[1]fiscali e privilegi per i finanziamenti delle sezioni di credito industriale dei Banchi meridionali

[2]Alle operazioni di cui all'articolo precedente, lettere a), b), c), e a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalita' relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, si applicano le agevolazioni fiscali indicate dall'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Gli onorari notarili sono ridotti alla meta'.(1) Le esenzioni ed agevolazioni di cui sopra si applicano anche alla costituzione di garanzia da parte di terzi che intervengano negli atti e contratti relativi alle operazioni di cui al precedente comma.(2) I crediti derivanti dalle operazioni di cui all'articolo precedente lettera c) sono garantiti dal privilegio di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482; detti crediti hanno altresi' privilegio con il grado indicato all'art. 2778, n. 3, del Codice Civile, sulle scorte di materie prime e prodotti finiti che si trovano nel patrimonio dell'impresa debitrice, senza pregiudizio di diritti di terzi sulle cose stesse. La estensione del privilegio alle scorte dovra' risultare esplicitamente dalle annotazioni ed inserzioni previste nel terzo, quarto e quinto comma dell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale del 1 novembre 1944, n. 367, modificato dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 ottobre 1947, n. 1075.(3) Il privilegio sulle scorte di materie prime e prodotti finiti di cui al comma precedente non e' opponibile ai titolari di credito privilegiato ai sensi dell'articolo 2751, n. 4, del Codice Civile.(4) Non si applicano alle operazioni di cui al presente articolo le disposizioni di cui all'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.(5) Le disposizioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo hanno vigore fino al 31 dicembre 1980.

[3](1) Art. 26, c. 3°, L. n. 634/1957; art. 9, L. n. 261/1950; art. 3, c. 1°, L. n. 1482/1948; D.L.C.P.S. n. 1598/1947; art. 14, c. 1°, D.L.C.P.S. n. 1419/1947; art. 25, D.P.R. n. 601/1973

[4](2) Art. 3, c. 2°, L. n. 1482/1948

[5](3) Art. 26, c. 3°, L. n. 634/1957; art. 5, c. 1°, L. n. 135/1954

[6](4) Art. 5, c. 2°, L. n. 135/1954

[7](5) Art. 4, L. n. 1482/1948

Testo vigente dal 29 maggio 1978

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art93 · fonte del testo

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