Corte costituzionale

Sentenza n. 276/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1974 · relatore Guido Astuti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 24,

98, 99, 100, 101, 103 e seguenti del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge

fallimentare), promossi con ordinanze emesse il 18 marzo, il 6 maggio e

il 6 luglio 1972 dal tribunale di Roma in sei procedimenti civili

vertenti tra l'Esattoria comunale delle imposte dirette di Randazzo,

Gasperoni Alberto, l'Esattoria delle imposte dirette di Ortona,

Monteduro Nicola, Castellano Giovanni, la società Costruzioni Cassia

contro Ghella Giovanni ed altri, iscritte al n. 376 del registro

ordinanze 1972 e ai nn. 102, 103, 152, 153 e 154 del registro ordinanze

1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3

gennaio 1973, n. 126 del 16 maggio 1973 e n. 169 del 4 luglio 1973.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e di costituzione di Castellano Giovanni;

udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 1974 il Giudice relatore

Guido Astuti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento relativo al fallimento di Giovanni

Ghella, l'Esattoria comunale delle imposte dirette di Randazzo

proponeva istanza tardiva per la ammissione di un proprio credito.

Chiusosi il fallimento con sentenza omologativa del concordato, in

forza del quale Domenico Ghella e la soc. Salpe divenivano garanti ed

assuntori del concordato stesso, il procedimento relativo alla

insinuazione tardiva era dichiarato interrotto. Riassunto

dall'Esattoria, con istanza al giudice delegato, il procedimento per

l'insinuazione tardiva, il tribunale di Roma, accogliendo le eccezioni

proposte da Giovanni e Domenico Ghella, costituitisi in giudizio, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 24, 98 e

seguenti, 101 e 103 e seguenti del r.d. 16 marzo 1942, n. 267

(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della

Costituzione.

Identiche questioni di legittimità costituzionale sono state

sollevate dallo stesso tribunale di Roma in altri cinque procedimenti

civili, tutti dipendenti dal fallimento di Giovanni Ghella, e vertenti

tra quest'ultimo e Alberto Gasperoni, Nicola Monteduro, Giovanni

Castellano, la società Costruzioni Cassia e l'Esattoria delle imposte

dirette di Ortona. Considerato in diritto :

1. - Con le sei ordinanze elencate in epigrafe, di identico

contenuto, il tribunale civile di Roma - sezione fallimentare, ha

sollevato, accogliendo istanze di parte, la questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della

Costituzione, degli artt. 24, 98 e seguenti, 101, 103 e seguenti del

r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, ecc.), "nella

parte in cui consentono la riassunzione davanti al giudice fallimentare

dei procedimenti di opposizione allo stato passivo, di insinuazione

tardiva di crediti, e delle domande di rivendica, restituzione e

separazione di cose mobili, interrotti a seguito dell'omologazione del

concordato, e regolano il successivo svolgimento dei giudizi così

riassunti".

I giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Le ordinanze di rimessione impugnano, per il tramite delle

norme denunciate, il diritto vivente, ossia il "sistema

giurisprudenziale" formatosi, nel difetto di espresse disposizioni

della vigente legge fallimentare, circa la disciplina dei giudizi

derivanti dal fallimento, interrotti per effetto della chiusura dello

stesso, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di

omologazione del concordato. In base a tale sistema, la giurisprudenza

riconosce tanto al creditore che aveva promosso il giudizio, quanto al

debitore ritornato in bonis, ed all'assuntore o garante del concordato,

la facoltà di riassumere il processo interrotto, ovvero, scaduto il

termine di legge per la riassunzione, di iniziare un nuovo

procedimento, sempre davanti al tribunale fallimentare. Nel primo caso

continua ad applicarsi il rito speciale, nel secondo invece si ritiene

che debba seguirsi il rito ordinario.

Le ordinanze prospettano la incostituzionalità di questo sistema,

sotto un triplice profilo. Esso contrasterebbe con l'art. 24 della

Costituzione, per la limitazione del diritto di difesa conseguente alla

"ultrattività del sistema speciale fallimentare pur dopo la chiusura

della procedura concursuale"; con l'art. 25, per la sottrazione dei

processi al giudice naturale, causa la persistente competenza del

tribunale fallimentare; con l'art. 3, per la disparità di trattamento

che deriverebbe dall'essere rimessa alla libera scelta di una delle

parti private interessate l'alternativa tra la prosecuzione del

giudizio col rito speciale, e l'instaurazione di un nuovo giudizio col

rito ordinario.

3. - La questione non è fondata. Il sistema di diritto vivente,

elaborato dalla giurisprudenza, corrisponde ai criteri cui si informa

la disciplina della materia fallimentare, e non contrasta con principi

o precetti costituzionali.

La chiusura del fallimento, per effetto del passaggio in giudicato

della sentenza di omologazione del concordato, determina bensì

l'interruzione dei giudizi pendenti di opposizione allo stato passivo,

di ammissione tardiva di crediti, di rivendicazione, restituzione o

separazione di cose mobili: ma i creditori ed i terzi riacquistano il

libero esercizio delle azioni verso il debitore restituito in bonis,

nonché verso gli eventuali assuntori o garanti del concordato (cfr.

art. 120, secondo comma, della legge fallimentare). Ne consegue

necessariamente la facoltà di riassumere i processi interrotti, nel

termine perentorio di legge, nei confronti del debitore come di coloro

che abbiano assunto o garantito gli obblighi del concordato; e ne

consegue altresì, quando siasi verificata la estinzione del processo

per mancata riassunzione entro il termine, la possibilità di

promuovere un nuovo giudizio, dal momento che la perenzione

dell'istanza e del processo non comporta prescrizione o estinzione del

diritto di azione. Poiché trattasi di azioni dipendenti dal

fallimento, appare non contestabile, anche dopo il concordato, la

competenza del tribunale fallimentare, sancita dall'art. 24 del r.d. 16

marzo 1942, n. 267; ed è coerente ai principi che riassumendosi il

giudizio interrotto questo debba continuare con il medesimo rito,

mentre instaurando un nuovo giudizio dovrà invece applicarsi il rito

ordinario.

4. - Il riconoscimento della permanente competenza funzionale del

tribunale fallimentare non integra contrasto con il principio sancito

dall'art. 25 della Costituzione, giacché per le azioni di cui qui si

discorre detto tribunale è il giudice precostituito in via generale

dalla legge, e ciò, in conformità di consolidata giurisprudenza, è

sufficiente per escludere la violazione della norma costituzionale. Va

peraltro aggiunto che le azioni in questione conservano natura

fallimentare anche dopo l'omologazione del concordato e la chiusura del

fallimento, data la connessione del concordato e della sua esecuzione

con la procedura concursuale sottostante; né si può ravvisare

sottrazione al giudice naturale nemmeno per quanto concerne gli

eventuali assuntori o garanti del concordato, in correlazione con gli

obblighi ad essi incombenti per l'esecuzione del concordato stesso nei

confronti di tutti i creditori.

Questa Corte ha già avuto occasione di dichiarare più volte che

il precetto costituzionale circa il diritto alla tutela giudiziaria non

impone che questa debba essere sempre accordata nella stessa misura e

con le stesse modalità di procedimento; e che, in particolare, la

normativa speciale prevista dalla legge per i giudizi di competenza del

tribunale fallimentare ha una logica giustificazione in rapporto alle

esigenze e finalità della procedura concursuale, - perduranti anche in

ordine all'esecuzione del concordato - , e non comporta, di regola, una

sostanziale menomazione della tutela giurisdizionale, configurabile

come violazione della garanzia fornita dall'art. 24 della Costituzione.

Ciò appare incontestabile anche rispetto ai giudizi interrotti per

effetto della chiusura del fallimento: dopo l'omologazione del

concordato gli organi fallimentari conservano precise funzioni e

responsabilità in or dine alla esecuzione degli obblighi da esso

derivanti, sia per il fallito restituito in bonis, sia anche per gli

assuntori o garanti del concordato, egualmente soggetti al controllo

del tribunale, cui compete di sorvegliare l'adempimento degli obblighi,

con il potere di pronunziare la risoluzione o l'annullamento del

concordato stesso.

Non sussiste nemmeno la prospettata violazione del principio di

eguaglianza, perché la facoltà di riassumere tempestivamente una

causa fallimentare interrotta a seguito della d omologazione del

concordato è offerta dal vigente sistema, in regime di perfetta

parità, a tutte le parti interessate, così come, verificatasi

l'estinzione di quel processo, rimane a tutte la possibilità di

riproporre la stessa domanda in un nuovo giudizio, e rispettivamente di

proporre domanda di accertamento negativo sul medesimo oggetto. Ed è

superfluo aggiungere che tale libertà di iniziativa si verifica

sempre, in egual misura per ambo le parti, in ogni ipotesi di

interruzione o di successiva estinzione del processo, in base alle

disposizioni degli artt. 299 e seguenti del codice di procedura civile,

potendo ciascuno prevenire la parte avversa con la propria iniziativa,

o riparare alla sua inerzia processuale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 24, 98 e seguenti, 101, 103 e seguenti del r.d. 16 marzo

1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), "nella parte in cui consentono la riassunzione davanti

al giudice fallimentare dei procedimenti di opposizione allo stato

passivo, di insinuazione tardiva di crediti, e di rivendica,

restituzione e separazione di cose mobili, interrotti a seguito

dell'omologazione del concordato, e regolano il successivo svolgimento

dei giudizi così riassunti", sollevata con le ordinanze di cui in

epigrafe in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VIN CENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI- MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:276 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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