comparizione di tutti gli opponenti e del

curatore, a termini per impugnare scaduti per tutti gli opponenti). In

riferimento all'art. 3 comma primo Cost. ha la Corte di Caltanissetta

osservato che l'art. 98 comma primo consente che i creditori abbiano a

disposizione termini diversi a seconda delle date di notizia

dell'avvenuto deposito dello stato passivo, che ai ereditari

dell'imprenditore fallito è riservato trattamento diverso, e

deteriore, dal trattamento riservato ai creditori dell'imprenditore

sottoposto a liquidazione coatta amministrativa dal testo dell'art. 209

comma secondo l. fall., risultante dalla C. cost. 155/1980.

1.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha

spiegato intervento, con atto depositato il 25 gennaio 1983, per il

Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato

argomentando a sostegno della conclusione di infondatezza della

proposta questione dalla C. cost. 157/1971, rispetto alla quale non

avrebbe espresso opposto giudizio la C. cost. 155/1980.

2.1. - Con ordinanza resa l'8 febbraio 1984 (notificata il 12 e

comunicata il 18 del successivo aprile; pubblicata nella G. U. n. 287

R.O. 1984 e iscritta al n. 544 R.O. 1984) sull'appello proposto con

atto notificato il 19 marzo 1983 avverso la sentenza 26 gennaio-1

febbraio 1983, notificata l'8 dello stesso mese, con la quale il

Tribunale di Caltanissetta aveva respinto l'opposizione allo stato

passivo proposta dalla Esattoria comunale II.DD. di Gela che ebbe a

chiedere di essere ammessa al passivo del fallimento della Ditta

Iannizzotto Emanuele, sul riflesso che il ricorso in opposizione era

stato proposto dopo la scadenza del termine di giorni 15 dal deposito

dello stato passivo in cancelleria avvenuto il 18 aprile 1980 e non

dalla notizia comunicata dal curatore con raccomandata con avviso di

ricevimento spedita il 26 aprile 1980, la Corte d'appello di

Caltanissetta, premesso che il termine di giorni 15 di cui all'art. 98,

comma primo r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ha carattere di perentorietà e

decorre dalla data di deposito dello stato passivo e non dalla data

della comunicazione del curatore, prevista dall'art. 97, e, di

conseguenza, dovrebbe l'appello rigettarsi, ha dichiarato non

manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24 comma secondo e

3 comma primo Cost., la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 98 comma primo r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui

prevede che il termine per la opposizione dei ereditori in tutto o in

parte esclusi decorre non dalla comunicazione prescritta dall'art. 97

sibbene dalla data di deposito dello stato passivo in cancelleria,

richiamando e sviluppando quanto argomentato con la precedente

ordinanza 5 maggio 1982.

2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha

spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri

l'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il 6 novembre

1984, con il quale è tornata a richiamare le C. cost. 157/1971 e

155/1980 e ha reputato chiaro che il creditore escluso in tutto o in

parte dallo stato passivo dovrebbe e potrebbe con la minima diligenza

acquisire contezza del provvedimento sfavorevole e seguire gli sviluppi

della procedura.

3. - Alla pubblica udienza dell'8 aprile 1986 nella quale il

giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui due incidenti,

l'Avv. dello Stato Siconolfi si è rimesso allo scritto ribadendo la

conclusione d'infondatezza della proposta questione. Considerato in diritto :

4. - I due incidenti, aventi ad oggetto la stessa questione di

legittimità costituzionale, vanno riuniti ai fini di contestuale

deliberazione.

5. - Il sospetto d'incostituzionalità dell'art. 98 comma primo ("I

creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione, entro

quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria,

presentando ricorso al giudice delegato") r.d. 16 marzo 1942, n. 267 è

fondato perché manifesta è l'offesa inflitta al diritto di difesa

garantito - quale che sia lo stato e il grado del procedimento -

dall'art. 24 comma secondo Cost..

Vero che questa Corte ebbe a dire infondata la questione con sent.

157/1971, ma non men vero che nell'area del diritto fallimentare l'art.

18 comma primo è stato con sent. 151/1980 dichiarato illegittimo

nella parte in cui prevede che il termine di quindici giorni per fare

opposizione decorra per il debitore dall'affissione della sentenza che

ne dichiara il fallimento, né diversa sorte è stata riservata con

sent. 152/1980 all'art. 99 comma quinto nella parte in cui fa

decorrere i termini per appellare e proporre ricorso in Cassazione

dalla affissione della sentenza resa sull'opposizione allo stato

passivo, e con sent. 303/1985 all'art. 26 comma primo nella parte in

cui fa decorrere il termine per il reclamo al tribunale dalla data del

decreto del giudice delegato di liquidazione del compenso a incaricati

anziché dalla data della comunicazione dello stesso ritualmente

eseguita.

Nella più ampia area delle procedure concorsuali estrafallimentari

non sono da negligere la sent. 255/1974, che ebbe a dichiarare

l'incostituzionalità dell'art. 183 comma primo nella parte in cui per

le parti costituite fa decorrere il termine per proporre appello contro

la sentenza che omologa o respinge il concordato preventivo

dall'affissione anziché dalla data di ricezione della comunicazione

della stessa e, in particolare guisa, la sent. 155/1980, che ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 209 comma secondo

nella parte in cui prevede che il termine per le opposizioni dei

creditori in tutto o in parte esclusi decorra dalla data del deposito,

nella cancelleria del tribunale dove l'impresa in liquidazione coatta

amministrativa ha la sede principale, dell'elenco dei crediti ammessi o

respinti, formato dal commissario liquidatore, anziché dalla data di

ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento con le quali il

commissario liquidatore dà notizia dell'avvenuto deposito ai creditori

le cui pretese non sono state in tutto o in parte ammesse. La

circostanza che nella motivazione della sent. 155/1980 abbia questa

Corte posto in rilievo le divergenze strutturali e qualificatorie che

separano l'accertamento del passivo a seconda che formi parte di

fallimento ovvero di liquidazione coatta amministrativa, non giova a

ravvisarvi, come ha argomentato l'interveniente Presidente del

Consiglio dei ministri, conferma della ratio decidendi che informava di

sé la sent. 157/1971, non solo perché le considerazioni sulla

verificazione fallimentare dei crediti altro non erano che un obiter

dictum, ma anche, e soprattutto, perché la diversa struttura delle due

verifiche evidenziata dalla natura amministrativa dell'elenco dei

creditori ammessi e esclusi, formato dal commissario della l.c.a., non

consentiva di far leva sul collegamento tra formazione dello stato

passivo e opposizioni dei creditori in tutto o in parte esclusi che ha

indotto correnti dottrinali ad inserire l'accertamento del passivo

fallimentare nella categoria dei processi di accertamento sommario di

cui al Capo I del Libro IV del codice di procedura civile.

Pertanto, la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 98 comma

primo nella parte in cui fa decorrere il termine per l'opposizione dal

deposito dello stato passivo, si impone, e la sent. 155/1980 induce la

Corte ad emettere pronuncia manipolativa additiva sostituendo nella

funzione di dies a quo al deposito dello stato passivo la ricezione

della raccomandata con avviso di ricevimento con la quale il curatore

è, ai sensi dell'art. 97 comma terzo, tenuto a dar notizia ai

creditori esclusi o ammessi con riserva.

6. - Non basta. Sebbene nei fascicoli di merito pervenuti alla

Cancelleria della Corte non siano stati inseriti gli stati passivi,

resi esecutivi dai giudici delegati ai due fallimenti dichiarati dal

Tribunale di Caltanissetta, né sia aliunde consentito constatare se

altri creditori abbiano proposto opposizione agli stati passivi, reputa

questa Corte che il dettame del processo giusto a render concreto il

quale si indirizzano non solo l'art. 24 comma secondo Cost., ma anche

l'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e

l'art. 15 del Patto internazionale di New York del 19 dicembre 1966,

relativo ai diritti civili e politici, non sia in pieno realizzato se

non si precisi che il curatore è tenuto a dar notizia non solo ai

creditori in tutto o in parte esclusi o ammessi con riserva ma anche

agli altri creditori che hanno proposto domanda di ammissione al

passivo.

Due ordini di motivi inducono a tanto la Corte.

Il carattere concorsuale della ripartizione dell'attivo della quale

la verificazione del passivo funge da presupposto, fa sl' che ciascun

creditore si atteggi rispetto a ciascun altro creditore quale homini

lupus: del che rappresenta - ancor prima dell'art. 100 - incisiva

immagine l'art. 96, comma secondo r.d. 267/1942, a tenor del quale il

giudice delegato, che pur ha predisposto lo stato passivo, tien conto,

nella adunanza fissata, ai sensi dell'art. 16 n. 51 nella sentenza

dichiarativa di fallimento, delle contestazioni e delle osservazioni

degli interessati (creditori e terzi che vantano diritti reali su cose

mobili del fallito), nonché dei nuovi documenti esibiti, al fine di

apportare le modificazioni e le integrazioni che ritiene necessarie.

La finalità pratica cui la verificazione dello stato passivo è

indirizzata, ove la s'inquadri nella categoria degli accertamenti

sommari, non consente che nella successiva fase a contraddittorio pieno

sia modificata la sfera dei legittimati ad agire e a contraddire, quale

delineata nel combinato disposto degli artt. 16 n. 5, 95 comma quarto e

96.

Pertanto: tutti i creditori menzionati nello stato passivo -

ammessi o no - debbono essere dal curatore notiziati mediante

raccomandata con avviso di ricevimento.

7. - Posto che, ai sensi dell'art. 100 (Impugnazione dei crediti

ammessi), "Entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in

cancelleria ciascun creditore può impugnare i crediti ammessi con

ricorso al giudice delegato." (comma primo) "Il giudice fissa con

decreto l'udienza in cui le parti e il curatore devono comparire

davanti a lui, nonché il termine perentorio per la notificazione del

ricorso e del decreto al curatore ed ai creditori i cui crediti vengono

impugnati, le parti si costituiscono a norma dell'art. 98 terzo comma."

(comma secondo) e "Per l'istruzione e la decisione delle impugnazioni

si applicano le disposizioni dell'articolo precedente e il giudizio

deve essere riunito a quello sulle opposizioni." (comma quarto), la

declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 98 comma primo - ove si

rifletta che non sempre sono spiegate anche opposizioni di creditori in

tutto o in parte esclusi e ammessi con riserva e, pertanto, non si

realizza la riunione del giudizio di impugnazioni con quello delle

opposizioni - questa Corte non può non giovarsi dell'art. 27 l. 11

marzo 1953, n. 87 per porre nel secondo capo della decisione che va ad

adottare l'art. 100 comma primo all'unisono con il capo primo

dichiarativo dell'incostituzionalità dell'art. 98 comma primo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 503 R.O. 1982 e 544 R. O.

1984,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 98 comma

primo r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa) nella parte in cui stabilisce che i

creatori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione entro

quindici giorni dal deposito dello stato passivo anziché dalla data di

ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento con le quali il

curatore deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai creditori che

hanno presentato domanda di ammissione al passivo,

2) ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, dichiara

l'illegittimità costituzionale dell'art. 100 comma primo r.d. 16

marzo 1942, n. 267 nella parte in cui ciascun creditore può impugnare

i crediti ammessi con ricorso al giudice delegato entro quindici giorni

dal deposito dello stato passivo in cancelleria anziché dalla data di

ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento con le quali il

curatore deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai creditori che

hanno presentato domanda di ammissione al passivo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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