Art. 186-bis fallimento — Concordato con continuità aziendale

Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attivita' di impresa da parte del debitore,la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o piu' societa', anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano puo' prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa. Nei casi previsti dal presente articolo:

  • a)il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attivita' d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalita' di copertura;
  • b)la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attivita' d'impresa prevista dal piano di concordato e' funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;
  • c)il piano puo' prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto. 76 Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'articolo 67 ha attestato la conformita' al piano e la ragionevole capacita' di adempimento. Di tale continuazione puo' beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la societa' cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa e' stata ammessa a concordato che non prevede la continuita' aziendale se il predetto professionista attesta che la continuazione e' necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio. Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove gia' nominato. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:
  • a)una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformita' al piano e la ragionevole capacita' di adempimento del contratto;
  • b)LETTERA ABROGATA DAL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 GIUGNO 2019, N. 55. Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato puo' concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purche' non rivesta la qualita' di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), puo' provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento. Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l'esercizio dell'attivita' d'impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173. Resta salva la facolta' del debitore di modificare la proposta di concordato. Ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 172, primo comma, il commissario giudiziale redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma. Conclusa l'esecuzione del concordato, deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformita' a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma. (78) ((79))
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 24 agosto 2021, n. 118

76

Il D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 20, comma 3) che le presenti modifiche si applicano ai piani presentati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo D.L.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

78

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

79

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 85/2020

    Questione infondata
    7 maggio 2020

    Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 186- bis quinto comma, del r.d. n. 267 del 1942 (legge fallimentare), come introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. h ), del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella legge n. 134 del 2012. La disposizione censurata, in tema di oneri documentali gravanti sull'impresa in concordato che intenda partecipare alla gara, non deve necessariamente essere applicata per definire i giudizi a quibus , in base alla prospettazione fornita dal rimettente. Pertanto, l'oggetto del giudizio va individuato nel combinato disposto dell'art. 38, comma 1, lett. a ) e del solo sesto comma dell'indicato art. 186- bis , nella parte in cui esclude dalle gare l'impresa in concordato di continuità mandataria di un raggruppamento temporaneo d'impresa (RTI).

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 97 cost. · Art. 186-bis fallimento

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art186bis · fonte del testo

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