Art. 7-octies — Patrimonio separato

(( Alle operazioni di cui all'articolo 7-sexies si applicano le disposizioni dell'articolo 3, commi 2, 2-bis e 2-ter, dell'articolo 4 e dell'articolo 6, comma 2, salvo quanto specificato nei commi seguenti. Gli attivi idonei, unitamente ai relativi elementi accessori, inclusi nel patrimonio separato della societa' cessionaria e le somme corrisposte dai relativi debitori, il diritto di credito connesso ai contratti di assicurazione contro il rischio danni ai sensi dell'articolo 7-novies, comma 2, lettera a), nonche' ogni altro credito maturato dalla societa' cessionaria nel contesto dell'operazione di cui all'articolo 7-sexies sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell'articolo 1180 del codice civile, dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite e delle controparti dei contratti derivati con finalita' di copertura dei rischi insiti nelle attivita' incluse nel patrimonio separato, inclusi quelli indicati all'articolo 7-decies, e degli altri contratti accessori, nonche' al pagamento degli altri costi dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti di cui all'articolo 7-sexies, lettera b). Le disposizioni degli articoli 3, commi 2, 2-bis e 2-ter e 4, comma 2, si applicano a beneficio dei soggetti indicati al comma 2 del presente articolo. 4. Alle cessioni di cui all'articolo 7-sexies non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all' articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dalla banca cedente, e' dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale nonche' comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici. Ai finanziamenti concessi alla societa' cessionaria e alla garanzia prestata dalla medesima societa' si applica l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'articolo 166, comma 4, del medesimo decreto legislativo.)) 18

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190

18

Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Le disposizioni del Titolo I-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata dal presente decreto legislativo, si applicano alle obbligazioni bancarie garantite emesse a partire dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni attuative".

Testo vigente dal 1 dicembre 2021

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1999-04-30;130~art7octies · fonte del testo

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