Corte costituzionale

Sentenza n. 110/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/04/1995 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 67 del r.d. 16

marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato

preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione

coatta amministrativa), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 21

aprile e il 19 maggio 1994 dal Tribunale di Milano nei procedimenti

civili vertenti tra la S.p.a. Fallimento Codelfa e la S.r.l. Gavardo

Officine Meccaniche e tra la S.p.a. Sogefan e la S.p.a. Fallimento

Codelfa, iscritte rispettivamente ai nn. 603 e 667 del registro

ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 42 e 47, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti l'atto di costituzione del Fallimento Codelfa S.p.a.,

nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1995 il Giudice

relatore Renato Granata;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con due ordinanze in data 21 aprile e 19 maggio 1994 - emesse

in altrettanti giudizi, nei quali il Fallimento Codelfa S.p.a. aveva

proposto (in un caso, in via riconvenzionale, contro l'attrice

Sogefan S.p.a. e, nell'altro, direttamente contro la convenuta

Gavardo Officine S.r.l.) analoghe domande di revocazione ex art. 67

del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa) relativamente a pagamenti

effettuati dalla fallita nell'anno anteriore alla sua ammissione alla

procedura di amministrazione controllata, cui era conseguito il

fallimento - il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 24 e 41 della Costituzione, questione incidentale di

legittimità costituzionale del citato art. 67 della Legge

fallimentare, nella parte in cui tale norma, secondo la consolidata

interpretazione della Corte di cassazione, fa decorrere il periodo di

revocabilità degli atti compiuti dal fallito a ritroso dalla data di

ammissione alla a.c. invece che da quella di dichiarazione del

fallimento.

Siffatta esegesi - dalla quale lo stesso Tribunale ricorda di

avere, con propria giurisprudenza, in precedenza, dissentito ma che

la Corte di cassazione ha "irremovibilmente" riaffermato per cui può

assumersi come "diritto vivente" - autorizzerebbe infatti il sospetto

di violazione dei precetti costituzionali come sopra invocati, in

quanto la norma così interpretata:

a) tratterebbe irragionevolmente in modo eguale situazioni

diseguali quali, appunto, lo stato di "insolvenza", che conduce al

fallimento e la "temporanea difficoltà", che autorizza il tentativo

di risanamento dell'impresa attraverso la procedura di a.c.;

b) impedirebbe poi di fatto al convenuto in revocatoria di

opporre utilmente la propria inscientia decoctionis, poiché la

sovrapposizione, presuntiva e retroattiva, in caso di esito negativo

della a.c., della condizione fallimentare a quella propria della

procedura minore, avrebbe una automatica ricaduta sull'elemento

soggettivo del percipiente, che verrebbe così a dipendere da una

interversione normativa (a posteriori) del disvalore del fatto,

anziché da una percezione conoscitiva effettivamente diversa e più

grave di quella originariamente connessa alla situazione di

temporanea difficoltà;

c) comprimerebbe, infine, la libertà di azione economica, per

l'incertezza che ne conseguirebbe in ordine alla sorte dei negozi

compiuti anzitempo dall'imprenditore, alterando prematuramente e

dannosamente i rapporti di questo con i suoi interlocutori.

2. - Nel giudizio innanzi alla Corte ha depositato tardivamente

memoria la difesa del Fallimento.

3. - È altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato che ha eccepito,

in linea preliminare, l'inammissibilità della questione, per il suo

carattere sostanzialmente interpretativo e di elusione della funzione

nomofilattica della Corte di cassazione; ed, in subordine, ne ha

contestato, comunque, per ogni verso, la fondatezza.

All'uopo - nell'aderire alla esegesi consolidata della norma

denunciata - ha sottolineato l'Avvocatura come le critiche a questa

rivolta dalla contraria giurisprudenza e dottrina abbiano sempre

prescisso da implicazioni di illegittimità ed ha sostenuto che anzi

proprio l'opposta lettura dell'art. 67 della Legge fallimentare,

adombrata dal Tribunale a quo, "potrebbe porre dei dubbi di

costituzionalità della norma per disparità di trattamento dei

creditori, ed in particolare di quelli assistiti da un diritto di

prelazione, i quali non possono dissentire dall'ammissione

dell'imprenditore al beneficio". Considerato in diritto

1. - Nel fissare il limite temporale (biennale-annuale) per

l'esercizio dell'azione revocatoria in relazione a determinati atti

compiuti dal fallito nel c.d. periodo sospetto e suscettibili, per

ciò, di ledere la par condicio creditorum, l'art. 67 del r.d. 16

marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato

preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione

coatta amministrativa), come sopra impugnato, individua nella

"dichiarazione di fallimento" il momento iniziale per il computo, a

ritroso, del periodo suddetto.

La norma - riferita all'ipotesi, in sé, del fallimento - non

contempla anche la più articolata (ma fattualmente non infrequente)

variante procedimentale del fallimento consecutivo a precedente

amministrazione controllata dell'impresa e quindi non specifica se,

in tale evenienza, il dies a quo dei termini in questione sia

identicamente rappresentato dalla dichiarazione di fallimento ovvero

vada a coincidere con la data stessa di ammissione alla procedura

minore.

1.1. - Le due soluzioni interpretative sono state come è noto,

con varietà di argomentazioni, prospettate entrambe in dottrina e

giurisprudenza.

La Corte di cassazione ha da tempo, peraltro, fermamente, e senza

oscillazione alcuna, aderito alla tesi della retrodatazione del

termine di esercizio della revocatoria in caso di consecuzione di

procedure.

E, ai fini di tale opzione interpretativa, ha dato preminente

rilievo alla ritenuta sostanziale affinità, sia strutturale che

funzionale, ed alla conseguente complementarità, delle due

menzionate procedure: tra l'altro anche osservando che la tutela

degli interessi dei creditori verrebbe irrimediabilmente elusa se si

negasse il principio della consecuzione, in quanto non sarebbe mai

possibile esperire azioni revocatorie nel successivo fallimento,

attesa la durata biennale della amministrazione controllata.

A questo indirizzo non si è invece uniformata una parte,

minoritaria, dei giudici di merito (oltre che della dottrina) i

quali, alle argomentazioni del Giudice della nomofilachia, hanno

opposto la mancanza di base testuale del principio della consecuzione

delle procedure, la non identità di ratio e degli obiettivi

rispettivi, e soprattutto la asserita concettuale diversità della

"temporanea difficoltà", che giustifica l'amministrazione

controllata, rispetto alla "insolvenza", che conduce al fallimento,

contestando l'assimilabilità della prima alla seconda situazione

agli effetti della pretesa esegesi estensiva della norma in esame.

Peraltro, nel rimeditare anche recentissimamente il proprio

orientamento alla luce di queste critiche, la Corte di cassazione ha

continuato a ribadirlo, a sua volta replicando che proprio le

rilevate carenze normative in tema di consecuzione di procedure

postulano la necessità di far capo ai principi generali della legge

fallimentare per una ricostruzione sistematica della materia; e

ancora argomentando che "insolvenza" e "temporanea difficoltà" sono

nozioni che divergono solo per l'aspetto quantitativo, posto che

anche la "temporanea difficoltà" è qualitativamente "insolvenza"

(in quanto coincidente con la incapacità dell'impresa di far fronte

regolarmente alle proprie obbligazioni) e da essa si discosta solo

perché inerente ad una crisi prognosticata come reversibile; e,

comunque, che una volta subentrato il fallimento, ne risulterebbe con

ciò dimostrata, ora per allora, la non reversibilità della crisi.

2. - Da questa consolidata e ferma esegesi dell'art. 67 della

Legge fallimentare, da parte della Corte regolatrice, prende ora le

mosse il Tribunale rimettente, prospettandone il contrasto con gli

artt. 3, 24 e 41 della Costituzione, per quanto la norma, così

interpretata, rispettivamente:

a) "tratta in modo eguale situazioni diseguali";

b) "non consente di fatto al convenuto in revocatoria di

eccepire la propria inscientia decoctionis";

c) "implica una limitazione della libertà di azione

economica".

2.1. - Preliminarmente riuniti, per l'identità della norma

censurata, i giudizi relativi alle due ordinanze di rinvio, va

respinta in limine l'eccezione di inammissibilità di entrambe le

impugnative, formulata dall'Avvocatura, poiché ciò che - come più

volte puntualizzato - non può richiedersi, attraverso il giudizio

incidentale di legittimità costituzionale, è una sorta di

"revisione in grado ulteriore dell'interpretazione offerta dalla

Cassazione" (sentenze nn. 271 del 1991, 456 del 1989; ordinanza n.

410 del 1994), "attribuendo a questa Corte un ruolo di giudice della

impugnazione che non le compete" (ordinanza n. 44 del 1994); mentre

quando - come nella specie - il giudice a quo assuma tale

interpretazione in termini di "diritto vivente", allora è

"consentito richiedere l'intervento di questa Corte affinché

controlli la compatibilità dell'indirizzo consolidato con i principi

costituzionali" (sentenza n. 456 del 1989 cit.).

Il che è quanto appunto ora sollecita il giudice a quo.

3. - Nel merito la questione è sotto ogni profilo infondata.

3.1. - Non sussiste, in primo luogo, l'ipotizzata violazione del

precetto dell'eguaglianza.

L'equiparazione delle due vicende procedurali (del fallimento e

dell'amministrazione controllata sfociata nel fallimento), sottesa

all'interpretazione estensiva dell'art. 67 della Legge fallimentare

che qui si censura, è, come si è detto, alternativamente

argomentata - nella giurisprudenza dominante che così individua la

"norma applicata" dedotta come oggetto del richiesto scrutinio di

costituzionalità - in ragione ora della ritenuta definitività anche

della insolvenza che è alla base della procedura minore, come

comprovata, ex post, dalla sopravvenienza del fallimento (implicante

l'erroneità della più favorevole prognosi formulata ex ante), ora,

invece, sulla base della sostanziale identità dei due fenomeni, da

un lato, della "temporanea difficoltà" di cui all'art. 187 della

Legge fallimentare e, dall'altro, della "insolvenza" di cui all'art.

5 stessa legge, tra loro varianti solo per un connotato di gravità.

Ai fini dello scrutinio di costituzionalità non occorre peraltro

esprimere una opzione tra tali due linee interpretative, essendo

sufficiente rilevare che - anche alla stregua della seconda

impostazione - le situazioni comparate presentano comunque un

innegabile nucleo fondamentale comune.

Su una tale identità di fondo dei due fenomeni - che trova, tra

l'altro, testuali riscontri nelle norme (artt. 188, 173, 192 della

Legge fallimentare) che disciplinano lo sbocco automatico dell'a.c.

nel fallimento - finisce, del resto, con il convenire lo stesso

Tribunale a quo nel punto in cui risolve la pretesa diversità

"ontologica" del presupposto delle due procedure nella "dicotomia

insolvenza sanabile/insanabile", dove ciò che varia è la prognosi,

mentre identica nella sua essenza è la patologia dell'impresa che ne

è alla base.

E proprio l'esistenza di tale decisivo denominatore comune delle

situazioni in comparazione ne rende non irragionevole l'equiparazione

agli effetti indicati; dal che l'inconsistenza del dubbio di

violazione dell'art. 3 della Costituzione.

3.2. - Del pari va esclusa la violazione dell'art. 24 della

Costituzione.

Al riguardo il Tribunale, anche se in modo non compiutamente

esplicito ma del tutto univoco, ricollega la paventata limitazione

del diritto di difesa ad una asserita presunzione assoluta di

(iniziale) insolvenza conseguente alla (successiva) declaratoria di

fallimento, presunzione che impedirebbe al percipiente di provare la

propria inscientia decoctionis a fronte di elementi che il Tribunale

e gli organi della procedura avevano (in precedenza, al momento della

ammissione alla amministrazione controllata) valutato come prova

della sussistenza di una semplice temporanea difficoltà di

adempiere.

Ma di tale prospettazione va corretta, perché erronea, la

premessa in quanto la riferita presunzione riguarda soltanto il

profilo oggettivo del presupposto della revocatoria, cioè la

sussistenza dello stato di insolvenza durante il c.d. "periodo

sospetto". Invece, quanto al profilo soggettivo, la norma, della cui

legittimità si dubita, è dalla Corte di cassazione stessa applicata

(cfr. Cass. 2579/72; 1938/72, 10353/93) nel senso di ritenere

necessario che sia fornita al giudice di merito la certezza della

consapevolezza o della non consapevolezza - secondo la diversa

collocazione del relativo onere probatorio ex art. 67, primo e

secondo comma - in cui il creditore versava circa "lo stato di

insolvenza", inteso come "la situazione di irreversibile dissesto"

del debitore poi fallito al momento dell'atto oggetto di revocatoria,

senza che alcun elemento presuntivo, in una o in altra direzione,

possa legittimamente ricollegarsi alla prognosi espressa dal

tribunale nel decreto di ammissione alla procedura concorsuale

minore, dovendosi invece fare capo agli elementi di valutazione,

conosciuti o conoscibili, a disposizione personalmente del creditore

beneficiario dell'atto revocando nel momento in cui - si ripete -

questo è stato posto in essere.

Con il che rimane superato ogni dubbio sul compiuto dispiegarsi,

in materia, del diritto di difesa del convenuto in revocatoria.

3.3. - Infondato è, infine, anche il profilo di adombrata

violazione dell'art. 41 della Costituzione.

Invero - escluso, per le ragioni prima esposte, che sia

irragionevole fare retroagire alla data di apertura della a.c., ai

fini del computo dei termini revocatori, gli effetti della

dichiarazione di fallimento - la lamentata incidenza negativa

sull'efficienza del mercato, che per la ipotizzata compressione della

libertà di scelta dei consociati deriverebbe dalla presenza

nell'ordinamento della regola giuridica denunziata, rientra comunque

nel bilanciamento - non irragionevolmente operato dal legislatore

nell'esercizio della sua discrezionalità - con la utilità sociale

correlata alla esigenza di un sano e corretto funzionamento del

mercato e con la parità di trattamento tra tutti i creditori in

presenza della crisi dell'impresa debitrice.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 67 del r.d. 16 marzo 1942, n.

267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 41

della Costituzione dal Tribunale di Milano, con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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