Art. 6 — Revocatoria fallimentare dei pagamenti del debitore ceduto

Il pagamento compiuto dal debitore ceduto al cessionario non e' soggetto alla revocatoria prevista dall'articolo 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Tuttavia tale azione puo' essere proposta nei confronti del cedente qualora il curatore provi che egli conosceva lo stato di insolvenza del debitore ceduto alla data del pagamento al cessionario. E' fatta salva la rivalsa del cedente verso il cessionario che abbia rinunciato alla garanzia prevista dall'articolo 4.

Testo vigente dal 25 febbraio 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-02-21;52~art6 · fonte del testo

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