Corte costituzionale

Sentenza n. 379/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/2000 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 67, secondo

comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con

ordinanza emessa il 12 luglio 1999 dal Tribunale di Monza nel

procedimento civile vertente tra il Fallimento "Progetto Cam" s.r.l.

e la Banca popolare di Milano, iscritta al n. 590 del registro

ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2000 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio civile promosso dalla curatela del

fallimento della P.C. s.r.l. nei confronti di una banca il Tribunale

di Monza in composizione monocratica ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 67, secondo comma, del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), in riferimento agli articoli 3,

primo comma, 24, primo e secondo comma e 41, primo comma, della

Costituzione, nella parte in cui tale norma assoggetta a revocatoria

fallimentare anche atti leciti e doverosi come i pagamenti di debiti

liquidi ed esigibili effettuati dal fallito, nell'anno anteriore alla

dichiarazione di fallimento, con mezzi normali di pagamento.

Osserva innanzitutto il giudice a quo che la questione è

rilevante ai fini della decisione, perché la domanda sulla quale

egli è chiamato a pronunciarsi impone l'applicazione della norma

impugnata; oltre a ciò, la domanda non sembra poter essere respinta

ictu oculi, perché da un lato il curatore del fallimento ha già

dimostrato che la banca convenuta era a conoscenza dello stato di

decozione del debitore, dall'altro i pagamenti eseguiti da

quest'ultimo in favore della banca risultano compiuti in presenza di

scoperti di conto corrente, sicché dovrebbero considerarsi

revocabili in base alla pacifica giurisprudenza della Cassazione.

Ciò posto in punto di rilevanza, il Tribunale di Monza ritiene

che la norma impugnata sia in conflitto con i citati parametri

costituzionali.

La violazione dell'art. 3 della Costituzione consegue

all'orientamento giurisprudenziale delle Sezioni unite della Corte di

cassazione con la sentenza 11 novembre 1998, n. 11350, ormai da

assumersi in termini di diritto vivente, secondo cui le imprese

esercenti un'attività in regime di monopolio legale sono escluse

dalla revocatoria fallimentare, in quanto il monopolista non può

rifiutarsi di contrarre con chiunque glielo chieda. Sostiene il

giudice a quo che le argomentazioni usate dalle Sezioni unite,

peraltro da lui non condivise in relazione al caso del monopolista,

consentono di ravvisare una violazione del principio di uguaglianza,

perché, trattandosi della revoca di atti solutori, non c'è motivo

per differenziare il pagamento compiuto in favore del monopolista

legale rispetto a quello eseguito in favore di qualsiasi altro

creditore. La revocatoria si giustifica per gli atti previsti

dall'art. 67, primo comma, legge fallimentare; ma tutti i pagamenti

di cui al secondo comma di detto articolo debbono ritenersi atti

dovuti, indipendentemente dalla situazione di chi li riceve, perché

il debitore è obbligato ad eseguirli ed anche il creditore è tenuto

a riceverli, a meno di non voler incorrere nella mora credendi; da

tanto deriva che la diversificazione compiuta dalle Sezioni unite si

risolve in una violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Quanto agli ulteriori parametri costituzionali invocati, il

rimettente osserva che il sistema attualmente vigente priva tutti i

creditori, senza distinzioni, della possibilità di fruire di una

tutela processuale preventiva contro il rischio di revocatoria dei

pagamenti ricevuti. Ed infatti, nonostante una certa giurisprudenza

riconosca al creditore il diritto di avvalersi dell'art. 1461 cod.

civ. in presenza di una situazione di dissesto economico della

controparte, vero è che, qualora il debitore, benché in

difficoltà, offra regolarmente il proprio adempimento, il creditore

deve accettarlo, perché l'art. 1461 citato non può essere, in

realtà, applicato in un caso del genere. Ne deriva che l'unico

strumento a disposizione del creditore per evitare le conseguenze

della revocatoria fallimentare è quello di rifiutare l'adempimento,

incorrendo negli effetti della mora credendi anche se il creditore,

per costante giurisprudenza, non può mai ritenersi obbligato a tale

comportamento, essendo l'adempimento un atto comunque lecito.

È evidente, perciò, che ammettere l'esercizio della revocatoria

fallimentare nei confronti dei pagamenti eseguiti con mezzi normali

è irrazionale e non risulta in sintonia con la struttura tipica di

quest'azione, che si fonda sul principio della frode alle ragioni dei

creditori; né costituisce adeguata tutela di questi ultimi il fatto

che la curatela del fallimento sia onerata della prova circa la

cosiddetta scientia decoctionis. Il sacrificio delle ragioni

creditorie in funzione dell'attuazione della par condicio potrebbe

legittimamente giustificarsi, a detta del Tribunale di Monza,

soltanto in relazione ai pagamenti eseguiti successivamente alla

dichiarazione di fallimento, secondo il dettato dell'art. 44 della

legge fallimentare, perché l'esistenza di una procedura già aperta

dà ragione della deroga alle regole comuni che impongono al debitore

l'adempimento dei debiti scaduti ed al creditore l'accettazione di

tale adempimento. E d'altronde il debitore, benché ormai prossimo al

fallimento, è tenuto all'adempimento delle proprie obbligazioni

secondo quanto risulta indirettamente dagli artt. 54 e 55 della legge

fallimentare, che pongono a suo carico l'onere di ristorare gli

interessi moratori maturati prima della dichiarazione di fallimento a

causa dell'eventuale inadempimento.

Nella norma impugnata, infine, il giudice a quo ravvisa anche una

violazione dell'art. 41 Cost., poiché la stessa "pone un limite

insormontabile alla autodeterminazione dei terzi contraenti del

fallito anche nel libero esercizio di un'attività economica

perfettamente lecita, non già impedendola direttamente (...), ma

sanzionandola successivamente nella fase del rapporto riguardante

l'esecuzione satisfattiva".

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la sollevata questione sia dichiarata

inammissibile o comunque infondata. Considerato in diritto

1. - Viene sollevata questione di legittimità costituzionale

dell'art. 67, secondo comma, della legge fallimentare, nella parte in

cui assoggetta a revocatoria fallimentare anche atti leciti e

doverosi come i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, effettuati

dal fallito nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, con

mezzi normali di pagamento.

Il giudice del Tribunale di Monza ravvisa un contrasto della

predetta norma con gli articoli 3, 24 e 41 Cost.:

a) per lesione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza,

in relazione all'orientamento giurisprudenziale delle Sezioni unite

della Corte di cassazione (sentenza 11 novembre 1998, n. 11350),

assunto in termini di diritto vivente, secondo cui le imprese

esercenti un'attività in regime di monopolio legale sono escluse

dalla revocatoria fallimentare, non esistendo in subiecta materia

un'effettiva distinzione tra la posizione del legalmonopolista e

quella di qualsiasi altro creditore;

b) per mancanza di una tutela processuale adeguata per il

creditore di prestazioni liquide ed esigibili, che si trova costretto

a scegliere tra l'accettazione dell'adempimento offertogli dal

debitore, con conseguente esposizione al rischio della revocatoria,

ed il rifiuto del medesimo, con applicazione delle norme sulla mora

credendi; il tutto in presenza di un pagamento che il debitore aveva

l'obbligo di compiere e che il creditore aveva il pieno diritto -

dovere di ricevere;

c) per lesione della libertà d'iniziativa economica, in quanto

la norma "pone un limite insormontabile alla autodeterminazione dei

terzi contraenti del fallito anche nel libero esercizio di

un'attività economica perfettamente lecita, non già impedendola

direttamente (...), ma sanzionandola successivamente nella fase del

rapporto riguardante l'esecuzione satisfattiva".

2. - La questione è infondata.

3. - L'azione revocatoria fallimentare, pur collocandosi sulla

linea della revocatoria ordinaria e pur essendo, perciò, un mezzo di

conservazione della garanzia patrimoniale, si inserisce nel

particolare àmbito della procedura fallimentare, la quale ha

connotati peculiari che danno ragione delle notevoli diversità

esistenti tra i due tipi di azione. È noto che principi animatori

della materia fallimentare sono quelli dell'universalità

dell'esecuzione (che si rivolge contro l'intero patrimonio del

fallito anziché contro uno o più singoli beni) e della sua

concorsualità, da intendersi nel senso che tutti i creditori hanno

diritto di partecipare all'attività di liquidazione e di soddisfarsi

sul ricavato in posizione di tendenziale parità.

La centralità della par condicio creditorum - rafforzata dalla

previsione, in certi casi, del reato di bancarotta - è stata

ribadita anche da questa Corte (v. sentenze n. 32 del 1992 e n. 204

del 1989), costituendo nell'attuale disciplina la chiave di lettura

di vari istituti, fra i quali la revocatoria fallimentare. È quindi

evidente che tutelare le ragioni del concorso tra i creditori può

significare anche derogare alle regole generali, per consentire la

ricostruzione del patrimonio del fallito e ripartire tra tutti i

creditori, nel rispetto delle cause legittime di prelazione,

eventuali perdite.

In relazione alle esigenze ora descritte, il legislatore ha

costruito l'azione revocatoria fallimentare per contemperare

l'interesse dei creditori di recuperare al patrimonio del fallito la

maggiore quantità di beni, in vista dell'esecuzione concorsuale, con

quello al normale svolgimento dell'attività economica ed alla

stabilità dei diritti. La legge, perciò, ha modulato la revocatoria

in relazione alla diversità degli atti compiuti dal fallito nel

cosiddetto periodo "sospetto" che precede la dichiarazione di

fallimento periodo che può essere di uno oppure di due anni -

graduando l'onere della prova della conoscenza o dell'ignoranza dello

stato di insolvenza a seconda della maggiore o minore idoneità

dell'atto a suscitare il ragionevole dubbio che possa essere stato

compiuto allo scopo di favorire o danneggiare certi creditori.

Rispetto a tale coerente disegno normativo, altre leggi ritengono

tuttavia giustificate varie deroghe all'art. 67, espressamente

disponendo che determinati atti o pagamenti non siano assoggettati a

revocatoria fallimentare (così l'art. 6 della legge 21 febbraio

1991, n. 52, richiamato anche dal giudice a quo e l'art. 4, comma 3,

della legge 30 aprile 1999, n. 130).

4. - L'ordinanza di rimessione, anche in considerazione

dell'esistenza di questi casi legali di esclusione delle normali

regole della revocatoria fallimentare, invoca - a sostegno della

presunta lesione del principio di eguaglianza ed al fine di una

generale esclusione della revocatoria prevista dal secondo comma

dell'art. 67 - l'ulteriore deroga del monopolista legale,

riconosciuta dalla citata sentenza delle Sezioni unite della

Cassazione. Da quest'ultima esclusione, di derivazione

giurisprudenziale, il Tribunale di Monza, pur dimostrando di non

condividere le argomentazioni della Corte suprema, deduce che gli

atti di pagamento eseguiti con mezzi normali nell'anno precedente la

dichiarazione di fallimento non dovrebbero essere mai revocabili,

poiché nessuna sostanziale differenza è ravvisabile tra il

monopolista legale e qualsiasi altro creditore.

La censura del giudice rimettente in riferimento al principio di

eguaglianza è priva di fondamento. Egli, infatti, invoca un tertium

comparationis consistente non in una norma derogatoria, ma in

un'interpretazione della giurisprudenza su una particolare ipotesi di

esonero della revocatoria fallimentare (quella del monopolista), per

farne discendere la necessità, sul piano costituzionale, della

caducatoria della stessa regola prevista dalla norma impugnata per

tutte le ipotesi di pagamento di debiti liquidi ed esigibili con

mezzi normali. Ed è altresì innegabile che le due situazioni

giuridiche messe a confronto non sono omogenee.

A quest'ultimo proposito, senza prendere posizione sulla delicata

questione, dibattuta dinanzi ai giudici ordinari e prospettata

nell'ordinanza di rimessione, circa la possibilità o meno di

riconoscere una differenza tra creditore legalmonopolista ed altri

creditori in relazione al diritto di avvalersi dell'art. 1461 cod.

civ. in caso di crisi patrimoniale del debitore, certo è che, ai

sensi dell'art. 2597 cod. civ., il monopolista, a differenza degli

altri imprenditori, ha l'obbligo di contrattare con chiunque richieda

le prestazioni che formano oggetto dell'impresa, con il

consequenziale affidamento sulla controprestazione.

5. - In ordine alla censura di irragionevolezza della norma, è

sufficiente osservare che l'assoggettabilità degli atti leciti di

pagamento alla revocatoria prevista dal secondo comma dell'art. 67

legge fallimentare trova adeguata giustificazione nelle esigenze di

tutela della par condicio cui sopra si è fatto cenno. Il legislatore

non ha trascurato di considerare le differenze rispetto alle ipotesi

di cui al primo comma di detta norma (pagamenti con mezzi anormali e

atti a titolo oneroso viziati da grave squilibrio nella

controprestazione), riservando per i debiti scaduti e per gli atti

normali di pagamento un trattamento meno rigoroso, che si concretizza

nella maggior brevità del periodo sospetto e nell'onere della prova

della scientia decoctionis posto a carico del curatore.

Appare improprio, inoltre, prospettare l'alternativa degli

strumenti a disposizione del creditore nel rifiuto dell'adempimento,

con la conseguente mora credendi o nell'accettazione del pagamento

col rischio della revocatoria; e ciò per farne discendere una

violazione dell'art. 24 della Costituzione. Da un lato, invero,

questa norma costituzionale riguarda le garanzie processuali e non

quelle sostanziali; dall'altro, il creditore non incorre nella mora

quando non riceve il pagamento per un motivo legittimo (art. 1206

cod. civ.). In ogni caso, se egli accetta detto pagamento,

potenzialmente soggetto al rischio della revocatoria, non

necessariamente dovrà soccombere nell'eventuale giudizio che il

curatore dovesse promuovere, proprio in considerazione delle

precedenti osservazioni sull'onere della prova.

6. - Ugualmente priva di fondamento è la censura proposta dal

rimettente, peraltro in via residuale, relativa all'art. 41 della

Costituzione.

Deve in proposito considerarsi che tale norma, dopo avere

proclamato la libertà dell'iniziativa economica privata, soggiunge

che essa "non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale".

Invero questa Corte ha precisato, in altra e diversa situazione, che

l'attuale regolazione della revocatoria fallimentare "rientra

comunque nel bilanciamento - non irragionevolmente operato dal

legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità - con la

utilità sociale correlata alla esigenza di un sano e corretto

funzionamento del mercato e con la parità di trattamento tra tutti i

creditori in presenza della crisi dell'impresa debitrice" (sentenza

n. 110 del 1995).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa) sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo

comma, 24, primo e secondo comma e 41, primo comma, della

Costituzione, dal giudice unico del Tribunale di Monza con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria, il 27 luglio 2000

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:379 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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