Legge fallimentare

Art. 68 fallimento — Pagamento di cambiale scaduta

In deroga a quanto disposto dall'art. 67, secondo comma, non puo' essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato d'insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.

Testo vigente dal 6 aprile 1942

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art68 · fonte del testo

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