Art. 101 t.u.i.r. — Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite

Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati negli articoli 85, comma 1, e 87, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, lettere a) e b), e 2. 126 COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. 248 ((Per la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, si applicano le disposizioni dell'articolo 94; tuttavia, per i beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, le minusvalenze sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, lettere a) e b), e 2.)) 249 In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, rileva secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis. 248 Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4), del codice civile o di leggi speciali, non e' deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata. Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle di cui all'articolo 87. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o e' assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entita' e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entita' quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di piu' rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito e' prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili. 161 162 Per i crediti di modesta entita' e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti e' ammessa, ai sensi del comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreche' l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio. 162 Le perdite attribuite per trasparenza dalle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza dalla stessa societa' che ha generato le perdite. 133 193 I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle societa' indicate al comma 6 dai propri soci e la rinuncia degli stessi soci ai crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo ammontare, nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia, si aggiunge al costo della partecipazione. 162

Gli interventi su questo articolo(7)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248

126

Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 36, comma 19) che "Le disposizioni del comma 18 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".

L. 24 dicembre 2007, n. 244

133

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 34) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

L. 27 dicembre 2013, n. 147

161

La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 161) che "Le disposizioni di cui al comma 160 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta ferma l'applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti".

D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147

162

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha disposto: - (con l'art. 13, comma 2) che la modifica del comma 7 del presente articolo si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del D.Lgs. medesimo; - (con l'art. 13, comma 2) che le modifiche di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs medesimo; - (con l'art. 13, comma 3) che "L'articolo 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si interpreta nel senso che le svalutazioni contabili dei crediti di modesta entita' e di quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, deducibili a decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili".

L. 30 dicembre 2018, n. 145

193

La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 24) che, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117

248

Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, nel modificare l'art. 1, comma 58 della L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha conseguentemente disposto (con l'art. 164, comma 2) che "Le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 58 e 59, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dal comma 1 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Per i periodi d'imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell'imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purche' coerenti con quelli che sarebbero derivati dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal predetto comma 58".

D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148

249

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Le disposizioni di cui alle lettere a), c) e f) dei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025; tuttavia, per i beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e per i beni di cui all'articolo 94, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, detenuti dai soggetti diversi da quelli che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, classificati tra le immobilizzazioni finanziarie al termine del periodo d'imposta precedente, le plusvalenze iscritte nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025 non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte in applicazione delle disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche apportate dal presente articolo".

Testo vigente dal 12 agosto 2026 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 101 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 2781/2026

    8 febbraio 2026

    In tema di perdite su crediti, la transazione intervenuta con il debitore consente al creditore di dedurre l'eventuale perdita che ne deriva, rimanendo riservata al giudice la valutazione dei presupposti di deducibilità, la quale deve fondarsi sulla considerazione di fatti oggettivi, tali da rendere ragionevole e giustificata la scelta del contribuente di transigere per un importo inferiore al credito originario, e sempre che la stessa perdita risulti documentata in modo certo e preciso, secondo quanto stabilito dall'art. 101, comma 5, del TUIR. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto la legittimità della deduzione - da parte della società contribuente, locatrice di un immobile ad una società successivamente fallita - della perdita derivante da una transazione intervenuta con il curatore, che prevedeva, oltre alla risoluzione consensuale del contratto di locazione e alla rinuncia a tutti i canoni pregressi da parte della creditrice, l'obbligo per quest'ultima di pagare al fallimento l'importo portato in deduzione, da qualificare come contropartita per l'abbandono delle domande giudiziali della curatela).

    Art. 101 t.u.i.r. · Art. 109 t.u.i.r.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 120 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 27096/2025

    9 ottobre 2025

    In tema di tassazione delle perdite su crediti, la transazione intervenuta con il debitore consente al creditore di dedurre la perdita che ne deriva, sulla base di fatti oggettivi che rendono ragionevole e giustificata la scelta del contribuente di transigere per importo inferiore al credito originario; a tal fine, non è necessario che il creditore fornisca la prova di essersi positivamente attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale dell'insolvenza del debitore, essendo sufficiente che le perdite risultino documentate in modo certo e preciso, secondo quanto stabilito dall'art. 101, comma 5, TUIR. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha confermato la sentenza della C.T.R., secondo la quale la scelta della società contribuente di transigere con la propria debitrice non rendeva indeducibile la perdita, giacché il bilancio di quest'ultima costituiva sufficiente termine di riscontro di una situazione tale da giustificare la rinuncia parziale al credito).

    Art. 101 t.u.i.r.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 143 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di ottobre 2025 ↗ e febbraio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

15 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 12 agosto 2026 — 1 gennaio 2027in vigoreper 2 mesi
  3. 4 luglio 2026 — 12 agosto 2026per un mese
  4. 1 gennaio 2026 — 4 luglio 2026per 6 mesi
  5. 1 gennaio 2019 — 1 gennaio 2026per 7 anni
  6. 7 ottobre 2015 — 1 gennaio 2019per 3 anni
  7. 1 gennaio 2014 — 7 ottobre 2015per un anno
  8. 12 agosto 2012 — 1 gennaio 2014per un anno
  9. 1 gennaio 2008 — 12 agosto 2012per 5 anni
  10. 12 agosto 2006 — 1 gennaio 2008per un anno
  11. 3 dicembre 2005 — 12 agosto 2006per 8 mesi
  12. 2 dicembre 2005 — 3 dicembre 2005per 1 giorno
  13. 1 gennaio 2004 — 2 dicembre 2005per un anno
  14. 19 novembre 1992 — 1 gennaio 2004abrogatoper 11 anni
  15. 31 dicembre 1986 — 19 novembre 1992testo originarioper 6 anni

Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 2026 al 12 agosto 2026. 82 parole tolte, 25 parole aggiunte.

… indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarieaggiunto: , si applicano le disposizioni dell'articolo 94; tuttavia, per i tolto: titoli di cui alla citata aggiunto: beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera e) tolto: negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteriaggiunto: , che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, le minusvalenze sono deducibili tolto: in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre. Ai fini del primo periodo, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico aggiunto: se sono realizzate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, lettere a) e b), e 2. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148

    Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Le disposizioni di cui alle lettere a), c) e f) dei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025; tuttavia, per i beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e per i beni di cui all'articolo 94, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, detenuti dai soggetti diversi da quelli che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, classificati tra le immobilizzazioni finanziarie al termine del periodo d'imposta precedente, le plusvalenze iscritte nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025 non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte in applicazione delle disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche apportate dal presente articolo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art101 · fonte del testo

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